IL SEGRETARIO NAZIONALE

 

 

La sentenza del Tribunale Civile di Roma n.10654 pubblicata il 4 Luglio 2022, fa giustizia delle ingannevoli  iniziative che in maniera avventurosa vari millantatori politici hanno messo in essere per tentare, mossi da interessi di varia natura, di impedire la ripresa di attività della D.C. Storica dopo la sentenza della Cassazione  del 2010 che dichiarava nulla la decisione di scioglimento del partito decisa dal Consiglio Nazionale nel 1993.

In particolare, la pronuncia del Tribunale di Roma conferma la solidità giuridica dell'impianto riorganizzativo validato dal giudice Romano nel 2016 e della contestuale autorizzazione all'assemblea dei residuali soci D.C.  a provvedere alla ricostituzione degli organi rappresentativi del Partito.

Il provvedimento del Tribunale  precisa  inoltre,  senza ombra di dubbio, la mancanza di legittimazione dei vari sedicenti segretari e dirigenti D.C. (Franco De Simoni , Raffaele Cerenza, Angelo Sandri ed altri), a contestare la validità della procedura prevista per la celebrazione del XIX  Congresso  Nazionale e conseguentemente la piena ed esclusiva rappresentatività politica del Partito da parte della dirigenza eletta dall’Assemblea Congressuale dell'Ottobre del 2018.

Il provvedimento del Magistrato, considerata l’inconsistenza dei motivi addotti dai ricorrenti, li condanna  in solido al pagamento delle spese del giudizio.

Chiusa questa, per vari aspetti, deprecabile vicenda è auspicabile che essa sia di monito anche ai vari fantasiosi e rissosi azzeccagarbugli ancora esistenti, nella previsione che ogni strumentale via giudiziaria alla fine sarà per loro penalizzante.

Per  quanto ci riguarda, daremo  comunque sempre priorità  al progetto di ricostituzione e rilancio della DC, al costante impegno politico, a dare risposte compiute ai problemi della gente e alla funzionalità delle istituzioni democratiche del Paese.

Renato Grassi

Segretario Politico della D.C.

 

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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

SEZIONE XVI CIVILE 

N. R.G. 26813/2017

Sentenza n. 10654/2022 pubbl. il 04/07/2022
RG n. 26813/2017
Repert. n. 13520/2022 del 04/07/2022

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo Goggi, ha emesso la  seguente 

S E N T E N Z A 

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 26813/2017 del Ruolo  Generale degli Affari Civili Contenziosi, presa in carico da questo giudice in data  16.02.2021, trattenuta in decisione all’udienza cartolare dell’08.02.2022 e vertente:

TRA

CERENZA RAFFAELE, in proprio e quale Presidente della Associazione degli  iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993, DE SIMONI FRANCO, in proprio e quale Vice Presidente della Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Croce ed elettivamente domiciliati presso il suo  studio sito in Roma, Via Nizza n. 63, in virtù di procura in calce all’atto di citazione  (De Simoni Franco, nella qualità di Segretario Politico del Partito Democrazia  Cristiana, rappresentato e difeso, altresì, dall’Avv. Gianfrancesco Vetere, quale  codifensore, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del difensore del  12.10.2021)  ATTORI

CONTRO  LUCIANI NINO, ALESSI ALBERTO, GRASSI RENATO, in proprio e quale Presidente pro tempore dell’assemblea del 26.02.2017, GUBERT RENZO,  FONTANA GIOVANNI, in proprio e quale Presidente eletto dall’Assemblea dei soci  del 26.02.2017, dell’Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993, tutti  rappresentati e difesi dall’Avv. Filippo Chiaramonte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via della Conciliazione n. 44, giusta procura in calce alla  comparsa di costituzione e risposta (Luciani Nino, rappresentato e difeso, altresì,  dall’Avv. Carmelo Cinnirella, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione  del difensore del 10.09.2020 e Fontana Giovanni, rappresentato e difeso, altresì,  dall’Avv. Anna Maria Pitzolu, in virtù di procura apposta su foglio separato congiunto  alla memoria di costituzione di nuovo difensore dell’11.06.2018)  CONVENUTI

E NEI CONFRONTI DI  D’AGRO’ LUIGI CONVENUTO CONTUMACE NONCHE’  MELILLO GIANFRANCO, quale iscritto al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo tesseramento regolarmente effettuato (1992/1993) e quale Segretario  amministrativo nazionale del partito Democrazia Cristiana, SANDRI ANGELO, quale  iscritto al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo tesseramento regolarmente  effettuato (1992/1993) e nella qualità di Segretario Politico della Democrazia Cristiana,  STRIZZI GABRIELLA, quale iscritta al Partito della Democrazia Cristiana  nell’ultimo tesseramento regolarmente effettuato (1992/1993), vice segretario nazionale  politico della Democrazia Cristiana, SCALABRIN PALMIRO, quale iscritto al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo tesseramento regolarmente effettuato  (1992/1993), vice segretario nazionale amministrativo della Democrazia Cristiana, DUCA GRAZIELLA, quale iscritta al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo  tesseramento regolarmente effettuato (1992/1993) e vice presidente nazionale vicario  della Democrazia Cristiana, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Todisco ed  elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14, giusta  procura in calce all’atto di intervento del 23.05.2017 INTERVENUTI 

OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare. 

CONCLUSIONI 

Nelle note di trattazione scritta per l’udienza cartolare dell’08.02.2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini: per parte attrice: l’Avv. Croce si riporta alle conclusioni rassegnate nell’atto di  citazione e negli ulteriori scritti difensivi.

Per l’attore, Sig. De Simoni, l’Avv. Vetere,  riportandosi al contenuto degli scritti difensivi del codifensore, Avv. Croce, chiede  l’accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti difensivi ed in particolare  “respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, definitivamente  giudicando, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per  tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia, dichiarare la nullità ovvero, in ogni  caso, l’invalidità e/o l’inefficacia di tutti gli atti, ivi compresi quelli preparatori, nonché  di ogni atto, verbale, deliberazione adottati dalla e nella “assemblea” del 25/26  febbraio 2017 e di tutte le connesse, pretese, definizioni e qualifiche derivatene, dai  Signori Nino Luciani ed altri in riferimento alla “Democrazia Cristiana” storica,  nonché di qualsiasi situazione o qualificazione giuridica ex adverso pretesa e derivante  dalle deliberazioni e verbalizzazioni della detta “assemblea” in riferimento alla  “Democrazia Cristiana"; con ogni altra legittima e consequenziale statuizione. Spese  come per legge, distratte ex 93 cpc”; 

per parte convenuta Luciani Nino, Alessi Alberto, Grassi Renato, Gubert Renzo:  “(…) Rigettare e dichiarare inammissibili ogni domanda ed eccezione attrice confermando la validità della convocazione dell’assemblea del 25/26.2.2017 della  Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle  deliberazioni adottate. - Rigettare e dichiarare inammissibili ogni domanda ed  eccezione degli intervenuti in quanto privi di legittimazione ed estrometterli dal  processo, confermando la validità della convocazione dell’assemblea del 25/26.2.2017  della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e  delle deliberazioni adottate. - Con vittoria di spese e competenze di lite.”; 

per parte convenuta Fontana Giovanni: l’Avv. Pitzolu si riporta a tutte le  precedenti istanze e difese condivise con i convenuti originari, chiedendo “il rigetto di  ogni domanda perché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata in fatto ed  in diritto, confermando la validità confermando la validità della convocazione  dell’assemblea del 25/26.2.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli  atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate, col favore delle spese”. 

per parte intervenuta: l’Avv. Todisco si riporta alle conclusioni rassegnate nei  propri scritti difensivi. 

PREMESSO IN FATTO CHE  

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Cerenza Raffaele e De Simoni Franco convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Luciani Nino, Alessi  Alberto, D’Agrò Luigi, Grassi Renato, Gubert Renzo e Fontana Giovanni, esponendo  quanto segue: 

- premessa la perdurante vigenza dello Statuto della Democrazia Cristiana  dell’aprile 1992, gli attori impugnavano tutti gli atti ed i documenti, ritenuti nulli  e comunque invalidi e/o inefficaci, relativi alla convocazione della assemblea  tenutasi il 25/26.02.2017 nell’adunanza degli “associati al partito della DC”; 

- l’ordine del giorno della contestata adunanza prevedeva “la nomina presidente  pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante, con presa d’atto che a  tal funzione di Presidente il decreto del Tribunale ha designato il prof. Nino  Luciani e ad eseguire tutte le formalità necessarie conseguenti alla disposta  convocazione. Nomina del Presidente e del Vice Presidente della Associazione,  ai sensi dell’art. 36 codice civile e principi generali dell’ordinamento. Varie ed  eventuali”. 

- tutti i convocati all’assemblea del 25/26.02.2017 risultavano decaduti dalla qualità di soci della Democrazia Cristiana, non avendo dato prova della loro iscrizione al partito nel 1993, atteso che era intervenuto “l’annullamento di tutti  gli atti e delibere conseguenti…” in forza della sentenza passata in giudicato n. 17831/2015 (rg. n. 17177/2015) del Tribunale di Roma. Era stato dichiarato,  quindi, invalido anche il tesseramento attuato nel 2012 mediante  autocertificazione dal Sig. Fontana e dal proprio gruppo (di cui facevano parte i  convenuti), i quali avevano dichiarato di essere iscritti al partito dal 1992, con  conseguente conferma di coloro che si erano associati nel 1993 a mezzo di  campagna di tesseramento conforme alla legge ed allo Statuto; 

- di conseguenza, gli atti e le deliberazioni assunte dall’assemblea del  25/26.02.207 risultavano viziati per contrarietà alla legge ed allo Statuto della  Democrazia Cristiana nonché per mancata corrispondenza tra la compagine che  vi ha preso parte e gli iscritti alla Democrazia Cristiana storica: a) l’ordine del  giorno del 25/26.02.2017 risultava difforme nel contenuto a quanto statuito dal  Tribunale di Roma con provvedimento n. 9374/2016 reso all’esito del  procedimento avviato dai convenuti ai sensi dell’art. 20 c.c. (rg.n. 7756/2016),  né era si era provveduto alla previa elezione di tutti gli organi indicati nello  Statuto, tra cui la Commissione per la verifica dei poteri; b) non corrispondevano  i proponenti il ricorso ex art. 20 c.c. – Prof. Luciani Nino ed altri – con gli iscritti  del 1993 alla Democrazia Cristiana storica, atteso che il loro tesseramento era  stato dichiarato invalido; c) né corrispondevano i ricorrenti ex art. 20 c.c. agli  iscritti alla Democrazia Cristiana, atteso che tra i primi alcuni avevano fondato  altre formazioni politiche o vi erano migrati od ancora avevano acquisito la  carica di Deputato o Senatore in altri partiti, decadendo dalla qualità di socio  della Democrazia Cristiana; d) inveritiera era anche la pretesa inesistenza degli  organi dell’Associazione dell’On. Giovanni Fontana, tale da rendere necessario  adire l’Autorità Giudiziaria per la convocazione dei suoi iscritti, come da elenco  prodotto da essi ricorrenti, in quanto tale associazione risultava ancora operante;  e) nonostante il mancato riscontro da parte dei convenuti alla richiesta degli  attori di visionare i verbali dell’adunanza contestata, risultava una partecipazione  di meno di 100 persone a fronte dei circa 1750 iscritti asseritamente  rappresentati in assemblea. 

Alla luce di tali deduzioni in fatto, parte attrice formulava le seguenti  conclusioni:  

 “(…) dichiarare la nullità ovvero, in ogni caso, l’invalidità e/o l’inefficacia di  tutti gli atti, ivi compresi quelli preparatori, nonché di ogni atto, verbale, deliberazione adottati dalla e nella “assemblea” del 25/26 febbraio 2017 e di tutte le connesse,  pretese, definizioni e qualifiche derivatene, dai Signori Nino Luciani ed altri in  riferimento alla “Democrazia Cristiana” storica, nonché di qualsiasi situazione o  qualificazione giuridica loro eventualmente e pretesamente derivante dalle  deliberazioni e verbalizzazioni della detta “assemblea” in riferimento alla  “Democrazia Cristiana. Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del presente  procedimento”. 

Con atto del 24.05.2017 intervenivano volontariamente in giudizio Melillo  Gianfranco, Sandri Angelo, Strizzi Gabriella, Scalabrin Palmiro e Duca Graziella, in  proprio quali iscritti alla Democrazia Cristiana nell’anno 1992/1993 e nelle rispettive  qualità, facendo proprie le deduzioni in fatto ed in diritto, nonché le istanze già spiegate  da parte attrice, di cui condividevano le seguenti conclusioni: “(…) dichiarare la nullità  ovvero, in ogni caso, l’invalidità e/o l’inefficacia di tutti gli atti, ivi compresi quelli  preparatori, nonché di ogni atto, verbale, deliberazione adottati dalla e nella  “assemblea” del 25/26.2.2017 e di tutte le connesse, pretese, definizioni e qualifiche  derivatene, dai Signori Nino Luciani ed altri in riferimento alla “Democrazia Cristiana” storica, nonché di qualsiasi situazione o qualificazione giuridica loro  eventualmente e pretesamente derivante dalle deliberazioni e verbalizzazioni della detta  assemblea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 

Si costituivano in giudizio in data 29.09.2017 Luciani Nino, Alessi Alberto, Grassi Renato, Gubert Renzo e Fontana Giovanni, deducendo quanto segue:  

- con decreto emesso su ricorso ex artt. 20 e 2637 c.c. (rg. n. 7756/2016) il  Tribunale di Roma aveva disposto la convocazione dell’assemblea nazionale  degli associati della Democrazia Cristiana nei seguenti termini: “- Dispone la  convocazione dell’assemblea nazionale degli associati della associazione non  riconosciuta Democrazia Cristiana presso la sala Lepis Magna dell’Hotel Ergife  di Roma (via Aurelia n.619) per il giorno 25 febbraio 2017 ore 21,00 in prima  convocazione e per il giorno 26 febbraio 2017 ore 10,00 in seconda  convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: a) nomina del  presidente pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante; b) nomina  del presidente della associazione; c) varie ed eventuali. – Designa il ricorrente  Nino Luciani a presiedere detta assemblea e ad eseguire tutte le formalità  necessarie conseguenti alla disposta convocazione”. Tale provvedimento veniva integrato successivamente dal citato Tribunale in data 14.02.2017 confermando  la devoluzione al Sig. Luciani della esecuzione degli adempimenti connessi alla  convocazione dell’assemblea della Democrazia Cristiana; 

- gli attori erano decaduti dal diritto di contestare la legittimità dell’assemblea del  25/26.02.2017, i cui presupposti per la convocazione erano stati ritenuti legittimi  dal Tribunale di Roma nel decreto del 14.12.2016; 

- gli attori erano privi di legittimazione ad agire, in quanto non avevano fornito  prova della loro iscrizione alla Democrazia Cristiana nel 1993, nonché di  interesse ad agire, stante la natura meramente amministrativa del decreto ex artt.  20 e 2637 c.c. che aveva reso possibile lo svolgimento dell’assemblea contestata; 

- le doglianze in merito all’invalidità dei tesseramenti del 1992 e del 2012 erano  prive di fondamento in quanto, in riferimento al primo, non vi era una norma  statutaria che comportasse la decadenza dalla qualità di socio in caso di mancata  conferma dell’iscrizione nell’anno successivo; in riferimento al secondo, invece,  perché la sentenza del Tribunale di Roma n. 17831/2015 non aveva annullato  “tutti gli atti”, tanto meno il tesseramento dei soci del 2012 che, in ogni caso,  non era stato mai impugnato dagli attori, e che si riduceva – più che ad un  tesseramento vero e proprio – ad una ricognizione dell’elenco dei soci del 1992  sulla base di un’autocertificazione; 

- l’ordine del giorno dell’assemblea del 25/26.02.2017 era regolare e conforme  alle statuizioni del Tribunale di Roma rese all’esito del giudizio promosso dai  convenuti ai sensi dell’art. 20 c.c.; 

- l’assemblea era stata convocata conformemente alle disposizioni giudiziarie e, in  ogni caso, non era sindacabile dall’Autorità Giudiziaria se non per motivi di  legittimità o contrarietà a norme; 

- in merito alla rispondenza tra i proponenti il ricorso ex art. 20 c.c. e gli iscritti al  1993, il Tribunale di Roma aveva valutato la sussistenza di tutti i requisiti per la  regolare convocazione dell’assemblea; 

- irrilevanti erano le ulteriori doglianze attoree in merito all’assunzione di cariche  in altri partiti da parte di alcuni soci, alle deleghe ed alla consegna della  documentazione inerente l’assemblea, nota ed acquisibile dagli attori – presenti  in assemblea – presso l’Associazione. 

Sulla base di tali argomentazioni, i convenuti rassegnavano le seguenti  conclusioni, come precisate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “(…) - nel  merito, in via principale, rigettare e dichiarare inammissibili ogni domanda ed  eccezione attrice confermando la validità della convocazione dell’assemblea del  25/26.02.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e  assembleari e delle deliberazioni adottate. Rigettare e dichiarare inammissibili ogni  domanda ed eccezione degli intervenuti in quanto privi di legittimazione ed  estrometterli dal processo, confermando la validità della convocazione dell’assemblea  del 25/26.02.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti  preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate – Con vittoria di spese e  competenze di lite”. 

All’udienza di prima comparizione del 03.10.2017 il precedente Giudice  Istruttore dichiarava la contumacia del convenuto D’Agrò Luigi e concedeva alle parti i  termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..  

La causa, istruita attraverso l’acquisizione della documentazione prodotta dalle  parti, era quindi trattenuta in decisione all’udienza cartolare di precisazione delle  conclusioni indicate in epigrafe, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta  per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. 

OSSERVA IN DIRITTO

La competenza a decidere è del Tribunale in composizione monocratica, in quanto  non risulta ricorrere alcuna ipotesi di riserva di collegialità ex art. 50 bis primo comma  c.p.c., atteso che l’impugnazione della delibera oggetto di causa non riguarda  un'associazione non riconosciuta e, quindi, non è richiesto l'intervento necessario del  PM. 

In via pregiudiziale, poi, deve essere accolta l’eccezione sollevata sia dalla difesa  dei convenuti che da quella degli attori di difetto di legittimazione ad agire dei terzi  intervenuti Melillo Gianfranco, Sandri Angelo, Strizzi Gabriella, Scalabrin Palmiro e  Duca Graziella. Invero, gli interventori allegano di agire in proprio, quali iscritti alla  Democrazia Cristiana nell’anno 1992/1993 e nelle qualità rappresentate nella propria  comparsa di costituzione, a ciò legittimati “dal Congresso nazionale tenutosi a Perugia  in data 15-14 dicembre 2013, in osservanza dello Statuto del Partito della Democrazia  Cristiana” ed in ragione di “precise pronunce giurisprudenziali ormai definitive”, senza  tuttavia fornire alcuna evidenza documentale a supporto di tali loro asserzioni. 

Ancora in via pregiudiziale deve essere accolta l’eccezione, sollevata dalla parte  convenuta, di inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente, in favore di parte  attrice, spiegato da De Simoni Franco, nella qualità di Segretario Politico del partito  Democrazia Cristiana, con sede in Roma, Via Gioberti 54, non avendo il medesimo  documentato, all’atto della costituzione, avvenuta in data 12.10.2021 - quando la causa  era stata già rinviata per la precisazione delle conclusioni - il titolo legittimante  l’investitura quale Segretario Politico del partito con sede in Roma, Via Gioberti 54,  successivamente depositato tardivamente solo in allegato alla propria comparsa  conclusionale. 

Peraltro, come si evince sempre dalla comparsa conclusionale, l'intervento è stato  spiegato dal De Simoni in rappresentanza e difesa del partito Democrazia Cristiana con  sede in Roma, via Gioberti 54. Ebbene, le deliberazioni adottate dagli organi di  un’associazione sono direttamente riferibili al medesimo Ente. Onde nel caso di specie,  a voler ritenere l’identità tra il partito rappresentato dal De Simone e quello la cui  delibera adottata nella seduta assembleare del 26.2.2017 è stata impugnata nell’odierno  giudizio, è ben singolare – ed anzi abnorme in rapporto al sistema vigente – che le  deliberazioni adottate da organi del partito della Democrazia Cristiana siano impugnate  in nome e per conto del medesimo Ente, sia pur asseritamente rappresentato da diverse  persone fisiche. 

Deve essere invece accertata la legittimazione ad agire degli attori Cerenza Raffaele, in proprio e quale Presidente dell'Associazione degli iscritti alla Democrazia  Cristiana del 1993 e De Simoni Franco, quest’ultimo in proprio. Quanto al primo, infatti, la legittimazione ad agire nella duplice veste è stata riconosciuta, con effetto di  giudicato, dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17831/2015 (doc. 4 fasc. attoreo),  nella quale, in difetto di provvedimenti di esclusione o di recesso dall'associazione,  l’attore, unitamente ad altri, è stato ritenuto «a tutti gli effetti ancora associato alla  Democrazia Cristiana “storica”, come definita per comodità espositiva anche dalle  parti». 

Il secondo è stato invece ammesso a partecipare, in qualità di socio con diritto di  voto, all’assemblea dei soci della Democrazia Cristiana riunita in seconda convocazione  il 26/02/2017, come risulta dal relativo verbale assembleare (doc. 3 fasc. attoreo). 

La domanda attrice è infondata e, come tale, va rigettata per le ragioni di seguito  indicate. 

Gli attori hanno eccepito l'invalidità, per i motivi già precedentemente indicati, delle delibere adottate dall'assemblea dei soci della Democrazia Cristiana tenutasi a  Roma, Hotel Ergife, via Aurelia 609, in data 26/02/2017 (cfr. doc. 3 fasc. attoreo),  nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali e ne hanno chiesto l'accertamento  della invalidità/inefficacia, ai sensi dell’art. 23 c.c.. 

L’art. 23, primo comma, c.c., dispone, per quanto qui interessa, che le deliberazioni  dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere  annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico  ministero. 

La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni  riconosciute, deve, peraltro, ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della  compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva,  ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell’affinità fra i due  tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione  del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio 1993 n. 1408; Cass. 3  aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018).  

L’unico elemento di distinzione che la giurisprudenza ha avuto modo di tracciare  tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute con riguardo alla procedura  prescritta dall’art. 23 c.c. riguarda la necessaria partecipazione al procedimento del  pubblico ministero, il quale è parte necessaria (ex art. 70, primo comma, n. 1 c.p.c.) nei  giudizi instaurati per l’annullamento delle delibere adottate dalla prima tipologia di  associazione e non per quelle adottate dalle seconde. Infatti, il potere di impugnazione  conferito dall’art. 23 c.c. al pubblico ministero e, quindi, di partecipazione necessaria al  processo d’impugnazione da altri promosso, deve essere escluso quando la domanda di  annullamento ha ad oggetto una deliberazione assunta da assemblea (ovvero da altro  organo) di associazione non riconosciuta, essendo lo stesso ricollegabile  all’assoggettamento delle associazioni riconosciute come persone giuridiche al  controllo dell’autorità amministrativa; in quanto tale incompatibile con la mancanza di  riconoscimento della personalità giuridica (cfr. Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 23  gennaio 2004, n. 1148).  

Ciò posto, anche nell’ambito delle associazioni non riconosciute, la deliberazione  contraria alla legge ovvero all’atto costitutivo è normalmente annullabile (cfr. Cass. 17  marzo 1975, n. 1018); al pari, del resto, della regola vigente (art. 2377 c.c.) per le  deliberazioni di società di capitali (cfr., fra le molte, Cass. 22 luglio 1994, n. 6824;  Cass. 23 marzo 1993, n. 3458; Cass. 24 gennaio 1990, n. 420). 

Con il primo motivo di impugnativa, gli attori si dolgono della circostanza che  l'elenco presentato, unitamente al ricorso proposto dai convenuti, ex art. 20 c.c., nel  procedimento di volontaria giurisdizione RGN 7756/2016, devoluto al giudice dott.  Romano non costituirebbe affatto l'unico elenco degli iscritti alla Democrazia Cristiana  cd. “storica” e che, al contrario, tale elenco deriverebbe dall’illegittimo tesseramento,  attuato nel 2012, in violazione del Capo I, Capo II e Capo III ed articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9,  20, 11, 12, 13, 14, 15 dello Statuto della Democrazia Cristiana (doc. 6 fasc. attoreo),  dall’On. Giovanni Fontana e dal proprio gruppo, sulla base di una autocertificazione  nella quale ciascuna persona dichiarava di essere iscritta “nell’anno 1992” alla  Democrazia Cristiana storica, e senza aver dato prova della loro iscrizione al partito  nell'anno 1993. 

Ebbene, il motivo di doglianza afferisce alla questione della legittimazione dei  convenuti Luciani Nino, Alessi Alberto, D’Agrò Luigi, Grassi Renato e Gubert Renzo,  in proprio e quali delegati del 10% dell’ultimo elenco disponibile degli iscritti, ad adire  in sede di volontaria giurisdizione l’intestato Tribunale, ai sensi del secondo comma  dell’art. 20 c.c., al fine di “ordinare, designando la persona che deve presiederla (ex art.  20 e 2367 c.c.), la convocazione dell’assemblea nazionale della associazione non  riconosciuta Democrazia Cristina, con il seguente o.d.g.: a) nomina del presidente pro  tempore della riunione e del segretario verbalizzante; b) nomina del presidente della  associazione (art. 36 del c.c., e principi generali dell’ordinamento); c) varie ed  eventuali”.  

Ricorso a cui ha fatto seguito il provvedimento del 13-14.12.2016, con cui il  giudice adito ha disposto «la convocazione dell’assemblea nazionale degli associati  della associazione non riconosciuta “Democrazia Cristiana” presso la Sala Leptis  Magna dell’Hotel Ergife di Roma (via Aurelia, n. 619) per il giorno 25 febbraio 2017  ore 21.00 in prima convocazione e per il giorno 26 febbraio 2016 ore 10.00 in seconda  convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: a) nomina del presidente  pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante; b) nomina del presidente della  associazione; c) varie ed eventuali» e ha designato il ricorrente Luciani Nino a  presiedere detta assemblea e ad eseguire tutte le formalità necessarie conseguenti alla  disposta convocazione.  

Tale questione, dunque, indipendentemente dalla circostanza, eccepita dalla difesa  dei convenuti, del difetto di impugnazione del provvedimento del giudice Romano  presso la Corte d’Appello entro il termine previsto dall’art. 739 c.p.c., non afferisce alle  modalità di convocazione dell’assemblea dei soci della Democrazia Cristiana tenutasi il  26/02/2017, all’esito della quale sono state adottate le delibere impugnate, ma al diverso  profilo della legittimazione ad agire dei convenuti in quel procedimento di volontaria  giurisdizione che si è concluso con il provvedimento sopra riferito e che non è stato  oggetto di impugnativa nemmeno nel presente giudizio (cfr. pag. 3 memoria di replica  parte attrice), anche qualora si ritenesse la relativa facoltà ancora attuale in virtù  dell’omessa notifica del provvedimento idonea a far decorrere il termine di cui all’art.  739 secondo comma c.p.c.. E ciò tenuto conto che tale provvedimento non può  certamente farsi rientrare, neppure implicitamente, tra gli “atti prodromici alle delibere  assembleari del 26/2/2017” di cui è stato chiesto l’accertamento dell’invalidità, proprio  in quanto provvedimento giurisdizionale reso in sede di volontaria giurisdizione ed  avente la diversa finalità sottesa alla disciplina di cui all’art. 20 c.c. (superare l’inerzia  nella convocazione assembleare su iniziativa di un decimo degli associati), quindi, a  definizione di una fase logicamente preliminare e cronologicamente precedente a  quella, successiva, di convocazione dell’assemblea dei soci da parte del soggetto  designato dall’autorità giudiziaria. 

Ne consegue l’irrilevanza, nel presente giudizio, di ogni questione attinente alla  dedotta violazione dello Statuto della Democrazia Cristiana dell’aprile 1992, da parte  dei ricorrenti ex art. 20 c.c., che vizierebbe in radice, secondo le allegazioni di parte  attrice, gli atti e le deliberazioni dell'assemblea oggetto di causa e l’assorbimento delle  altre censure strettamente connesse a quella in esame, quali: a) la “inveritiera asserita  rispondenza tra i proponenti il ricorso di volontaria giurisdizione dinanzi a codesto  Ecc.mo Tribunale - Prof. Nino Luciani ed altri - e gli iscritti del 1993 alla Democrazia  Cristiana storica”; b) la decadenza dalla qualità di socio di alcuni tra i sottoscrittori della  istanza, “in base a quanto previsto dallo Statuto della Democrazia Cristiana (titolo II,  iscrizione al partito, capo I, capo II, titolo VI garanzie statutarie, Capo 1), avendo  fondato, con atto notarile, altre formazioni politiche o essendo migrati dal 1993 in altre compagini partitiche, ricoprendovi incarichi dirigenziali oppure acquisendo la carica di  Deputato o Senatore in altri partiti”; la falsa asserzione dei convenuti “secondo cui gli  organi dell’Associazione dell’On. Giovanni Fontana siano inesistenti e che quindi vi sia  la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria per la convocazione dei suoi scritti, come da  elenco prodotto da essi ricorrenti” (cfr. pag. 9 atto di citazione). 

Con altro motivo di impugnazione gli attori deducono che l’ordine del giorno della  convocazione al 25/26.2.2017 risulterebbe difforme, nel contenuto, rispetto a quanto  disposto nel citato provvedimento del giudice dott. Romano del 14.12.2016, ove si  prevede soltanto la nomina del presidente pro tempore della assemblea e del segretario  verbalizzante e la nomina del presidente dell’associazione, oltre che “varie ed  eventuali”, non anche, come poi di fatto accaduto, la nomina del vice presidente  dell’associazione. 

Anche tale doglianza è infondata e, comunque, difetta anche l’interesse ad agire  degli attori, trattandosi di un contenuto accessorio della delibera privo di portata  pregiudizievole dei diritti degli attori. Come, peraltro, espressamente comunicato dal  Presidente Luciani in sede assembleare, la previsione di nomina di un vice presidente, inserita nell’o.d.g. della riunione, “si giustifica come figura ammessa implicitamente dai  principi generali dell’ordinamento e, specificatamente in base all’art.36 c.c.” (cfr. doc. 3  fasc. attoreo). E’ comunque dirimente la circostanza che il vice presidente, all’esito  delle votazioni, non è stato poi nominato. 

Parimenti priva di pregio è la censura avente ad oggetto la circostanza che gli atti e  le deliberazioni impugnati del 25/26.2.2017 “non recano l’elezione di tutti gli organi  previsti dagli artt. 100 e seguenti dello Statuto della Democrazia Cristiana di cui uno tra  i tanti la Commissione per la verifica dei poteri contemplata dallo Statuto della  Democrazia Cristiana”, se non altro in quanto tale censura appare decisamente in  contraddizione con quella appena esaminata, in cui la parte attrice si duole proprio del  fatto che nell’o.d.g. fosse stato inserito indebitamente un oggetto non previsto dal  provvedimento autorizzativo del dott. Romano del 14.12.2016. 

Infine, alcuna attinenza rispetto al contenuto delle delibere impugnate riveste la  contestazione avente ad oggetto l’omesso riscontro da parte dei convenuti alla richiesta,  inoltrata dagli attori, di consegna di documentazione completa circa i verbali della  impugnata assemblea del 25/26.2.2017, dai quali per giunta risulterebbe «che degli  asseriti circa 1.750 circa iscritti del 1992 che i convenuti “rappresenterebbero”, abbiano  partecipato ai lavori meno di 100 persone», i quali, tuttavia, per quel che qui interessa,  hanno votato nel rispetto del principio maggioritario previsto dalle disposizioni  statutarie.  

Mentre del tutto generica deve ritenersi la censura secondo la quale sarebbe stata  “inibita la partecipazione ai lavori del 25/26 febbraio 2017 (…) a quegli aderenti che  avevano consegnato deleghe per l’assemblea a taluni dei comparenti. Infatti, dette  deleghe, improvvisamente, sarebbero state dichiarate inefficaci su proposta del  presidente della assise”, in difetto di specificazione dei soggetti pretermessi dal diritto  di voto per effetto della esclusione delle deleghe, tenuto conto che, comunque, dal  verbale assembleare risulta l’ammissione di una delega per ogni socio partecipante alla  riunione (cfr. doc. 3 fasc. attoreo). 

Infine, sempre non pertinente all’oggetto dell’impugnativa, che, si rammenta,  attiene esclusivamente alle delibere assembleari del 26.2.2017, è la doglianza relativa  alle “comunicazioni del Prof. Luciani inviate dopo lo svolgimento della assemblea del  giorno 25/26 febbraio 2017 (doc. 16), del dott. Bonalberti eminente esponente del  gruppo Fontana (doc. 17) dove si preannuncia finanche un nuovo congresso, la  modifica dello Statuto della Democrazia Cristiana storica, e la trasformazione in una  Onlus, con l’intenzione di comunicare in Italia l’esistenza di questa struttura politica  alle Autorità nazionali e internazionali” (cfr. pag. 11 atto di citazione). 

La domanda degli attori e dei terzi intervenuti deve essere dunque respinta, con  consegue la condanna degli stessi, in virtù del principio della soccombenza, alla  rifusione, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, nella misura  liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del  numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di  cui al D.M. n. 55/2014 (valori medi, tranne la fase di trattazione-istruttoria, ridotta ai  valori minimi in difetto di istruttoria orale e di consulenza tecnica). 

P.Q.M. 

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa  come sopra promossa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttorie,  così provvede: 

 - dichiara il difetto di legittimazione ad agire dei terzi intervenuti Melillo  Gianfranco, Sandri Angelo, Strizzi Gabriella, Scalabrin Palmiro e Duca Graziella;  - dichiara l’inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente, in favore di parte attrice, spiegato da De Simoni Franco, nella qualità di Segretario Politico del partito  Democrazia Cristiana, con sede in Roma, Via Gioberti 54; 

 - rigetta le impugnazioni proposte dagli attori Cerenza Raffaele, in proprio e quale  presidente della Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993 e De  Simoni Franco, in proprio e quale vice presidente della Associazione degli iscritti alla  Democrazia Cristiana del 1993; 

 - condanna gli attori ed i terzi intervenuti, in solido, alla rifusione, in favore dei  convenuti, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 9.275,00 per compensi  professionali, oltre IVA, rimb. spese generali e CPA come per legge.  Così deciso in Roma, il 30.6.2022. 

 

Il Giudice  

Dott. Paolo Goggi 

 

Sentenza n. 10654/2022 pubbl. il 04/07/2022
RG n. 26813/2017
Repert. n. 13520/2022 del 04/07/2022

 

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