Enunciati

Presentazione

Premessa sul Fondamento Spirituale della vita sociale

I - Lo Stato

II - La Famiglia

III - L'Educazione

IV - Il Lavoro

V - Produzione e scambio

VI - Attività economica

VII - Vita Internazionale

La dottrina sociale cattolica

Enunciati

Vita civile

Origine della società civile

  1. L'uomo è un essere essenzialmente socievole: le esigenze del suo spirito e i bisogni del suo corpo non possono essere soddisfatti che nella convivenza. Sennonché la convivenza familiare e la solidarietà dei gruppi intermedi sono insufficienti: perché l'essere umano abbia possibilità adeguate di vita e di sviluppo occorre che le famiglie si uniscano tra di loro a costituire la società civile. La quale perciò proviene direttamente dalla natura dell'uomo, remotamente da Dio che ha creato l'uomo socievole.
  2. La società però non si può conservare ne sviluppare senza un principio cosciente e volitivo che ne precisi in concreto il fine e vi coordini le attività dei singoli: tale principio è la sovranità che si personifica nello Stato. Per cui lo Stato è pure una formazione dello spirito umano nel senso che mai sorgerebbe se l'uomo non fosse anche spirito, non è però una formazione arbitraria giacché l'uomo è determinante a trarlo all'esistenza da necessità imprescindibili di natura (S. Tomm. Politicorum I, 1).

Natura della società

  1. La società non è una unità numerica o la semplice somma di individui che la compongono; è invece l'unione organica di uomini, famiglie e gruppi determinata dallo stesso fine, il bene comune e dall'effettiva convergenza delle volontà umane verso la sua attuazione, sotto la guida di un principio autoritario proprio.
  2. La società organizzata a Stato non è neppure una unità naturale come sarebbe un organismo vivente; è invece una unità d'ordine: "unitas societatis civilis non est unitas naturalis sed ordinis" (S. Tomm. Eticorum I, 13); per cui i suoi componenti, gli esseri umani, conservano ciascuno una propria entitativa consistenza e rispettiva autonomia nell’operare.
  3. La ragione per la quale l'uomo non può fungere soltanto da membro nell'organismo sociale è che egli, quale essere spirituale, è preordinato a un fine che trascende ogni umana istituzione, lo Stato compreso; e cioè preordinato a Dio: "homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum et secundum omnia sua.. sed totum quod homo est, et quod potest et habet ordinandum est ad Deum" (S. Tomm. I, II" XXI, 4, ad III). Per cui se risponde alla natura dell'uomo unirsi quale membro attivo nell'organismo sociale, risponde pure all'essenza della società non assorbire l'uomo fino ad annullarlo; ma la sua ragion d'essere sta nel creargli l'ambiente migliore per il suo perfezionamento integrale (Pio XI nella Mit brennender Sorge, 8).

Il fine e i doveri dello Stato

6. Fine dello Stato è la promozione del bene comune, cioè a cui possono partecipare tutti i cittadini in rispondenza alle loro attitudini e condizioni; bene che i singoli e le famiglie non sono in grado di attuar, giacché lo Stato non deve sostituirsi ai singoli e alle famiglie (Rer. Nov. 28); bene conforme alla natura dell’uomo, essere formato di corpo e di spirito e preordinato a Dio (Pio XI, Mit Brennender, 8).

Ma una direttiva generale (di giustizia sociale) deve essere sempre la protezione e l’elevazione delle classi meno dotate, salvi – ben inteso, i rapporti di giustizia distributiva e commutativa.

Nota: Bene comune = “quelle esterne condizioni le quali sono necessarie all’insieme dei cittadini per lo sviluppo della loro qualità e dei loro uffici, della loro vita materiale, intellettuale e religiosa, in quanto da un lato le forze e le energie della famiglia e di altri organismi, a cui spetta una naturale precedenza, non bastano, dall’altro la volontà salvifica di Dio non abbia determinato nella Chiesa un’alta universale società a servizio della persona umana e dell'attuazione dei suoi fini religiosi" (Mess. Nat. 1942, n. 102).

7. In concreto lo Stato deve riconoscere e rispettare i diritti inalienabili della persona umana, della famiglia, dei gruppi minori, degli altri Stati, della Chiesa.

  1. Persona umana. "Origine e scopo essenziale della vita sociale vuoi essere la conservazione, lo sviluppo e il perfezionamento della persona umana, aiutandola ad attuare rettamente le norme e i valori della religione e della cultura, segnati dal Creatore a ciascun uomo e a tutta l'umanità, sia nel suo insieme sia nelle sue naturali ramificazioni" (Mess. Nat. 1942, n. 98).
  2. Gruppi minori. Lo Stato deve rispettare e promuovere entro i limiti fissati dal bene comune il formarsi di gruppi e comunità minori quali corpi con ordinamento autonomo dotati di propria personalità e funzione nell'ambito della società civile.

Nota: Quadr. Anno: "Le cose si trovano ridotte a tal punto che abbattuta e quasi estinta l'antica ricca forma di vita sociale, svoltasi un tempo mediante un complesso di associazioni diverse, restano ora di fronte quasi soli gli individui e lo Stato. Nello Stato vengono a ricadere i pesi che quelle distrutte corporazioni non possono più portare... Perciò è necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad associazioni minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta".

Autorità e libertà

  1. La sovranità statale proviene da Dio, il quale, creando l’uomo socievole, non può non volere che nella società vi siano gli indispensabili poteri sovrani; in ciò la ragione è confermata dalla Rivelazione: “Ogni uomo sia soggetto alle potestà superiori: perché non è potestà se non da Dio; e quelle che sono, sono da Dio ordinate” (S. Paolo, Rom, XII 1).
  2. La sovranità statale non è illimitata; i suoi confini sono segnati dalla sua ragione di essere che è la promozione del bene comune. Oltre quei limiti, i suoi atti sono illegittimi e perciò privi di forza obbligatoria in ordine ai sudditi (Leone XIII, Sapientiae Christianae).
  3. Derivando la sovranità da Dio, i sudditi sono tenuti a obbedire in coscienza ai poteri legittimi: "Per la qual cosa siate soggetti, come è necessario, non solo per timore dell'ira, ma anche per riguardo alla coscienza" (S. Paolo, Rom. XIII, 5). Ciò però non menoma la dignità personale del suddito, anzi la riafferma e la esalta, giacché " obbedire a Dio è regnare". In Dio pertanto la libertà genuina del suddito si concilia con la sovranità legittima del superiore e, nonché elidersi, l'una afferma l'altra.
  4. Un'autorità la quale voglia provvedere direttamente a ciò che meglio può essere compiuto per opera individuale, familiare o di gruppi minori, usurpa compiti e diritti che non ha. Da ciò nasce il concetto e l'esigenza di una sana libertà, come autonomia in tutto ciò che promuove e non lede il bene comune.
  5. Per alcuni diritti di libertà civica, in determinate circostanze, il bene comune può effettivamente richiedere limitazioni e rinunce.
  6. Essendo il bene comune di persone, cioè di individui, di natura razionale ed essendo primi per esse i beni di natura spirituale, deve tenersi presente che condizione fondamentale per un perfezionamento intellettuale e morale è la possibilità di aderire spontaneamente alla verità e che merito morale v'è solo per l'azione coerente con la verità personalmente raggiunta. Le libertà delle coscienze sono quindi una esigenza da tutelare fino all'estremo limite della compatibilità col bene comune (enc. Non abbiamo bisogno. Pio, XI, 1931).
  7. Qualora lo Stato emani una legge ingiusta, i sudditi non sono tenuti a obbedire, ma possono essere tenuti ad attuare quanto la legge dispone per motivi superiori. Se l'oggetto della legge è immorale, cioè lede la dignità umana o è in aperto confitto con la legge di Dio, ciascuno è obbligato in coscienza a non obbedire (Atti Ap. IV, 20).

La legge promulgata dall'autorità legittima si presume conforme a ragione.

Lo Stato

  1. Lo Stato ha per fine il bene comune. Due funzioni specifiche sue sono:
  2. l'organizzazione e tutela del diritto;
  3. intervento nella vita sociale.
  4. Funzione giuridica. Lo stato deve anzitutto proteggere e garantire i diritti degli individui e delle collettività a lui sottoposte. La violazione di tali diritti ha una ripercussione profonda e nefasta sul bene comune di cui ha cura lo Stato; al contrario, il rispetto della giustizia e dei diritti che ne conseguono è il primo bene di tutti. "Affinché la vita sociale, quale è voluta da Dio, ottenga il suo scopo, è essenziale un ordinamento giuridico che le serva di esterno appoggio, di riparo e protezione; ordinamento la cui funzione non è dominare, ma servire, tendere a sviluppare e accrescere la vitalità della società nella ricca molteplicità dei suoi scopi, conducendo verso il loro perfezionamento tutte le singole energie in pacifico concorso e difendendole con mezzi appropriati e onesti, contro tutto ciò che è svantaggioso al loro pieno svolgimento. Un tale ordinamento, per garantire l'equilibrio, la sicurezza e l'armonia della società, ha anche il potere di coercizione contro coloro che solo per questa via possono essere trattenuti nella nobile disciplina della vita sociale; ma proprio nel giusto compimento di questo diritto un'autorità veramente degna di tal nome non sarà mai che non senta l'angosciosa responsabilità di fronte all'Eterno Giudice, al cui Tribunale ogni falsa sentenza e sopratutto ogni sconvolgimento delle norme da Dio volute riceverà la sua immancabile sanzione e condanna" (Mess. Nat. 1942).
  5. "Il rapporto dell'uomo verso l'uomo, dell'individuo verso la società, verso l'autorità, verso i doveri civili, il rapporto della società e dell'autorità verso i singoli debbono essere posti sopra un chiaro fondamento giuridico e tutelati, al bisogno, dall'autorità giudiziaria. Ciò suppone: a) un tribunale e un giudice, che prendano le direttive da un diritto chiaramente formulato e circoscritto; b) chiare norme giuridiche, che non possano essere stravolte con abusivi richiami a un supposto sentimento popolare e con mere ragioni di utilità; c) riconoscimento del principio che anche lo Stato e i funzionari e le organizzazioni da esso dipendenti sono obbligati alla riparazione e al ritiro di misure lesive della libertà, della proprietà, dell'onore, dell'avanzamento e della salute dei singoli" (Mess. Nat. 1942).
  6. Lo Stato ha il compito di promuovere positivamente il bene comune; di svolgere cioè in profondità e ampiezza, quanto lo esige la contingenza storica, una multiforme azione nei vari settori della vita per indirizzare le attività umane, avvivarle, armonizzarle, gerarchizzarle; sicché individui, famiglie e gruppi

intermedi trovino nell'ambiente sociale quanto necessario e conveniente per soddisfare ai bisogni del corpo e arricchire la propria spiritualità. (Rer. Nov. 26). Da ciò non deriva che spetti allo Stato di provvedere a tutto, dovendo tener conto dell'iniziativa privata in quanto strumento efficace per il bene comune.

Il campo politico

  1. È compito politico costituzionale la creazione degli organi e la designazione delle persone cui in concreto spetti la cura del bene comune. Infatti se il principio dell'autorità viene da Dio, non comporta però la destinazione di esso a persone od organi determinati. Dio non determina il modo di designazione dei governanti e la forma della costituzione.
  2. A tale fine, e nelle singole situazioni e condizioni storiche, si dovrà tendere a quella organizzazione politico-costituzionale la quale garantisce il miglior funzionamento delle autorità a servizio dei cittadini, col pieno rispetto dei diritti naturali. Entro questi limiti non si possono tuttavia precludere successive modifiche politico costituzionali, purché con le adeguate garanzie procedurali e sempreché siano effettivamente necessarie per una migliore organizzazione in mutate circostanze storiche, sempre legittimamente e, per quanto possibile, con la maggiore consapevolezza e consenso dei cittadini. Ciascuno è tenuto a sottostare alla autorità legittimamente costituita; solo per vie legittime gli è lecito adoperarsi per cambiarne le forme. Riconoscere ai singoli la facoltà di opporsi violentemente alle autorità costituite è gettare la società in uno stato di permanente disordine. La rivolta non può essere ammessa che in caso di tirannia insopportabile e di flagrante violazione dei più elementari diritti umani, esperito e riuscito vano ogni altro tentativo.
  3. È di primissima importanza per il raggiungimento stesso del bene comune, che le decisioni prese abbiano la maggiore consapevolezza e quindi consenso dei cittadini. Ciò distingue i cittadini dai sudditi. È quindi giustificata l'esigenza di libertà e di organi rappresentativi di una pubblica opinione, i quali giungano anche a inserirsi nella struttura costituzionale dello Stato (Mess. Nat. 1942, n. 99).
  4. Ognuno ha da considerare se stesso quale membro attivo nell'organismo politico. Essendo la società civile una comunione, ciascuno deve portare il contributo della propria attività all'azione dello Stato, esercitando con coscienza le funzioni politiche che gli appartengono.
  5. Il cittadino è chiamato a dare il proprio contributo al bene comune anche con la propria attività privata. Nel perseguire il proprio interesse deve tener conto delle esigenze superiori del bene comune. Il conciliare gli interessi privati con quelli della comunità eleva l'attuazione di tali interessi a compimento di un dovere sociale.
  6. Al diritto dello Stato di esigere i mezzi necessari alla sua vita secondo giustizia, corrisponde nel cittadino l'obbligo di contribuirvi.
  7. I singoli sono tenuti a sacrificare se stessi anche fino a rimettervi la propria terrena esistenza, quando fosse necessario per il bene generale della comunità (II-II; 26, 3).
  8. Il buon funzionamento della cosa pubblica e il rispetto delle stesse libertà civiche costituiscono la somma cura della "politica" ed esigono una formazione politica dei cittadini. Ne consegue la necessità di coltivare tale coscienza per stimolare l'attività e garantirne la competenza.

Chiesa e Stato

27. Chiesa e Stato hanno due fini diversi. La Chiesa rigenera gli uomini alla vita della Grazia nel tempo e li guida al pieno possesso di Dio nell'eternità; lo Stato mira a provvedere gli uomini di una sufficienza di beni terreni e coopera al progresso in ogni campo. Frequenti e necessario relazioni si hanno fra la Chiesa e lo

Stato, perché, in un medesimo territorio, le due Società reggono gli stessi soggetti e l'attività dei due poteri si estende su certi oggetti comuni.

28. Lo Stato deve riconoscere la missione divina della Chiesa, acconsentirle piena libertà nel suo campo, regolare di comune accordo e lealmente le materie miste (quelle in cui gli interessi e i fini delle due società, Chiesa e Stato, sono impegnati e lo spirituale e il temporale sono indivisibilmente commisti, per esempio la materia del matrimonio e della proprietà ecclesiastica), informare la sua molteplice attività ai principi della morale cristiana.

Vita familiare

1. Nella concezione cristiana procreazione ed educazione della proprio essere.

della famiglia, questa viene definita come istituzione naturale per la prole e come primo sussidio dato agli uomini per il perfezionamento del

In questa definizione si vogliono sottolineare:

  1. la necessità della famiglia per il completamento naturale degli uomini;
  2. fra procreazione ed educazione esiste un nesso naturale costituito da Dio, che impone alla famiglia la missione e quindi il diritto inalienabile all’educazione della prole (v. Casti connubi ed. Studium, pag. 168).
  3. La famiglia ha come base e sorgente il matrimonio, e cioè: il matrimonio nel senso cristiano di unione giuridica e spirituale, perpetua, una e indissolubile per la procreazione e l'educazione della prole il mutuo aiuto e il rimedio alla concupiscenza.

Quindi:

  1. soltanto nell'unione matrimoniale c'è il diritto alla procreazione della prole;
  2. il divorzio come soluzione del vincolo è in ogni diritto inammissibile;
  3. il matrimonio cristiano come Sacramento è soggetto all'esclusivo regime della Chiesa, salva la competenza dello Stato per effetti meramente civili di esso;
  4. la distinzione fra figli legittimi e illegittimi non è una distinzione convenzionale, ma fondata nella natura delle cose.

3. La pienezza dei diritti familiari appartiene ai figli legittimi; gli illegittimi hanno certamente il diritto al nutrimento ed all’educazione conveniente a carico dei genitori.

Altri diritti, come: il nome, la successione ereditaria, il riconoscimento, ecc., possono essere oggetto di determinazioni da parte della legge, salvo il diritto dei legittimi e della società coniugale.

  1. Nulla vieta la ricerca della paternità e della maternità da parte dei figli naturali, purché nell'esercizio di tale diritto non derivino danni individuali e sociali non proporzionati ai fini che la ricerca stessa si propone: come si verifica nel caso dei figli adulterini.
  2. Essendo la famiglia una istituzione naturale anteriore a ogni altra società, ma non indipendente, il suo fine non può essere subordinato come mezzo ai fini di altre società, ma si deve armonizzare con i fini delle due società perfette alle quali per titoli diversi appartengono i figli: la Chiesa e lo Stato. Il padre è il capo

naturale della famiglia; la madre è associata a questa autorità, la esercita solidalmente col padre e può esercitarla in pieno in mancanza di padre.

"Se l'uomo infatti è il capo, la donna è il cuore; e come l'uno tiene il primato del governo, così l'altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell'amore. Quanto poi al grado e al modo di questa soggezione della moglie al marito, essa può essere varia secondo la varietà delle persone, dei luoghi e dei tempi; anzi se l'uomo viene meno al suo dovere, appartiene alla moglie supplirvi nella direziono della famiglia. Ma in nessun tempo e luogo è lecito sovvertire e ledere la struttura essenziale della famiglia stessa e la sua legge da Dio fermamente stabilita" (Casti connubii, ed. Studium, pag. 307).

Dunque:

  1. la Chiesa come madre della vita soprannaturale ha il diritto di svilupparla nei cristiani secondo i precetti di Gesù e con i mezzi da Lui concessi;
  2. lo Stato deve riconoscere la famiglia come è stata costituita da Dio; proteggerla contro tutti i suoi nemici, rimuovendo dall'ambiente pubblico quegli elementi di perversione che influiscono sfavorevolmente sulla gioventù e creando una atmosfera morale sana e conveniente al suo bene spirituale; aiutarla al compimento della sua missione; spingerla all'adempimento dei suoi doveri e, in caso di necessità, supplire alle sue deficienze e completare la sua opera nell'ordine civico.
  3. "L'educazione consiste nella formazione dell'uomo, quale egli deve essere e come deve comportarsi in questa vita terrena per conseguire il fine sublime per il quale fu creato" (Div. ill. Mag., pagg. 260-61).

È quindi rivolta a tutte le facoltà umane, considerando l'uomo nello stato presente di provvidenza, non dimenticando ne il peccato originale ne la grazia ridonata all'uomo per la redenzione. L'educazione non può essere che educazione cristiana, perché solo questa si rivolge a tutto l'uomo nella totalità dei suoi doni naturali e soprannaturali.

  1. L'istruzione consiste nell'insegnamento dei diversi rami della cultura e ha come scopo lo sviluppo dell'intelligenza e delle capacità artistiche e tecniche dell'uomo.
  2. Data l'importanza essenziale che ha per ogni ordine sociale l'educazione e l'istruzione della gioventù, la scuola, che ne è l'organo normale, deve armonicamente dipendere dalla famiglia, dalla Chiesa e dallo Stato.

"L'educazione è opera necessariamente sociale, non solitaria. Ora tre sono le società necessarie, distinte

e pur armonicamente congiunte da Dio, in seno alle quali nasce l'uomo: famiglia, Chiesa, Stato...

Per conseguenza l'educazione, la quale riguarda tutto l'uomo, individualmente e socialmente, nell'ordine della natura e in quello della grazia, appartiene a tutte e tre queste società necessarie, in misura proporzionata, corrispondente, secondo il presente ordine di provvidenza stabilito da Dio, alla coordinazione dei lori rispettivi fini" (Div. ill. Mag., pag. 262).

9. Famiglia e Chiesa hanno una missione essenzialmente educatrice. La Chiesa ha il diritto indipendente dallo Stato di stabilire scuole di ogni grado per l'educazione e l'istruzione dei suoi figli.

"Lo Stato, privo del titolo di paternità, ha nell'educazione una missione soltanto secondaria. Tuttavia può esigere e quindi procurare che tutti i cittadini abbiano la necessaria conoscenza dei loro doveri civili e nazionali e un certo grado di cultura intellettuale, morale e fisica, che, attese le condizioni dei tempi nostri, sia richiesto dal bene comune Tuttavia è chiaro che lo Stato deve rispettare i diritti nativi della Chiesa e della famiglia sull'educazione cristiana, oltreché osservare la giustizia distributiva. Pertanto è ingiusto e

illecito ogni monopolio scolastico che costringa fisicamente o moralmente le famiglie a frequentare le scuole dello Stato, contro gli obblighi della coscienza cristiana o anche contro le loro legittime preferenze" (Div. ill. Mag ).

Non è però proibito che lo Stato si riserbi, ove il bene comune lo richieda, l'istituzione e la direzione di scuole preparatorie "ad alcuni suoi dicasteri e segnalatamente alla milizia, purché abbia di non ledere i diritti della Chiesa e della famiglia in quello che loro spetta" (Div. ill. Mag., p. 274).

10. Date le esigenze dell'istruzione principalmente media e superiore, è compito dello Stato offrire scuole in numero sufficiente alle famiglie per la istruzione dei figli.

E molto conforme alla funzione dello Stato procurare l'accesso alle scuole medie e superiori ai figli delle famiglie economicamente meno dotate che dimostrino spiccate capacità intellettuali.

  1. La famiglia e la Chiesa hanno diritto a creare delle organizzazioni religiose, culturali e ricreative per i figli, senza che lo Stato possa pretendere che tutti frequentino una certa associazione.
  2. In un ordine sociale cristiano l’educazione, avendo come soggetto la persona umana, deve accordarsi colla natura e fine di essa:

Quindi:

  1. particolarmente da rigettarsi è il metodo della coeducazione fondato sulla confusione deplorevole di idee che scambiano la legittima convivenza umana con la promiscuità e uguaglianza livellatrice dei sessi;
  2. nell’educazione della donna è particolarmente necessario tener conto della condizione speciale del suo sesso e della naturale sua missione di “cuore della famiglia”. Il che richiede l’istituzione di scuole ordinate a tale scopo e a esso esclusivamente destinate;
  3. in materia di educazione sessuale, riprovata ogni istruzione collettiva e osservate tute le cautele che la prudenza cristiana suggerisce, appartiene alla cura personale e paterna propria della famiglia e della Chiesa dare quell'istruzione che si rende necessaria.

La scuola

13. Nella scuola intesa nel più vasto senso che include ogni funzione educativa, con determinato programma per una specifica finalità personale e sociale, tutti i fattori educativi sui affacciano con diritto conforme alla propria competenza.

La famiglia vi ha una competenza per quanto riguarda la finalità personale e l’integrità morale e religiosa del figlio; lo Stato vi ha una competenza per quanto riguarda il promovimento e la difesa del bene temporale comune; la Chiesa vi ha una competenza per l'insegnamento religioso e per tutto quanto abbia relazione con la religione e la morale.

14. È essenziale alla bontà della scuola e la suo migliore rendimento che tutti i fattori educativi vi cooperino armonicamente. L’educazione, fatto essenzialmente unitario anche se vi collaborano elementi diversi, in un popolo cristiano ha ispirazione religiosa in ogni suo momento; non è possibile affermare la pura laicità anche di aspetti particolari.

 

15. Nel quadro dei suoi obblighi religiosi e civici, appartiene alla famiglia l’avviamento scolastico e professionale del figlio. Essa ha il diritto di scegliere in proposito l'istituzione scolastica che le da maggior fiducia; ha il diritto di tutelare di fronte alla scuola le giuste esigenze personali, morali e religiose del figlio, e il dovere di accettare e secondare le finalità e la disciplina della scuola.

L'orientamento professionale appartiene alla famiglia con la cooperazione della scuola per la determinazione delle capacità effettive e delle reali inclinazioni del giovane a cui è giusto consentire.

Vita economica

  1. La vita economica, in quanto consta di atti umani, dipende anche dalla legge morale, la quale viene determinata dalla morale cristiana. Quindi la questione sociale, anche sotto questo aspetto, crea un problema "del quale nessuna soluzione plausibile si potrebbe dare, senza richiamarsi alla religione e alla Chiesa" (Rer. New. 8). D'altra pane il successo della vita economica dipende in massima parte dall'applicazione di leggi d'ordine meramente tecnico, che regolano la conservazione e l'aumento dei beni temporali. Nonostante quindi il vastissimo campo delle questioni di ordine economico nella vita sociale, i principi di morale ai quali essa viene sottomessa non sono molto numerosi.
  2. Per ordinare la vita economica è necessario che si aggiunga alla legge della giustizia la legge della carità. Certo la carità non può essere chiamata a far le veci della giustizia, dovuta per obbligo e iniquamente negata. Ma quando pure si supponga che ciascuno abbia ottenuto tutto ciò che gli spetta di diritto, resta sempre un campo larghissimo alla carità (Quadr. Anno).

La giustizia rende alle persone, in quanto distinte da noi, tutto e solo ciò che loro spetta per un titolo giuridico, anche se non esigibile in forza di una norma positiva. I doveri di giustizia, perché corrispondenti a un diritto propriamente detto, possono essere determinati ed eseguiti in modo molto preciso e, se vengono violati, impongono una stretta restituzione.

La carità considera gli uomini in quanto sono uniti fra di loro per la comunione di origine e di fine. L'unità di vita divina in Cristo loro comunicata rinforza ed accresce questo vincolo. La carità pertanto rende la giustizia più illuminata ed attiva, la integra e la nobilita.

  1. I grandi principi morali che regolano l'attività della vita economica sono i seguenti:
  1. la dignità della persona umana, la quale esige una bene ordinata libertà del singolo anche in campo economico;
  2. l'eguaglianza dei diritti di carattere personale, nonostante le profonde differenze individuali, provenienti dal diverso grado di intelligenza, di abilità, di forze fisiche, ecc.;
  3. la solidarietà, cioè il dovere della collaborazione anche nel campo economico per il raggiungimento del fine comune della società;
  4. la destinazione primaria dei beni materiali a vantaggio di tutti gli uomini;
  5. la possibilità di appropriazione nei diversi modi legittimi fra i quali e preminente il lavoro;
  6. il libero commercio dei beni nel rispetto della giustizia commutativa:
  7. il rispetto delle esigenze della giustizia commutativa nella remunerazione del lavoro;
  8. il rispetto dell’esigenza della giustizia distributiva e legale nell’intervento dello Stato.
  9. La vita e lo sviluppo della persona esigono il diritto all’uso dei beni della terra. Il principio del diritto di proprietà privata corrisponde alla natura delle cose:
    • perché necessario a salvaguardare l'indipendenza della persona umana;
    • perché necessario a provvedere in modo degno alla propria vita e a quella della propria famiglia;
    • perché è il modo più normale di far raggiungere ai beni temporali il fine stabilito da Dio conservandoli, migliorandoli e distribuendoli al numero più grande di uomini.

“Le norme giuridiche positive, regolanti la proprietà privata, possono mutare e accordare un uso più o meno circoscritto” (Mess. Nat. 1942, n. 115). È compito dello Stato determinare questi limiti alla stregua delle esigenze del bene comune, ma a) non può sopprimere qualsiasi proprietà privata; b) non può sopprimere la trasmissione ereditaria familiare dei beni propri.

5. La proprietà privata è un mezzo di cui l'uomo dispone per portare a compimento la sua missione su questa terra.

La persona non può svolgere la sua missione senza il concorso delle diverse comunità che la circondano e l’aiutano a realizzare il suo destino personale (famiglia, comunità professionale, ecc.) Inoltre rimane primaria, rispetto al diritto di proprietà, la destinazione dei beni materiali della terra all’uso comune.

Ne deriva quindi una duplice funzione della proprietà: personale e sociale. Personale, in quanto a fondamento di essa sta il potenziamento della persona; sociale in quanto tale potenziamento non è concepibile al di fuori della società, senza il concorso della società, e in quanto è primaria la destinazione dei beni materiali a vantaggio di tutti gli uomini.

  1. Il diritto di proprietà non si confonde con l'uso, ne da questo dipende. Riguardo all'uso è distinguibile una proprietà dei beni di consumo (a scopo di consumo diretto, personale e familiare del proprietario) da una proprietà dei mezzi di produzione, che, unita all'attività dell'imprenditore, è fonte di nuova ricchezza (capitali).
  2. Entro i limiti del suo diritto il proprietario deve poter scegliere liberamente il consumo dei propri beni. L'autorità - una volta stabiliti i termini del diritto di proprietà - non può costringere il proprietario ad un consumo determinato. Essa ha soltanto il diritto - in casi eccezionali - ispirandosi al bene comune, alla luce della legge naturale, di determinare l'uso che i proprietari potranno fare, e quello che non potranno fare dei loro beni di consumo.

7 bis. I beni non necessari sono principalmente soggetti all'adempimento della funzione sociale della proprietà. Finché nella società ci siano dei mèmbri che mancano del necessario, è dovere fondamentale della società provvedere; sia con la carità privata, sia con le istituzioni di carità private, sia con altri mezzi, compresa la limitazione della proprietà dei beni non necessari, nella misura occorrente a provvedere al bisogno degli indigenti.

  1. La proprietà dei beni capitali, per la sua delicata funzione sociale, non può essere sempre usata secondo il solo giudizio del proprietario, ma in armonia con le esigenze di un sistema economico tendente al bene comune, fissato da chiare norme giuridiche.
  2. Un buon sistema economico deve evitare l'arricchimento eccessivo che rechi danno a un'equa distribuzione; e in ogni caso deve impedire che attraverso il controllo di pochi su concentramenti di ricchezza, si verifichi lo strapotere di piccoli gruppi sull'economia.
  3. Un sistema economico bene ordinato deve favorire la massima diffusione della piccola proprietà e permettere a tutti i ceri del popolo l'accesso a una sia pur modesta proprietà personale e familiare. Deve essere orientato in modo da avvicinare sempre più e sempre meglio il lavoro alla proprietà, sicché venga colmato, anziché approfondirsi, l'abisso che divide il lavoro dal capitale e li scaglia uno contro l'altro nella lotta di classe.
  4. La proprietà collettiva di alcuni beni non è contro il diritto naturale. Lasciare la maggior quantità possibile di beni accessibile alla proprietà privata è più conforme al bene comune e alla destinazione naturale dei beni. Però si possono dare casi nei quali sia necessario che la collettività si riservi la proprietà di alcuni beni: questo ha luogo quando evidenti esigenze della collettività e dell'economia non si possano altrimenti salvaguardare.

12 Affinché la proprietà collettiva non degeneri in un pericoloso capitalismo di Stato e in un collettivismo totalitario è preferibile che la socializzazione riguardi, s'intende nei limiti del possibile la sola e nuda proprietà e non la gestione dell'azienda, che potrà avere un carattere prevalentemente autonomo e decentrato.

  1. Lo Stato non è l'unico soggetto di diritti economici, ma tra di esso e l’individuo sono le così dette collettività intermedie: ad es. regione o provincia, comune, comunità professionale, famiglia ecc., che hanno diritto a sufficiente autonomia economica e perciò devono poter essere soggetti di diritto di proprietà.
  2. Fra le collettività intermedie la famiglia è, per legge naturale, quella che meglio risponde alle esigenze sociali della persona umana. Promuovendo e favorendo il patrimonio familiare il diritto positivo otterrà il duplice scopo di tutelare da un lato la saldezza della famiglia e di garantire dall’altro alla proprietà la sua funzione sociale.
  3. Necessariamente connesso al carattere familiare della proprietà è il diritto di proprietà nell’ambito della famiglia: in particolar modo nell’ambito della trasmissione a discendenti diretti. II diritto positivo non può, senza grave lesione dell'interesse sociale e senza manomettere gli inviolabili diritti della famiglia, sopprimere l'eredità familiare. Tuttavia spetta al diritto positivo stabilire il numero e il limite dei gradi di successione nella presente organizzazione della famiglia.
  4. È desiderabile che nell'ambito della discendenza diretta sia riconosciuta al capo famiglia una libertà di testare sufficiente per assicurare la trasmissione integrale delle piccole aziende a nuclei familiari unitari.
  5. La facoltà di trasmettere liberamente i propri beni mortis causa è conforme all’ordine naturale. La legge nel regolare questa facoltà deve tener conto dei diritti della famiglia e delle esigenze del bene comune.

Il dominio proprio della vita e delle leggi economiche

  1. La vita economica comprende le azioni e relazioni umane volte ad assoggettare le forze della natura ai fini dell'uomo.
  2. I fenomeni economici sono di dominio umano; la loro interpretazione richiede esatta conoscenza della natura umana e degli elementi di ordine psicologico e morale che operano sull'attività umana. A questo lavoro di interpretazione sono necessarie nozioni sulla natura dell'uomo, la sua origine, il suo destino e il valore degli uomini gli uni rispetto agli altri e le loro mutue relazioni. Queste nozioni vanno ricercate nella dottrina cattolica.
  3. Legge economica è ogni uniformità riscontrata deduttivamente o induttivamente nei fatti economici.

L'applicazione delle leggi economiche, secondo le circostanze, può avere conseguenze dannose o ingiuste; è quindi necessario prevenire con adeguata organizzazione gli abusi.

  1. Il fine economico consiste nel procurare il più diffuso, intenso e progressivo benessere materiale dei mèmbri della collettività, in armonia con le esigenze della giustizia commutativa e distributiva.
  2. Se la vera libertà è conforme alla giustizia, anzi è espressione di essa, la libertà economica è necessaria all'ordine economico. Ma un regime economico bene ordinato non può sorgere dal gioco spontaneo delle forze economiche. Per quanto utile la concorrenza contenuta nei giusti limiti, come principio regolatore del prezzo, essa non può bastare da sola a regolare tutti gli aspetti della vita economica. È necessaria, ma non sufficiente.
  3. La regolazione della vita economica ha per scopi:
  4. garantire la giustizia nei rapporti economici tra i singoli;
  5. rendere più efficiente il sistema economico della collettività, secondo un indirizzo organico che stimoli, controlli, coordini, senza violentarla, la libera iniziativa dei singoli.

La dittatura economica non è idonea a compiere questa funzione. L'autoregolazione di un bene ordinato sistema corporativo può raggiungere lo scopo.

Emigrazione

  1. L'accrescersi della popolazione attraverso l'istituto familiare risponde al precetto divino; lo Stato deve favorirne lo sviluppo ed assicurare le condizioni migliori della sua esistenza.
  2. Lo Stato può favorire o promuovere per utilità economica e politica, la trasmigrazione della sua popolazione da una parte all'altra del territorio nazionale. È contraria al principio di libertà personale la trasmigrazione coatta.
  3. La facoltà di emigrare risponde al diritto di libertà della persona umana. Nell'uso di questa facoltà si deve tener conto delle esigenze del bene comune sia nazionale sia internazionale.
  4. Lo Stato deve adoperarsi affinché l’emigrazione si svolga con certe garanzie, e cioè:
  5. dare agli emigranti la necessaria protezione durante il loro esodo provvedendo alle varie forme della loro emigrazione-
  6. promuovere la legislazione internazionale del lavoro sulla base di una conveniente reciprocità e secondo i principi della giustizia sociale per favorire una effettiva solidarietà fra tutti i popoli
  7. mantenere il collegamento con la madre patria coll’assicurare in tutte le forme un’efficace tutela;
  8. favorire la loro assistenza spirituale a mezzo delle speciali istituzioni a questo fine promosse dalla carità cristiana e provvedendoli di scuole nazionali;
  9. favorire le rimesse e sicuri collocamenti in patria de loro risparmi;
  10. la madre patria nei riguardi degli emigrati deve guardarsi dal fomentare sentimenti e favorire il determinarsi di situazioni che possano comunque perturbare la convivenza colla nazione che li ospita.
  11. Lo Stato deve accordare agli stranieri emigrati nel suo territorio rispetto e tutela conforme ai principi sopra enunciati.
  12. E’ dovere precipuo dello Stato di potenziare l'economia nazionale per consentire la permanenza dei cittadini sul suolo patrio.

Colonizzazione

  1. La colonizzazione può rispondere a un bisogno di espansione di un popolo demograficamente ricco.
  2. La colonizzazione non può attuarsi colla sopraffazione di altri popoli, ma deve avviarsi con opportuni accordi fra gli Stati che dispongono di vaste estensioni territoriali e scarsa popolazione e Stati aventi un eccesso di popolazione.
  3. La comunità degli Stati è chiamata a garantire il libero svolgimento della colonizzazione e i diritti dello Stato concedente.
  4. Il vincolo di unione della colonia colla madre patria non deve costituire uno stato di soggezione, ma tendere a tradursi in un rapporto di dipendenza analogo a quello che ha collo Stato ogni sua parte e frazione.

Per la Comunità cristiana.

Principi dell'ordinamento sociale a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli

Presentazione

Il bisogno di definizioni e di formulazioni, la urgenza di "prendere posizione" di fronte alle più vive e dibattute questioni sociali ed economiche si fa ogni giorno più sentire nel campo cattolico, a mano a mano che si fa strada la convinzione che la distruttiva crisi di civiltà che andiamo attraversando trova la sua prima ragione nell'abbandono e nella negazione dei principi che il messaggio cristiano pone a fondamento della umana convivenza e dell'ordine sociale, così come del comportamento e della morale personale. Il riconoscimento di questa verità, che costituisce la più eloquente apologia del Cristianesimo, avrebbe tuttavia solo un valore negativo e di pura constatazione storica, se non fosse accompagnato da una immediata istanza e da un positivo impegno di ricerca, di ricostruzione, di affermazione di un ordine sociale che elimini e riformi gli elementi di dissoluzione, di involuzione, di incoerenza rispetto ai fini essenziali dell'uomo e della società.

Per questo gli spiriti più attenti, gli animi più appassionati, fra i quali fermentano i germi di quel profondo rivolgimento sociale che batte alle porte dei tempi nuovi, guardano oggi con grande fiducia e speranza all'idea cristiana, come all'unica capace di difendere insieme le ragioni dell'uomo e quelle della comunità, le esigenze della libertà e quelle della giustizia.

L'augusta voce del Papa si è levata con accorata insistenza ad ammonire, ad illuminare, ad indirizzare, e il Magistero della Chiesa si è espresso con una ricchezza di motivi, una profondità e una vastità di insegnamenti, una efficacia ed una rispondenza di argomentazioni, quali poche volte nella storia della Chiesa e della umana civiltà si è potuto riscontrare. Le encicliche, i radiomessaggi, i discorsi che si sono susseguiti in questi anni travagliati, e pur ricchi di una intensa vitalità per la Chiesa di Roma, offrono al mondo e ad ogni coscienza cristiana le grandi linee per la ricostruzione di un mondo più umano e più giusto. Tutti i principali problemi del consorzio civile sono affermati e risolti nelle loro linee essenziali alla luce penetrante della verità rivelata, con una larghezza di visione ed una universalità di valori che sta al di sopra di ogni contingenza di singoli popoli e di particolari situazioni storiche.

Il corpo di dottrine e di insegnamenti di cui il Pontefice ha così poste le basi, pur mantenendosi sempre nell'alta sfera di supremo Magistero che gli è propria, costituisce una preziosa indicazione per lo studioso, per il sociologo, per il giurista, per l'economista, per il politico, per l’uomo d'azione, per chiunque insomma sia in grado di partecipare, qualunque posizione egli abbia nella comunità sociale al chiarimento e alla affermazione concreta dei principi: così esplicitamente ed esaurientemente esposti, facendone viva materia della storia umana. Tradurre m atto quei principi luminosi e fecondi, farne non solo norma di vita, ma specifica forma di vita individuale e sociale è il grande compito che spetta ai cristiani di oggi e, con loro, a tutti gli uomini di buona volontà.

Orbene: tra l'enunciazione dei principi e la loro traduzione in atti del concreto operare dell'uomo e della società, si pone un importantissimo compito al quale sono più specialmente chiamati gli studiosi e tutti coloro che, m ragione delle loro funzioni nell'organismo sociale, sono i meglio indicati per adempierlo.

Si tratta anzitutto di illustrare, di commentare, di spiegare nei modi più confacenti a particolari ordini di ascoltatori quei principi onde facilitarne lo studio, la piena comprensione, l'accoglimento consapevole; si tratta altresì di scegliere nella ricca miniera della dottrina che è contenuta nel Magistero della Chiesa le enunciazioni che più si attagliano alle concrete situazioni storiche, alle necessità contingenti alle esigenze psicologiche del momento; si tratta soprattutto di sviluppare nei loro logici corollari, nelle loro possibili , giustificabili illazioni, nelle loro feconde applicazioni quei principi si tratta infine di sforzarsi per mettere a contatto con quelle enunciazioni tutta la complessa problematica che si presenta in concreto a chi consideri

oggi la vita economica e sociale, il cui studio ne riceverà illuminazioni spesso inaspettate e risolutivi chiarimenti.

Un compito dunque di esegesi, di commento, di esposizione ma anche di elaborazione scientifica, e poi di sviluppo e di applicazione; compito che è un tradizionale titolo di gloria della scuola sociale cattolica, che è fiorita e si è sviluppata appunto attorno alle prime grandi encicliche sociali dei Papi.

Con questi intendimenti già molti anni fa, in un periodo non meno travagliato e non meno carico di responsabilità per i cattolici di quello attuale, l'Unione Internazionale di Scienze Sociali fondata a Malines nel 1920, si era accinta ad un fecondo lavoro che portò a quel Codice Sociale, pubblicato nel 1927, e tradotto e più volte ristampato, anche recentemente in Italia, che costituisce il più notevole contributo degli ultimi decenni all'unità e alla vitalità della dottrina sociale cattolica. Da allora molto cammino è stato compiuto: la vita economica e la realtà sociale hanno, da un lato, assunto forme di una complessità e di una drammaticità di problemi e di contrasti che il mondo non aveva finora conosciuto. Dall'altro le fonti più autentiche del Magistero sociale si sono arricchite di fondamentali documenti, quali, per non dire di altri, la Quadragesima anno e i radiomessaggi di Pio XII. Il compito che spetta alla scuola sociale cattolica è dunque, anche oggi, immenso.

Nell'intento di collaborare, nel limite della propria sfera di azione, a questo altissimo compito, la Sezione Laureati di A. C. e Istituto Cattolico di Attività Sociale si sono resi promotori, fin dal gennaio del 1943, di una iniziativa mirante a raccogliere un primo nucleo di studiosi cattolici di scienze sociali e giuridiche e di economia per uno scambio di vedute mirante alla formulazione concorde di enunciati sintetici, ma esaurienti, sui fondamentali problemi di un ordine sociale ispirato alla dottrina e al magistero della Chiesa.

A tale scopo, malgrado le difficoltà contingenti e progressivamente crescenti, venne organizzato per il periodo 18-24 luglio 1943 un convegno nella raccolta e suggestiva sede dell'Ospizio di Camaldoli, nel Casentine, ove a più riprese negli anni precedenti si erano tenute le "Settimane di teologia per laici". Ivi per quasi una settimana di intenso lavoro si raccolsero oltre una trentina di studiosi laici ed ecclesiastici sotto la guida e la presidenza effettiva di S. E. Mons. Adriano Bernareggi, Vescovo di Bergamo ed Assistente Centrale della Sezione Laureati Cattolici. Il programma stabilito dai promotori mirava soprattutto a dare inizio ad un lavoro i cui concreti sviluppi sarebbero stati meglio determinati col procedere del lavoro stesso, tenendo conto delle esigènze, delle possibilità, dei primi risultati. L'incontro, come veniva opportunamente chiarito in alcune "norme e direttive"' dettate dalla Presidenza, non aveva la pretesa di arrivare a formulazioni estese e a conclusioni definitive, ma voleva offrire l'occasione per un primo largo contatto fra studiosi cattolici onde avviare la precisazione in forma organica del pensiero comune.

In particolare la Settimana si proponeva di concordare un programma per il lavoro da svolgere in seguito, e di stabilire il metodo da seguire, nominando dei Comitati di redazione sui singoli argomenti, distribuendo fra essi la elaborazione degli enunciati da sottoporre poi alla comune discussione, affidando precisi incarichi personali ai presidenti ed ai membri di detti Comitati. Per avviare il lavoro, che mira a raccogliere la collaborazione di tutti coloro che ad una sincera ed autentica ispirazione cristiana e ad una assoluta purezza di intenti uniscano una specifica approfondita competenza sui problemi da discutere, si pensò di servirsi in un primo tempo della traccia offerta dal già citato Codice di Malines, ben noto a tutti gli studiosi cattolici, allo scopo soprattutto di avere un punto di riferimento e un ordine nella distribuzione della materia. Ciò non significava che scopo della Settimana fosse quello di formulare una nuova edizione aggiornata di detto codice, ne tanto meno di tentarne una revisione, ne, infine, di ambire a un Codice sociale del tipo di quello di Malines, da servire per i cattolici italiani. Si trattava più semplicemente di raccogliere in una serie di brevi enunciati, desunti direttamente dal Magistero della Chiesa, ed in sede esclusivamente di dottrina, i principi essenziali del pensiero sociale cattolico quale si presenta nell'ora attuale.

 

In pratica i lavori avviati nella Settimana di Camaldoli si proponevano:

  1. di dare forma organica e scientifica, e il più possibile sintetica, collazionando e coordinando i testi ufficiali, alle enunciazioni delle encicliche sociali e degli altri documenti del Magistero della Chiesa che si riferiscono ai principali problemi dell'ordine e della vita sociale ed economica;
  2. di sceverare fra le affermazioni del pensiero ufficiale della Chiesa, che nella generalità del suo Magistero si rivolge a tutti i tempi e a tutti i popoli, quelle che risultino particolarmente adatte alle contingenze storiche del nostro tempo, con particolare riguardo ai problemi della ricostruzione di un ordine sociale dopo il collasso della guerra;
  3. di tentare una prudente opera di esegesi e di interpretazione e, se necessario, di integrazione e sviluppo del pensiero espresso nei documenti ufficiali, collaborando secondo il preciso appello rivolto dal Pontefice agli esperti e ai competenti di buona volontà, al progressivo chiarimento e sviluppo della dottrina sociale cattolica e al suo sempre migliore affermarsi come adeguato ed efficace fondamento di un ordine sociale non solo astrattamente giusto ed umano, ma anche concretamente e storicamente possibile.

Durante i lavori della Settimana, malgrado la eccezionalità del momento, si poterono svolgere nutrite e feconde discussioni, a conclusione delle quali si giunse alla redazione di una prima serie di brevi enunciati di carattere provvisorio sulla vita familiare e l'educazione, sulla vita civica, sulla vita economica, sulla vita internazionale.

Nella riunione camaldolese venne altresì deciso l'ulteriore programma dei lavori, che comportava la designazione di vari Comitati di redazione, col compito di procedere, in base ai risultati delle discussioni, alla formulazione degli enunciati da sottoporre poi alla approvazione comune in un nuovo convegno che si pensava di poter riunire entro breve termine.

Questo programma ha subito, per forza di cose, una profonda modificazione date le gravi circostanze sopravvenute: gli enti promotori, allo scopo di non rinviarne l'attuazione sia pure parziale fino al ritorno della normalità e per non tardare ulteriormente ad offrire agli studiosi, agli amici ed al pubblico una prima concreta formulazione, possibilmente completa, almeno quanto alla materia trattata, hanno ritenuto giunto il momento di mettere a comune disposizione il lavoro sin qui compiuto da un gruppo di studiosi per la più pane partecipanti od invitati alla Settimana di Camaldoli, i quali hanno potuto assiduamente riunirsi in Roma a partire dallo scorso settembre 1943 sotto gli auspici dell'Icas. Essi hanno lavorato e discusso intorno alle prime provvisorie elaborazioni di Camaldoli ed hanno potuto tener conto, se pur non con tutta la desiderabile ampiezza, anche del contributo di altri studiosi, anche non romani, che malgrado le difficoltà di ogni genere, hanno avuto modo di far pervenire le loro osservazioni e i loro rilievi.

Si è così pervenuti ad una prima formulazione di una serie completa di enunciati sui principi di un ordinamento sociale cristiano che investono i punti fondamentali del problema della comunità umana, con particolare riguardo ai più vivi e urgenti problemi del lavoro e della vita economica.

Il testo che viene ora presentato al giudizio degli studiosi e del pubblico, pur essendo il risultato di lavori assidui e di discussioni spesso laboriose e pur essendo di molto allargato, sia per gli argomenti trattati che per il modo della trattazione, rispetto alle prime elaborazioni di Camaldoli, manca per ora della collaborazione di studiosi e teologi che in altre circostanze avrebbero potuto offrirla largamente, e non rappresenta quindi che un primo passo, mentre il contenuto degli enunciati viene lasciato, come è ovvio, alla personale responsabilità dei redattori.

I compilatori, che amano designarsi dal nome di Camaldoli, luogo della prima riunione, hanno lavorato in piena armonia ed affiatamento, se pure in circostanze molto difficili durante l'occupazione tedesca di Roma, per cui non sempre ciascuno ha potuto pienamente apportare tutto il possibile suo contributo. Pur assumendo la piena responsabilità delle proprie affermazioni essi preferiscono presentare collettivamente il frutto del loro lavoro, nella fiducia che per questa via sia possibile addivenire al più presto ad una

organica formulazione da parte di un nucleo concorde di studiosi cattolici regolarmente convocati, secondo il primitivo programma della Settimana di Camaldoli.

Il testo così elaborato viene ora diffuso sotto gli auspici dell'Icas, onde servire di base alla raccolta dell'ulteriore contributo degli studiosi e dei maestri di teologia, chiamati a collaborare dagli enti promotori. Al tempo stesso si offre al pubblico con questo testo un primo sommano che potrà fin d'ora servire come schema di orientamento e di studio per chiunque si interessi alla formazione di una viva ed attuale coscienza sociale.

Quanto alla materia trattata il lettore vedrà da sé: occorre tuttavia avvertire che data la natura e lo scopo del lavoro i compilatori si sono sforzati in genere di astenersi dall'affrontare questioni tecniche e dottrinali in materia opinabile, bene inteso quando ciò non nuocesse alla affermazione e alla applicazione alla realtà attuale dei principi fondamentali della dottrina sociale cattolica, o quando il mantenere il silenzio di fronte a questioni di urgenza improrogabile, seppure ardue, sarebbe sembrata una evasione ai compiti dello studioso cattolico.

Si sono del pari astenuti i compilatori dal prender posizioni, atteggiamenti e indirizzi di natura specificatamente politica, la cui materia esula completamente dai fini del presente lavoro, che mira esclusivamente al chiarimento e alla migliore formulazione del pensiero sociale cattolico, quali che sano le sue preferenze politiche, le basi per un giudizio morale sulla vita della comunità.

È poi necessario avvertire che non è stato intendimento dei compilatori offrire un complesso di formule apodittiche e un corpo di dottrina definito e definitivo per gli studiosi e per gli uomini di azione: non si tratta quindi di un Codice né di un catechismo, ed anche in ciò il presente lavoro si distingue da quello, ben più autorevole, dell’Unione Internazionale di Malines. Si è piuttosto mirato ad approfondire i complessi problemi che presenta l’odierna società e ad offrire al lettore e all'uomo d'azione gli elementi per un orientamento sicuro ed al tempo stesso adatto alla contingente concretezza della fase storia e politica che attraversiamo. Di questo dichiarato proposito risente, in più di un caso, la redazione stessa del testo che spesso si sofferma sulla genesi storica di certe situazioni per meglio chiarire gli sviluppi e giustificare così gli indirizzi proposti; in altri casi si è rinunciato volutamente all’esigenza di definizioni precise che, se pure tradizionalmente accolte da autorevoli rappresentanti del pensiero cattolico, non raccolgono però l'unanimità dei consensi e, quel che è più, non sempre sono sufficienti a spiegare una realtà sociale in profonda evoluzione.

Malgrado questi chiarimenti, la materia trattata è così vasta ed impegnativa, l’elaborazione dottrinale da parte degli studiosi cattolici più autorevole, spesso – non dobbiamo nasconderlo – ancora così scarsa e poco aggiornata di fronte alla ricchezza, alla profondità, alla novità delle più recenti definizioni del Magistero Pontificio, e di fronte alla complessità ed alla difficoltà dei problemi che una realtà in evoluzione radicale continuamente ripropone, che il presente testo non mancherà di dare luogo a discussioni e dibattiti. E’ questo anzi uno degli scopi della attuale pubblicazione. Ben vengano dunque osservazioni, rilievi, critiche, proposte. Voglia il Signore ispirare tutti coloro che sono e saranno chiamati a portare la luce delle loro intelligenze e il dono delle loro esperienze, a che i loro contributi giovino alla unità, alla profondità, alla concretezza, alla chiarezza del comune lavoro, onde presto sia possibile offrire all'attesa di molti, attraverso l'appassionato lavoro del gruppo di studiosi raccolto dall'Icas e dai Laureati Cattolici un documento efficace della perenne ricchezza e vitalità del Magistero sociale della Chiesa e della sua presenza profondamente novatrice di fronte ai bisogni della società nell'ora presente.

Premessa sul Fondamento Spirituale della vita sociale

1. La società e il destino dell'uomo. L'uomo è per sua natura un essere socievole: sussiste cioè fra gli uomini una naturale solidarietà, fratellanza e complementarietà per cui le esigenze delle singole personalità non possono essere pienamente soddisfatte che nella società.

I fenomeni sociali non sono pertanto che attività umane. Per conoscerli e per trattarli è necessario conoscere la natura umana, l'origine, il valore, il destino dell'uomo, e i fattori di ordine fisico, psicologico, morale, sociale, che operano su di lui.

Tutte le forme dell'attività umana, quella economica come quella scientifica, come tutte le altre, sono regolate da leggi proprie intrinseche a ciascuna: ma ognuna di esse è ordinata alla vita spirituale dell'uomo e al suo fine ultimo; perciò tutte rientrano nell'ordine morale e sono soggette alle sue leggi.

E tutte debbono operare in modo da non porre ostacolo al compimento del destino soprannaturale dell'uomo e debbono quindi rispettare le esigenze della morale cristiana che a quel compito è ordinata. Perciò ogni ricerca e ogni soluzione dei problemi sociali ed economici deve ispirarsi, soprattutto per i cattolici, in primo luogo ai principi fondamentali della dottrina della Chiesa che è custode della verità e della carità e perenne assertrice nella storia della vocazione soprannaturale dell'uomo e della civiltà.

2. Dignità dell'uomo. L'uomo creatura intelligente e morale per propria duplice specifica prerogativa ha la capacità di dominare sé stesso e di avere per proprio fine il fine ultimo dell'universo: conoscere ed amare Dio e quindi conoscere ed amare la creazione di Dio e soprattutto gli altri esseri intelligenti e morali, compagni e fratelli nella stessa origine e nello stesso fine.

In questa duplice prerogativa consiste la dignità dell’uomo.

Solo nell'ordine della grazia e sul piano della redenzione questo fine è realizzato oltre la capacità della nostra natura, perché lo stesso Figlio di Dio, amando gli uomini, sino ad incarnarsi, ad assumere la forma di servo, a morire sulla Croce, ha fatto gli uomini partecipi del suo sacrificio con la Chiesa e i sacramenti, ha dato la forza di imitarlo, di essere ognuno "alter Christus" e arrivare quindi per la Sua grazia a partecipare alla natura, santità e beatitudine di Dio e ad essere secondo la promessa divinae consortes naturae.

3. Fondamenti della coscienza individuale e sociale dell'uomo. Da questa intrinseca dignità e finalità dell'uomo si deducono alcune conseguenze che costituiscono i principi stessi della coscienza umana e cristiana della società:

  1. che l'individuo umano in quanto essenzialmente ordinato a Dio, ha un valore assoluto il quale è la radice e il fondamento di tutti i suoi doveri e diritti e della sua inalienabile libertà;
  2. che è dovere fondamentale dell'individuo mantenere illesa in se stesso questa dignità, rispettarla e ricordarsi in ogni azione del suo valore, cioè del suo fine, cioè di Dio;
  3. che origine e scopo della società è unicamente la conservazione, lo sviluppo e il perfezionamento dell'uomo e che pertanto fine di ogni sistema educativo e politico è di far conoscere praticamente all'individuo questa dignità e abituarlo a rispettarla in sé e negli altri e a farla rispettare;
  4. che rispettare negli altri la eguale dignità dell'uomo significa obbedire alla parola dell'Apostolo "fiat aequalitas", sentire che tutti gli altri uomini qualunque sia la loro condizione sono eguali, aventi la stessa natura, capaci delle stesse virtù, chiamati allo stesso destino, destinati alla stessa salvezza. Perciò l'unica superiorità che è tra gli uomini singoli è la superiorità nel bene e nella virtù, e le differenze nelle qualità personali di cultura, di condizioni sociali, di ricchezza e simili, non solo non alterano la fondamentale

uguaglianza tra gli uomini, ma sono una ragione di maggior responsabilità verso gli altri e verso la società, essendo ogni superiorità in questo senso al servizio degli altri e quindi una vera e propria funzione di carattere sociale.

  1. che perciò il "fiat aequalitas" dell'Apostolo non è qualcosa di negativo ma di essenzialmente positivo: significa amare gli altri in modo da fare ognuno di essi uguale a noi, cercando per quanto in noi di procurare agli altri gli aiuti perché le prove della vita possano essere da ognuno affrontate con proporzionalità di mezzi ed eguale possibilità di sviluppo;
  2. che il fine di questa volontà piena e cordiale di aiuto fraterno è che l'altro possa realizzare nella sua pienezza la sua inalienabile libertà, cioè che l'altro sia messo in condizione di svolgere la sua natura e compiere con piena responsabilità il suo destino;
  3. che tutto questo porta a un concetto preciso e chiaro della vita, che il nostro grande poeta cristiano moderno ha espresso così: "la vita non è destinata a essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno renderà conto".

4. Natura e fine della società. Tali principi ed il concetto della vita che ne discende si svolgono nel mondo della vita associata, il quale non è altro che questo incrociarsi dei destini degli individui, questa partecipazione e comunione di sforzi e di carità, questo reciproco amore. In questo senso attivo l'individuo deve dirsi essenzialmente socievole, cioè soggetto alla profonda legge etica "dilata cor tuum".

In questo senso la vita sociale, nella quale si accentra la carità verso il prossimo e verso Dio, fa parte necessaria ed integrale del destino naturale e soprannaturale dell'individuo.

La società è l'insieme o complesso di tutte le libere iniziative degli uomini dirette a realizzare i loro interessi e fini umani e delle istituzioni ed opere a cui queste iniziative danno vita. Come tale la società è molteplicità di forme, di sfere, di esperienze e di fini umani, e perciò è per sua intrinseca sostanza libertà.

Perciò è verità fondamentale che tutta la vita della società è continuamente ed essenzialmente subordinata al supremo fine e destino dell'individuo di cui essa non è in sostanza che la esplicazione, la graduale e ordinata realizzazione e il campo di prova. Come tale la società ha per legge intrinseca e per assoluta esigenza di mantenere illeso e salvaguardare in ogni momento e qualunque sia la combinazione dei suoi interessi l'individuo in questo suo valore supremo e nel suo destino infinito; in questo senso fine della convivenza sociale è la pace, "tranquilla convivenza nell'ordine".

La vita sociale è perciò sorretta dalla duplice legge della giustizia e della carità: della giustizia per la quale l'individuo è tenuto a riconoscere, garantire, promuovere il "suum" degli altri individui e dei gruppi e cioè la vita, la dignità, la libertà, la possibilità del compimento del proprio destino di ognuno: e della carità, per la quale l'individuo è tenuto ad amare Dio negli altri e gli altri in Dio e perciò a mettere in comune con gli altri che ne hanno bisogno tutti i beni, dal bene dell'intelligenza ai beni economici così come sono comuni i beni soprannaturali.

Questa duplice legge è così necessaria nella vita sociale, che senza di essa la società stessa si dissolve nella terribile crisi della questione sociale, la quale è nata perché troppi uomini anche fra i cristiani hanno, malgrado i richiami della Chiesa e il grido e l'esempio dei Santi, dimenticato questi principi.

In particolare la legge della giustizia e della carità deve ispirare la vita economica, cioè tutto quanto si riferisce alla destinazione e all’uso dei beni materiali, che nella attuale fase della civiltà ha assunto una importanza essenziale per l'ordine sociale. Gli atti e i giudizi economici, in sé regolati dalle leggi proprie dell'ordine economico sono atti e giudizi umani e come tali vanno anche essi ordinati al fine spirituale dell'uomo.

5. Unità e fraternità delle genti. La vita sociale, nel senso qui precisato, esiste anche fra le varie genti e nazioni nelle quali la Provvidenza ha voluto che l'umanità si dividesse nella storia perché fossero esplicate m tutti i modi le immense capacità della natura umana.

Tra queste genti, composte di individui, vale il principio fondamentale della unità di origine e di fine di tutti gli uomini e la legge etica dell’uguaglianza e quindi della giustizia per cui ognuna deve essere rispettata nella sua individualità, cioè nella sua libertà, e delle carità, per cui ognuna deve essere aiutata nella sua povertà e nelle sue deficienze dalle genti più ricche di cultura e di mezzi e quindi più obbligate e più responsabili verso le altre, la Storia e Dio.

Èesigenza fondamentale della civiltà che tale profonda comunità di origine e di fini entri a far parte della coscienza etica degli Stati e domini la loro politica in modo che sia rigettata e considerata come peccato contro l'umanità la pretesa della disuguaglianza e della superiorità naturali dell'una gente sulle altre e quindi l'ostinata e fatale tendenza a ridurre i rapporti tra le genti o gli Stati a rapporti di violenza e di frode.

Èesigenza e principio indeclinabile della civiltà che la coscienza della essenziale comunità e fraternità delle genti diventi sempre più chiara e imperativa, così che sia adombrata anche nel mondo della Storia quella "societas humani generis" che la Chiesa realizza sul piano soprannaturale dell’unum ovile e dell’unus pastor.

  1. Ordine e autorità nella società. L'ordine della società è espresso concretato, fatto valere dall'autorità, laquale è perciò parte necessaria della vita della società e come tale deriva dalla legge divina dell’ordine e della giustizia che regge il mondo della Storia. L’autorità è per conseguenza per la società e non la società per l’autorità; la sua essenza è di servire il bene degli individui e della società in conformità al divino precetto, fondamento di ogni politica veramente libera: "quicumque voluerit inter vos maior fieri sit vester minister, et qui voluerit inter vos primus esse, sit vester servus".
  2. Vita cristiana e civiltà umana. I principi qui sopra esposti costituiscono le uniche e imprescindibilicondizioni perché la coscienza pratica degli uomini mantenga la sua umanità, e il mondo della Storia parimenti si mantenga mondo umano cioè degno dell'uomo e non lotta selvaggia. Questi principi sono i "postulati della genuina umanità": ed è proposizione centrale, che costituisce uno dei maggiori insegnamenti e una delle più alte aspirazioni del presente Pontificato, che "tra le leggi che regolano la vita del fedele cristiano e i postulati di una genuina umanità non c'è contrasto ma comunanza e mutuo appoggio" il che è conforme alla ragione profonda delle cose perché "l'autore del Vangelo è l'autore dell'uomo". Ma se le leggi della vita cristiana e i postulati dell'umanità coincidono, solo la vita cristiana può dare all'uomo la forza, la spinta, lo slancio per sopportare i sacrifici che costa la vittoria su se stesso e quindi il realizzare quei postulati. Perciò dalla violazione di quelle leggi nascono come l'esperienza dimostra le peggiori catastrofi e la rovina della civiltà.

I - Lo Stato

8. Essenza dello stato. La società si compone di tante attività caratteristiche dell'uomo e della famiglia, che mettono capo a principi e interessi fondamentali, quali principalmente la religione, la morale, la scienza, la politica, il diritto, l'economia, l'arte, la tecnica, ecc.

Queste attività costituiscono delle forze e danno luogo a realtà di gruppi e di istituzioni sociali nei cui riguardi nasce il duplice problema: a) di assicurare le condizioni generali perché possano svolgersi in piena libertà e secondo le proprie leggi per la realizzazione dei propri fini umani e sociali; b) di creare tra di loro un'armonia.

Per realizzare questi due scopi si da vita ad un modo di organizzazione di tutte le forze sociali - individui, famiglie, gruppi ed istituzioni - che si chiama lo stato.

Ad assicurare l'unità del complesso di iniziative e di istituzioni che compongono la società, è destinato l'ordinamento giuridico, che costituisce l'esplicazione e determinazione concreta delle esigenze della giustizia.

Lo stato e l'ordinamento giuridico hanno appunto per fine di instaurare l'ordine nella molteplicità della società, vale a dire di mettere ciascuna iniziativa, istituzione, esperienza di vita associata al suo posto, ordinandole secondo il proprio valore rispetto al fine ultimo e organizzando fra di loro l'umana convivenza.

9. Fini dello stato. Deriva da quanto è esposto nell'articolo precedente che tutte le attività umane per lo sviluppo e l'armonizzazione delle quali si da vita allo stato, sono indipendenti nella loro natura dallo stato stesso; questo le suppone, non le crea, e per conseguenza non può nemmeno ingerirsi in esse in modo da alterare le esigenze e le leggi fondamentali della loro natura.

Deriva altresì che lo stato ha dei suoi fini specifici, che, qualunque siano gli altri fini che le circostanze storiche gli impongono di assumere, è tenuto a realizzare. E cioè esso deve:

  1. garantire i diritti di tutti gli individui e delle comunità e società che essi formano dirette a realizzare i loro interessi e fini umani, onde assicurare l'armonia e l'azione reciproca degli individui, delle famiglie e delle forze sociali;
  2. provvedere agli interessi che sono comuni a tutti, e che soltanto con la collaborazione di tutti possono essere soddisfatti, onde assicurare le condizioni fondamentali del libero sviluppo e della pienezza di vita degli individui, delle famiglie e delle forze sociali che da essi legittimamente nascono.

In quanto lo stato ha per sua funzione essenziale di tutelare i diritti degli individui, delle famiglie e delle forze sociali e di promuovere interessi comuni mediante l'impiego delle forze di tutti, lo stato ha per proprio connaturale fine il bene comune.

Per realizzare questo fine lo stato deve riconoscere come legge indeclinabile di ogni attività umana, e quindi anche della sua, la legge morale, e in particolare i principi fondamentali dell'ordine giuridico, cioè della giustizia. Per conseguenza esigenze fondamentali a cui l'attività dello stato deve congiuntamente corrispondere sono:

  1. lasciare a tutte le forze e attività che compongono il mondo sociale la libertà nella loro vita, cioè la possibilità di svolgersi secondo le leggi della propria natura;
  2. mantenere, perché questa libertà possa esplicarsi, la più esatta eguaglianza degli individui, delle famiglie e dei gruppi dinanzi alla legge; .e cioè impedire che si stabiliscano e si mantengano privilegi positivi

o negativi a favore di alcuni e a danno degli altri per ragioni di razza, classe, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali e simili. Sono contrari all'essenza stessa dell'uomo e al suo fine, alla legge morale e alla natura stessa dello stato tutti i tentativi diretti a dar vita a differenze di trattamento tra individuo ed individuo per le suddette ragioni e quindi a differenze di posizioni e di capacità giuridiche sia di fronte alle possibilità d'impiego, di lavoro e di professione, sia di fronte all'uso dei beni materiali, sia di fronte al diritto dell'unione matrimoniale e della famiglia, sia di fronte al diritto di cittadinanza e conseguente godimento dei diritti politici;

3) fare che ogni altro fine concreto che lo Stato si proponga sia subordinato e ordinato al bene comune; e specialmente che sia subordinato e ordinato al bene comune così inteso, l'interesse del corpo sociale preso nel suo tutto: infatti ogni tentativo di tirannia (la quale non è altro che la politica che sopraffa il diritto) si riduce facilmente al concetto di corpo sociale come totalità avente sovranità assoluta su tutti gli altri fini dell'uomo, il che è il massimo ostacolo per gli individui "nel tendere all'acquisto dei supremi e immutabili beni a cui tendono per natura".

Questa indeclinabile esigenza e legge del bene comune che presiede a tutta la vita dello stato pone necessariamente una gerarchia e un ordine intrinseco nelle attività che lo stato deve svolgere per raggiungere i suoi fini.

Non può quindi ammettersi che talune attività dello stato tendenti a particolari obiettivi, come quello della potenza nazionale o della attuazione di particolari forme di organizzazione produttiva - obbiettivi contingenti, condizionati a determinate situazioni storiche e pertanto soggetti ad evoluzione e modificazione - improntino di sé l'azione dello stato in modo da andare a detrimento e sovrapporsi ai veri fini dello stato e quindi determinare una invasione o restrizione o peggio soppressione delle sfère di libertà proprie alle forze sociali.

10. Stato e diritto. La ragione di essere dello stato e la condizione fondamentale della sua legittimità è il riconoscimento, il rispetto e la garanzia del diritto della persona umana di conseguire liberamente la sua perfezione fisica, intellettuale e morale cioè della libertà individuale intesa sia come diritto dell'individuo di essere salvaguardato dalle arbitrarie limitazioni nelle proprie facoltà moralmente lecite di muoversi, di agire, di pensare, di vivere e quindi da arbitrari arresti o molestie o offese, sia come diritto di adempiere a tutte le lecite esigenze e tendenze delle attività umane e a tutte le obbligazioni della propria coscienza morale e religiosa.

Il diritto consiste nella piena esistenza ed affermazione di questa fondamentale libertà per tutti gli uomini e quindi per le forze sociali; funzione essenziale dello stato è proteggere e tutelare il diritto così inteso.

11. La giustizia sociale compito e fine dello stato. Poiché la vera ricchezza e la sola forza della società è nelle energie degli individui l'interesse massimo della società è di fare che tutte queste energie siano portate al massimo sviluppo di cui sono capaci ed impedire che rimangano non svolte e puramente potenziali, per modo che ciascuno eserciti le sue facoltà individuali e sociali ora dando e ora ricevendo per il bene suo e quello degli altri. A questo fine deve cooperare tutta la vita sociale e quindi anche lo stato che ne fa parte. Lo stato vi tende con l'attività con cui mira a realizzare la giustizia sociale, la quale può dirsi compito e fine dello stato, che vi provvede

  1. con la sua funzione di tutela dei diritti degli individui, dei gruppi e delle società;
  2. con la cura esatta e la esatta gestione di tutti gli interessi comuni a cui è sua funzione provvedere;
  3. con la creazione di condizioni generali di aiuto e di sostegno di tutti gli sforzi particolari degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle società, in modo che siano eliminate le situazioni di privilegi derivanti da differenze di classe, di ricchezza, di educazione e simili.

Tutto ciò deve essere diretto a rendere individui, famiglie e gruppi capaci di risolvere per proprio conto e con le proprie forze e nella propria autonomia i propri problemi, evitando che le organizzazioni che all'uopo sono create siano volte a trattare e a mantenere gli individui come incapaci di vivere con la propria volontà e sotto la propria responsabilità la propria vita.

Deve altresì essere volto a procurare che le naturali disuguaglianze – di attitudini, di capacità, di volontà - fra gli uomini si riflettano quanto più possibile in una organica varietà di funzioni delle persone delle categorie sociali, evitando che lo sviluppo delle possibilità individuali e l'attribuzione delle funzioni sociali sia ostacolato dalla esistenza di privilegi di classe.

12. Il dovere di obbedienza. Poiché ogni autorità viene da Dio, verso la legge giusta si ha non solo il dovere di obbedienza passivi ma l'obbligo di favorirne l'attuazione con una adesione di coscienza che è il primo dovere del cittadino e l'aspetto interiore della sua sociale moralità.

L'obbedienza alle leggi non è cieca, ma ragionevole e consapevole. Perciò è diritto e spesso obbligo di coscienza non obbedire e resistere alla legge positiva ingiusta.

La legge positiva è ingiusta quando è in contrasto con la legge divina e con la legge morale, quando si trova in opposizione al bene comune e quando emana da persone e gruppi che non sono depositari dell'autorità legittima.

Resta salvo il diritto insopprimibile di difesa quando l'autorità intende attuare la legge ingiusta e viola i diritti e i principi della verità, della moralità, della giustizia che fanno umano il mondo dell'esperienza. Tale diritto deve esercitarsi, riuscito vano ogni altro mezzo nelle condizioni e con le cautele insegnate dal pensiero cristiano, e costituisce un dovere di responsabilità per la partecipazione alla vita sociale.

13. Principi dell'organizzazione statale. Nessuna forma concreta di organizzazione statale può essere condannata a priori, perché il modo di organizzarsi a stato dipende dalle concrete condizioni di un dato momento storico. Deve tuttavia essere sempre fatta salva la legittimità delle singole forme, fondata sul rispetto delle esigenze prime dello stato, sopra definite.

Nella nostra epoca storica e nelle condizioni di civiltà dei Paesi più progrediti è richiesto un ordinamento il quale sia fondato:

  1. sopra il diritto di tutti indistintamente i cittadini e delle forze sociali a partecipare in forme giuridiche all'attività legislativa, amministrativa e giudiziaria dello stato;
  2. sopra il diritto dei cittadini di scegliere e designare gli investiti della pubblica autorità;
  3. sopra la responsabilità anche giuridica degli esercenti la pubblica autorità verso gli altri cittadini, a prescindere dalle responsabilità morali e storiche che sono connesse coll'esercizio della sovranità, qualunque sia la forma di stato.
  4. Le libertà politiche. Come condizione imprescindibile di questo diritto di partecipazione dei cittadini allaformazione e all'esercizio delle funzioni dello stato e di quest'obbligo di responsabilità, nasce l'esigenza delle indispensabili libertà politiche del cittadino e delle forze sociali, da esercitarsi in armonia con la legge morale: il diritto di non vedersi imposte opinioni politiche e di essere protetto da violenze ed arbitri, a causa delle medesime; il diritto di essere protetto e, se necessario, assistito, nell'esercizio effettivo della libertà di stampa, di riunione e di associazione; il diritto di discutere e deliberare in seno e per mezzo delle rappresentanze politiche sull'indirizzo generale della politica dello stato e sugli atti del governo.
  5. La libertà delle coscienze. Essendo l'uomo il fine della società, ed essendo primari per l'uomo i beni dinatura spirituale, condizione fondamentale per il perfezionamento intellettuale e morale, e quindi per il bene comune, è la possibilità di aderire spontaneamente alla verità, in quanto merito morale vi è solo per l'azione coerente con le verità personalmente raggiunte. La libertà delle coscienze è quindi una esigenza da tutelare fino all'estremo limite delle compatibilità col bene comune, in quanto dal dovere di ogni uomo di comportarsi secondo la sua personale coscienza, anche se errante in buona fede, consegue il diritto di non esserne impedito, nei limiti compatibili con le necessità della convivenza sociale. Così dal diritto di ogni uomo a non essere "spinto suo malgrado ad abbracciare la fede cattolica", ma di pervenirvi di libera e spontanea volontà consegue il principio di una schietta tolleranza in argomento di religione.

Dovere fondamentale di partecipazione alla vita dello stat

È verità eterna, del resto controllata dall'esperienza per le catastrofi che nascono dalla sua violazione, che sia questo dovere del cittadino sia il correlativo dovere di coloro che esercitano l'attività pubblica, debbono essere adempiuti sotto il continuo, costante, pieno rispetto dei principi morali. Tali principi trovano la loro più alta espressione nel Decalogo e nella legge evangelica.

Rientra a far parte del dovere dei governanti il perentorio obbligo che loro incombe di essere consapevoli in tutta la loro attività politica e specialmente nelle relazioni con gli altri stati, che anche dalle loro decisioni dipende la sorte dello stato e quindi di tutto il popolo e della società a loro affidata, il destino storico ed anche la reputazione morale della nazione e conseguentemente e congiuntamente la sorte e la vita dell'umanità di un dato momento storico.

17. Limiti dei sacrifici per lo stato. Individui, famiglie, gruppi e forze sociali devono partecipare anche col proprio sacrificio alla vita dello stato. Tali sacrifici sono di carattere patrimoniale e personale: essi devono essere esattamente, determinatamente e preventivamente stabiliti nei loro limiti dalle leggi discusse ed approvate dalle rappresentanze politiche.

I sacrifici di carattere patrimoniale devono essere commisurati alla capacità delle forze economiche nazionali ed alla effettiva e sperimentata utilità dell'azione pubblica, il tutto secondo le esigenze ed i principi della giustizia distributiva.

I sacrifici personali richiesti ai cittadini sono dominati nei loro limiti dagli stessi principi e possono arrivare fino a quello della vita nel caso di una guerra giusta deliberata in forme giuste e dalle rappresentanze competenti.

18. L'attività dello stato come lotta contro la violenza e l'arbitrio. Dai principi enunciati consegue il criterio, principio fondamentale e riassuntivo, che tutta l'organizzazione della vita politica deve essere ordinata al fine di eliminare la violenza e l'arbitrio nei rapporti politici e sociali.

Sotto questo riguardo è esigenza fondamentale di una costituzione – che intende preservare in modo effettivo e garantito la libertà come principio della vita politica - organizzare gli istituti e mezzi giuridici perché sia impedita una instaurazione di violenza e di arbitrio che prenda forme legali ad opera sia di minoranze armate sia e soprattutto della stessa maggioranza.

 

19. Chiesa e stato. Poiché la Chiesa rigenera gli uomini alla vita della Grazia nel tempo e li guida al pieno possesso di Dio nell'eternità, mentre lo stato mira a garantire agli uomini la tutela e lo sviluppo della loro terrena personalità, frequenti e necessarie relazioni si hanno fra la Chiesa e lo stato, perché in un medesimo territorio le due società reggono gli stessi soggetti e l'attività dei due poteri si estende su certi oggetti comuni.

Lo stato pur esercitando la sua piena autorità nelle cose meramente temporali deve riconoscere la missione divina della Chiesa, consentirle piena libertà nel suo campo e regolare di comune accordo e lealmente le materie miste (quelle in cui gli interessi e i fini delle due società, Chiesa e stato, sono impegnati e lo spirituale e il temporale sono indivisibilmente commisti, come per esempio la materia del matrimonio e della proprietà ecclesiastica).

20. Esigenza generale di giustizia e di carità. E verità assoluta, alla quale debbono essere riportati tutti i punti finora enunciati, che qualunque organizzazione di vita politica, qualunque escogitazione di forme di stato e qualunque partecipazione di cittadini alla vita dello stato, non vale a salvare l'umanità della vita sociale, se gli individui non sentono quelle esigenze di giustizia e di carità, le quali mentre attingono le più alte vette dello spirito umano, costituiscono la vita delle anime che credono in Cristo.

II - La Famiglia

  1. Natura e fine della società familiare. La famiglia, sorgente di vita, cellula della struttura sociale, primascuola e primo tempio, è una istituzione naturale, di origine divina, ordinata alla procreazione e alla educazione della prole e costituisce il primo sussidio dato agli uomini per il perfezionamento della propria personalità. Pertanto la famiglia è necessaria per il raggiungimento dei fini naturali, individuali e sociali, degli uomini e costituisce la base di ogni sano ordinamento sociale.
  2. La famiglia e le altre società. La famiglia è una istituzione naturale anteriore ad ogni altra, ma non èestranea alla società: il suo fine non può dunque essere subordinato quale mezzo ai fini di altre società, ma esso deve armonizzare con i fini delle due società perfette alle quali per titoli diversi appartengono pure tutti gli uomini: la Chiesa e lo stato. Il migliore ordinamento sociale deriverà pertanto dalla collaborazione fra Chiesa e stato nei riguardi della famiglia.

La Chiesa ha il diritto e il dovere di sviluppare nella famiglia cristiana la vita soprannaturale secondo i precetti di Gesù e con i mezzi dettati dal suo Magistero santificandola con la grazia sacramentale: l'opera della Chiesa per la formazione e lo sviluppo della famiglia cristiana rappresenta una collaborazione che deve ritenersi utilissima alla società stessa.

Lo stato deve riconoscere la famiglia come è stata costituita da Dio; proteggerla contro tutti i suoi nemici, rimovendo dall'ambiente pubblico ogni elemento di perversione e creando una atmosfera morale sana e conveniente; aiutarla al compimento della sua missione; spingerla all'adempimento dei suoi doveri e in caso di necessità supplire alle sue deficienze e completare la sua opera nell'ordine civico.

23. Il matrimonio. La famiglia ha come base e sorgente il matrimonio nel senso di unione giuridica e spirituale di persona a persona: unione una ed indissolubile, avente come fini oggettivi in primo luogo la procreazione e l'educazione della prole, e subordinatamente il mutuo aiuto ed il rimedio alla concupiscenza.

Quindi:

  1. nell'unione matrimoniale si raggiunge la complementarità fisiologica, psicologica e spirituale dei due sessi, secondo la legge morale e razionale che presiede ai loro rapporti. Secondo questa legge soltanto nel matrimonio c'è il diritto all'esercizio della facoltà generativa e alla procreazione;
  2. il vincolo indissolubile nasce solo da un volontario consenso dei contraenti che trova i suoi limiti e i modi della sua espressione tanto nel diritto naturale che in ogni diritto positivo legittimamente definito: né l'individuo con la sua volontà, né la legge positiva possono modificare la natura della istituzione dando vita ad una unione diversa per il suo contenuto o per le sue proprietà essenziali da quella da Dio stabilita;
  3. il divorzio, come scioglimento del matrimonio per umana volontà od autorità è inammissibile in qualsiasi ordinamento giuridico come contrario alla legge naturale e divina e ai fini stessi del matrimonio;
  4. fra matrimonio, procreazione ed educazione esiste un nesso naturale costituito da Dio, che impone ai coniugi la missione, la responsabilità e quindi il diritto inalienabile e inviolabile all'educazione della prole.

Dato il carattere di sacramento del matrimonio fra cristiani esso è soggetto all'esclusivo regime della Chiesa salva la competenza dello stato per gli effetti meramente civili di esso.

24. L'amore nella famiglia. Poiché la famiglia è naturalmente ordinata non al bene particolare dell'individuo, ma a quello dei coniugi e della prole, nonché al bene comune della società, essa non può

rottamente fondarsi sulla associazione di due egoismi, cospiranti a ricercare il proprio tornaconto, ma si fonda sull'amore.

L'amore coniugale, che comporta il generoso e definitivo coraggio della rinunzia alla indipendenza personale e la reciproca fede nella mutua donazione corporale e spirituale, e che trova il suo completamento e il suo perfezionamento nella dedizione dei genitori verso i figli, e il suo naturale prolungamento nella riconoscente affezione dei figli verso i genitori, costituisce il migliore e più efficace avviamento per la vittoria contro ogni egoismo individuale, di gruppo, di nazione o di razza e per l'educazione al senso sociale della fraternità e della solidarietà fra gli uomini, primo elemento della carità civile, insostituibile fondamento del consorzio umano.

La famiglia cristiana, fecondata e vivificata dalla grazia, liberata da ogni egoismo, elevata sul piano dei valori spirituali, costituisce nella sua rinnovata vitalità, accessibile a tutti r battezzati, il più valido presidio della personalità individuale - dei genitori e dei figli - e la via più naturale ed efficace per il necessario profondo rinnovamento delle coscienze e del costume morale, e quindi per la conquista della pace fra i popoli.

25. Deviazioni della famiglia. La negazione o la dimenticanza dei principi fondamentali sopra enunciati hanno portato necessariamente all'attuale grave decadimento della famiglia, nella cui degenerazione è la prima origine della diffusa corruzione e dell'abbassamento del costume morale privato e pubblico.

Indipendentemente da tale degenerazione che riflette la violazione delle leggi divine e naturali in ordine all'istituto familiare, altre pericolose e gravi deviazioni dello spirito familiare possono verificarsi, e di fatto si verificano nella attuale compagine familiare, quando l'egoismo, il desiderio di privilegio, la eccessiva preoccupazione del benessere fisico, la sopravvalutazione della sicurezza economica, il timore delle responsabilità, trovino rifugio e pretesto in una falsa concezione della famiglia. Viene così sconvolto il retto criterio delle virtù familiari della prudenza, della previdenza, della giustizia, dello stesso amore coniugale e filiale e si manifesta un malinteso ed esclusivistico senso di tutela dei diritti della famiglia e della posizione economica e sociale dei suoi mèmbri.

In senso stretto la famiglia è formata dai genitori e dai figli fino a che questi, raggiunta la pienezza del loro sviluppo fisico e spirituale, siano in grado di formarsi a loro volta una nuova famiglia e abbiano assolto pienamente ogni debito di amore filiale; ogni ulteriore ampliamento della struttura e della coscienza familiare non è, rispetto alla natura ne essenziale, ne necessario, ma è il portato della vita storica della famiglia in un determinato ambiente sociale. Fondare su tale ampliamento la difesa e l'apologia della famiglia può essere fonte di deviazioni e degenerazioni dello spirito familiare in contrasto col bene comune e dannose alla necessaria autonomia, libertà e responsabilità individuali ed alla formazione di uomini moralmente e socialmente preparati.

26. Diritto alla famiglia e prescrizioni eugenetiche. Il diritto naturale di ciascun uomo fisicamente e psichicamente idoneo a formarsi una famiglia atta a conseguire i suoi altissimi fini individuali e sociali deve essere rispettato e tutelato in una società bene ordinata, con la eliminazione degli ostacoli di natura legale, sociale ed economica alla formazione di nuove famiglie.

Qualsiasi norma di diritto positivo che impedisca il matrimonio per considerazioni di razza, di nazionalità, di professione o altro, e a maggior ragione sotto pretesto eugenetico, è contraria al naturale diritto al matrimonio di ogni creatura umana.

Impedimenti giuridici al matrimonio possono fondarsi solo su circostanze quali l'età, l'impotenza, la stretta parentela, la professione religiosa, che sono alla base stessa del vincolo matrimoniale e come tali rigorosamente definite dal diritto divino ed umano.

Ogni forma di matrimonio così detto di "prova" e di "esperimento" o a tempo è illecita e contraria alla natura dell'istituto matrimoniale.

In ogni caso intrinsecamente illecita è ogni forma di sterilizzazione, volontaria o coatta, ed ogni altra positiva e volontaria diminuzione della capacità generativa non giustificata da necessità terapeutica imposta da gravi malattie del paziente.

  1. Provvidenze a favore del matrimonio. Poiché nella odierna società le condizioni economiche induconospesso a protrarre il matrimonio assai oltre l'età fisiologicamente e psicologicamente più adatta, risponde al bene comune l'adozione di provvidenze che, senza divenire un artificioso incentivo al matrimonio e senza favorire l'irresponsabilità economica degli sposi, permettano la costituzione di famiglie giovani e bene ordinate.
  2. Controllo sulle nascite e leggi sull'aborto. La legge morale secondo la quale è illecito e contro naturaqualsiasi uso del matrimonio che artificialmente privi l'atto della sua naturale destinazione alla procreazione, non può patire negli ordinamenti sociali alcuna eccezione, qualunque sia la pretesa giustificazione di bene privato o pubblico. Del pari qualsiasi diretto attentato alla vita e alla integrità del nascituro, sotto qualsiasi forma, anche nel caso delle così dette "indicazioni terapeutiche" è intrinsecamente illecito: è dovere dell'autorità pubblica statuire adeguate sanzioni per gli inadempienti.

La procreazione come atto umano è regolata dalla legge morale, che non si oppone, anzi spinge i genitori a regolare, mediante una virile e cristiana continenza, la nascita dei figliuoli, adattandola alle necessità della sistemazione ed educazione della prole.

Ogni forma di propaganda e di diffusione pubblica concernente la limitazione antinaturale delle nascite deve essere comunque impedita dalle autorità.

29. L'autorità nella società familiare. L'ordinamento gerarchico nella società familiare è fondato sull'amore e sulla condizione naturale delle persone vincolate nella comunità della vita coniugale. Il padre è il capo naturale della famiglia, la madre è associata a questa autorità, la esercita solidalmente col padre e può esercitarla da sola in mancanza del padre.

Il grado e il modo della soggezione della moglie al marito possono variare secondo la varietà delle persone, dei luoghi e dei tempi. Tuttavia la natura stessa del vincolo coniugale e la assoluta identità di natura e di destino dell'uomo e della donna impediscono di assegnare alla donna una posizione essenzialmente inferiore a quella dell'uomo o tale che la privi di quelle libertà che le competono in ragione della sua personalità e della sua maturità "se l'uomo infatti è il capo, la donna è il cuore; e come l'uno tiene il primato del governo, così l'altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell'amore" (Pio XI Casti connubii, ed. cit., pag. 306). Parimenti l'autorità paterna non può concepirsi come un potere di coazione e di dominio, ma come un rapporto gerarchico che trova i suoi limiti nei diritti dei soggetti su cui si esercita e la sua ispirazione nel costante amore e nel rispetto più geloso per la personalità dei soggetti stessi.

30. Diritti dei figli illegittimi. La distinzione tra figli legittimi ed illegittimi è una distinzione giuridica, che trova però il suo fondamento naturale nell'istituto del matrimonio, per cui la pienezza dei diritti familiari appartiene ai figli legittimi; gli illegittimi hanno certamente il diritto al nutrimento ed alla educazione conveniente a carico dei genitori. Altri diritti, come il nome, il riconoscimento, la successione ereditaria ecc. possono essere oggetto di determinazione da parte della legge, salvo il diritto dei legittimi e della società coniugale. Nulla vieta la ricerca della paternità e della maternità da parte dei figli naturali, purché dall'esercizio di tale diritto non derivino danni individuali e sociali non proporzionati ai fini che la ricerca stessa si propone.

31. Essenza e fine dell'educazione. L'educazione consiste nella formazione dell'uomo, quale egli deve essere e quale deve comportarsi in questa vita terrena per conseguire il fine per il quale fu creato: essa opera su un soggetto che possiede solo in potenza la scienza e la virtù per dirigerlo, condurlo, guidarlo ad attuare in questa vita la sua più alta perfezione.

L'educazione è quindi rivolta a tutte le facoltà umane, considerando l'uomo nello stato presente di provvidenza non dimenticandone il peccato originale, ne la grazia ridonata all'uomo per la redenzione. L'unica educazione perfetta è quella cristiana, perché la sola che si rivolge a tutto l'uomo, quale è nella sua realtà e nella totalità dei suoi doni naturali e soprannaturali.

Fine proprio ed immediato dell'azione dell'educatore cristiano è quello di cooperare con la Grazia di Dio alla formazione del vero e perfetto cristiano. L'educazione cristiana si dirige a tutta la vita umana sensibile e spirituale, intellettuale e morale, individuale, domestica e civile, per elevarla, regolarla e perfezionarla secondo gli esempi e la dottrina di Gesù Cristo.

32. Necessità della educazione soprannaturale. Essendo l'uomo per sua colpa decaduto dalla primitiva dignità ed integrità ed avendone riportate ferite ed inclinazioni cattive, è errato affermare la sua bontà nativa e naturale.

Ogni forma di naturalismo pedagogico che in qualsiasi modo escluda o menomi la formazione soprannaturale cristiana nella educazione e proponga come fine il benessere temporale della vita presente escludendo il fine oltremondano non può mancare di generare illusioni, sofferenze, malessere e rovine sociali; erroneo ed inefficace è quindi ogni metodo che, negando o dimenticando in tutto o in parte il peccato originale e l'azione della Grazia, poggi sulle sole forze della natura.

33. Il soggetto dell'educazione: riconoscimento della sua dignità e responsabilità. Ogni azione educativa che voglia essere ispirata da un pratico riconoscimento della natura, della libertà e dei fini della persona umana dell'educando deve tendere a risvegliare in esso la coscienza della propria dignità, della sua libertà, del suo fine, e delle responsabilità ad essa legate, chiamando a collaborare all'azione educativa il soggetto stesso, onde guidarlo a divenire consapevolmente membro delle società da Dio destinate al suo perfezionamento, e a collaborare alacremente al bene comune.

Ogni dottrina educativa che, ignorando o negando la dignità, il valore ed il fine della persona umana, proponesse come fine della educazione o l'uomo per se stesso o una qualunque collettività – classe, razza, nazione, stato, umanità – sarebbe da rigettarsi come essenzialmente erronea e lesiva della persona, e come negatrice del suo fine trascendente, e gravemente perniciosa per la società.

34. Il diritto di educare. Essendo l'educazione il doveroso compimento della generazione (v. art. 23) il compito di educare non può spettare, secondo l'ordine naturale delle cose, se non a chi è principio dell'essere e della vita dell'educando e cioè alla paternità, che è naturale nei genitori e soprannaturale nella Chiesa.

Tuttavia, poiché l'uomo nasce in seno a tre società: la famiglia, la Chiesa e lo stato, l'educazione, opera necessariamente sociale, "appartiene a tutte e tre queste società in misura proporzionata e corrispondente

– secondo il presente ordine di provvidenza – alla coordinazione dei fini".

Il diritto della famiglia di educare i figli è anteriore a qualsiasi di ritto della società civile e dello stato, è inviolabile in quanto è naturale, è inalienabile in quanto è inseparabilmente congiunto ad un dovere, è vincolato alle direttive della legge naturale e divina, è sottoposto alla autorità della Chiesa e alla vigilante tutela dello stato per quanto riguarda il bene comune. "Sarebbe andare contro la giustizia naturale se il

fanciullo avanti l'uso di ragione fosse sottratto alla cura dei genitori o di lui in qualche modo si disponesse contro la volontà dei genitori".

35. L'educazione nella famiglia. Nella famiglia, prima cellula sociale, principale energia educatrice e primo ambiente naturale e necessario, ed a ciò destinata dal Creatore, l'uomo inizia lo sviluppo delle sue capacità e trova i primi fondamentali elementi del suo completamento, "onde di regola l'educazione più efficace è quella che si riceve in una bene ordinata e disciplinata famiglia cristiana”.

I genitori, che sono in vero senso i vicari della autorità loro data da Dio, non per loro proprio comodo, ma per la retta formazione dei figli, sono gravemente obbligati a curare, con ogni potere a loro disposizione, l'educazione sia morale sia religiosa, sia fisica sia civile della prole, oltre che a provvedere anche al bene temporale della prole stessa (C. J. Can. 1113).

I genitori devono insistentemente sforzarsi per impedire ogni attentato al loro diritto di educare cristianamente i figli e per assicurarsi che rimanga loro questo potere.

36. Necessità di rinforzare la capacità educativa dei genitori. L'insoddisfacente condizione della odierna educazione giovanile è dovuta in gran parte al "lacrimevole scadimento della educazione familiare". Per riparare a questo male non solo non si deve agire in modo da sottrarre i figli all'educazione dei genitori, ma si deve mettere in opera ogni espediente per rinforzarne l'autorità e accrescerne la capacità pedagogica.

A tale scopo è necessario – assicurati i mezzi adeguati ad un soddisfacente livello di vita – promuovere nei genitori:

-una più chiara consapevolezza del dovere, del compito, e dei problemi relativi alla educazione dei figli ed un più vivo senso di responsabilità di fronte a Dio, ai figli, a se stessi e alla società;

-  un meglio ordinato amore per i figli, che di essi veda soprattutto gli interessi spirituali e non solo materiali e sia illuminato dalle verità soprannaturali;

-una più profonda conoscenza dei figli stessi in tutti i loro aspetti fisici, psicologici, spirituali e religiosi;

-  una maggiore capacità di esercitare l'autorità con fermezza amorosa e con risultati di persuasione perché essa sia davvero liberatrice;

-una vita esemplare nei pensieri, negli affetti, nella condotta esteriore da tutti i punti di vista: personale, familiare, professionale, sociale, morale e religiosa;

-  una più ampia conoscenza di una elementare tecnica educativa volta a promuovere lo sviluppo di tutte le facoltà del fanciullo e ispirata dall'amore.

37. L'avviamento e l'orientamento professionale dei figli. Nel quadro degli obblighi religiosi e civici della famiglia le appartiene l'avviamento scolastico e professionale dei figli. Essa ha il diritto di scegliere in proposito quella istituzione scolastica che le da maggior fiducia; ha il diritto di tutelare di fronte alla scuola e alla comunità le giuste esigenze della personalità individuale dei figli.

L'orientamento professionale appartiene alla famiglia con la cooperazione della scuola e della comunità per lo studio e la valutazione delle capacità effettive e delle reali inclinazioni del giovane cui è giusto consentire, e per la conciliazione del rispetto alla sua volontà ed alle sue attitudini con le esigenze del bene comune, che richiedono un armonico ed ordinato afflusso alle varie professioni e mestieri in relazione ai bisogni della società, salvo sempre il diritto del giovane a seguire la vocazione alla quale si senta chiamato da Dio.

Ogni azione della scuola ed ogni intervento della comunità miranti all'orientamento e alla selezione professionale debbono limitarsi ad illuminare il giovane e la famiglia sulle attitudini e sulle condizioni generali e specifiche di accesso alle varie professioni e mestieri, senza vincolare la libera scelta degli interessati.

38. Scuola e famiglia. Non avendo la famiglia i mezzi per realizzare integralmente l'istruzione e l'educazione dei figli essa fa ricorso alla scuola, la quale, da chiunque sia istituita, resta sempre un'ausiliare della famiglia e non ha un potere originario, ma delegato dalla famiglia stessa, che aiuta, integra e supplisce.

L'insegnante è un mandatario e un collaboratore del padre di famiglia il quale da parte sua deve secondare, nelle finalità sue proprie e nella disciplina, l'opera della scuola. La famiglia è quindi a sua volta chiamata a dare alla scuola apporti preziosi in ordine alla educazione fisica, intellettuale, morale e religiosa.

Complementarità della scuola non equivale a servitù o a subordinazione: anzi non contrasta con la dottrina cristiana la posizione di superiorità di competenza che la scuola ha assunto nei riguardi della famiglia quanto alla disciplina del contenuto, del tempo e della successione degli insegnamenti.

Essendo la famiglia direttamente responsabile della educazione dei figli, essa può e deve sorvegliare e controllare la scuola sia quella privata sia quella pubblica.

39. Missione educativa della Chiesa e insegnamento della religione. La perfezione è l'ideale dell'educazione, e nessuno è perfetto senza Dio. Gesù Cristo, venuto nel mondo per salvare gli uomini, è insieme la sorgente ed il modello esemplare di ogni umana perfezione. Per insegnare agli uomini la via della loro perfezione ed aiutarli a raggiungerla Egli stabilì la sua Chiesa, col compito di modellare in tutto il mondo, fino alla fine dei secoli, uomini completi e perfetti, secondo l'esemplare venuto dal cielo.

La Chiesa è pertanto l'ambiente educativo più strettamente e più armoniosamente congiunto con quello della famiglia cristiana, alla quale la sua opera reca immenso giovamento.

Alla Chiesa, per la missione contentale dal suo divin Fondatore e per la sua maternità soprannaturale, si deve riconoscere il diritto di vigilare su l'educazione religiosa e morale e sull'insegnamento della religione dei suoi figli. Essa ha inoltre il diritto di erigere scuole non soltanto di grado elementare, ma eziandio medie e superiori. (Can. 1375). Nessuna potestà civile può legittimamente impedire la educazione in scuole cattoliche per la gioventù cattolica.

La missione educativa della Chiesa si estende anche ai non fedeli, essendo tutti gli uomini chiamati ad entrare nel Regno di Dio ed a conseguire l'eterna salvezza ed essendo la Chiesa costituita da Gesù per comunicare a tutte le genti la dottrina del Vangelo.

I diritti dei singoli, della famiglia e dello stato non sono in opposizione, ma in perfetta armonia colla sopraeminenza spirituale della Chiesa. Dalla educazione cristiana la retta formazione del cittadino riceve grandissimo giovamento.

Queste verità, di valore trascendente ed universale, rivestono un'importanza capitale, quando si tratta dell'ordinamento giuridico dell'educazione in un paese composto nella sua quasi totalità di cristiani. In esso tutto l'insegnamento deve tendere ad essere governato dallo spirito cristiano.

L'insegnamento della religione comunque impartito in ogni grado della scuola frequentata da cattolici deve essere guidato e controllato dall'autorità ecclesiastica, in quanto alla Chiesa è stato affidato dal suo Fondatore il mandato di insegnare la verità della fede, e d'altra parte lo stato non può essere maestro di dottrina religiosa.

 

40. Diritto educativo e doveri dello stato. Lottato, perché privo del titolo della paternità, nel fare le sue leggi e nell'esercitare le sue funzioni dovrà sempre riconoscere il diritto anteriore e naturale della famiglia e quello soprannaturale della Chiesa sull'educazione cristiana dei figli. In nessun caso lo stato può ledere i diritti della Chiesa e della famiglia in quello che loro spetta. Essendo l'istruzione primariamente un servizio reso alla persona e, attraverso questa, alla comunità, lo stato può esigere e quindi procurare che tutti i cittadini abbiano la necessaria conoscenza dei loro doveri civili e nazionali e un certo grado di cultura intellettuale, morale e fisica, che attese le condizioni dei tempi, sia richiesto dal bene comune.

Peraltro è ingiusto e illecito ogni monopolio educativo e scolastico che costringa fisicamente o moralmente le famiglie a frequentare determinate scuole contro gli obblighi della coscienza cristiana o anche contro le loro legittime preferenze.

Lo stato, quale espressione della volontà dei genitori e quale promotore del bene comune della società deve anzitutto aiutare il sorgere spontaneo di istituzioni educatrici per iniziativa delle famiglie e della Chiesa, creando per loro condizioni favorevoli e concorrendo al loro sostentamento secondo le esigenze della giustizia sociale.

Dove questo si renda necessario e l'iniziativa delle famiglie non possa provvedere convenientemente, lo stato può e deve istituire in numero sufficiente scuole per la formazione dei cittadini.

Il riconoscimento del principio della libertà della scuola implica il riconoscimento non solo del diritto della Chiesa di impartire l'insegnamento religioso, ma pure del diritto della famiglia e della Chiesa di creare delle organizzazioni religiose, culturali e ricreative per i figli, senza che lo stato possa pretendere che tutti frequentino una determinata organizzazione.

  1. Insufficienza della scuola laica. La scuola neutra e laica è assurda e cioè contraddittoria in terminiperché "scuola" dice educazione totale dell'uomo, e "laica" dice volutamente ignoranza, trascuratezza e disinteresse dell'aspetto più nobile che ci sia da educare nell'uomo: la sua vita spirituale e religiosa. Scuola laica è dunque scuola incompleta e programmaticamente deficiente. Essa è ingiusta contro i giovani ed è lesiva del loro diritto; è oppressiva della libertà degli scolari e del diritto dei genitori di esigere che lo stato non imponga ai loro figli un'educazione contraria alla loro fede.
  2. La giustizia sociale nell'educazione. È debito di giustizia sociale procurare a ciascun membro dellacollettività indipendentemente dalle sue condizioni economiche un grado di istruzione e di educazione confacente ai suoi bisogni e alle sue capacità, in relazione alle condizioni ambientali ed alle esigenze dei tempi.

Lo stato, in virtù della stessa giustizia sociale, deve favorire l'elevazione sociale, morale ed intellettuale delle classi più umili procurando se necessario la piena gratuità dell'insegnamento primario e medio per i non abbienti. Per quelli tra i non abbienti che si mostrassero ben dotati di capacità e meritevoli lo stato dovrà disporre di aiuti economici in modo che l'accesso alla cultura superiore non sia impedito a nessuno di essi per mancanza di mezzi.

43. L'educazione religiosa e morale. Inizio e fondamento di una salda educazione religiosa è la progressiva e costante educazione della fede. L'insegnamento non deve quindi limitarsi a far conoscere le verità cristiane, ma deve proporsi di farle divenire coronamento dell'educazione nella vita vissuta dall'educando.

Si deve tenere presente che il fanciullo e l'adolescente hanno, a proposito di vita religiosa, dei preziosi germi vitali che non solo non devono essere soffocati con una educazione formalistica, ma devono essere accuratamente aiutati a svolgersi con gradualità naturale, per evitare nausee e ribellioni che compromettano la vitalità religiosa del periodo successivo.

44. L'educazione sociale. Poiché la persona non giunge alla sua perfezione se non attraverso l'esercizio delle virtù sociali, affinché l’educando superi l'egoismo istintivo dell'età, la famiglia, la scuola e le altre istituzioni educative devono provvedere a educare in lui un'alta coscienza sociale e a dare un orientamento sociale a tutta la sua coltura, che deve essere considerata oltre che mezzo di perfezione personale anche come preparazione a rendere un servizio alla comunità.

L'indicare o il perseguire esclusivamente nell'insegnamento o nell'apprendimento del sapere o del mestiere un fine in qualunque modo egoistico, costituisce un atteggiamento antisociale da condannarsi.

Non si raggiunge una effettiva educazione sociale con la semplice sostituzione del concetto di collettività a quello di individuo, in quanto essa può essere un semplice trasferimento di egoismo dall'individuo alla categoria, alla classe, alla razza, alla nazione. Occorre invece che il giovane liberamente pervenga a vedere in ogni altra creatura umana un valore uguale al proprio, un altro figlio di Dio, un essere che ha bisogno di lui e del quale ha egli stesso bisogno per completarsi e perfezionarsi.

In pratica la famiglia e la scuola possono e devono adottare mezzi concreti ed espedienti educativi che, investendo anche il sentimento, muovano o almeno sollecitino la volontà ad agire in senso sociale. L'azione educativa, sia familiare sia scolastica, pertanto può e deve attraverso il compimento di servizi sociali abituare a contrarre l'abito delle virtù eminentemente sociali della giustizia, della carità, della generosità, della collaborazione, della responsabilità e della disciplina.

La più benefica e verace educazione sociale si può raggiungere solo alimentando un retto amore soprannaturale di Dio e del prossimo per amore di Dio. Per questo un precipuo contribuito alla educazione sociale dell'adolescente e del giovane è recato dalla consapevole partecipazione alla vita liturgica della Chiesa cattolica.

45. Educazione civica. L'amore alla patria come comunità spirituale, politica, culturale, alla quale ci unisce la nascita come ai genitori, e dalla quale, come dai genitori, riceviamo taluni elementi costituivi del nostro essere sociale, deve nella educazione della gioventù, essere volto a far considerare il patriottismo come una virtù morale che ci obbliga a rendere alla intera comunità umana ed alla patria il dovuto omaggio ed i richiesti servigi, con spirito di amore e d'intima unione con tutti gli uomini e in particolare con. coloro che insieme a noi appartengono allo stesso popolo.

L'educazione al vero amor di patria deve tendere a formare cittadini coscienti delle loro responsabilità civiche, atti a compiere i loro doveri verso la comunità con cristiana dedizione, e ad esercitare i loro diritti politici in modo da vegliare perché un giusto e benefico governo sia assicurato alla patria, sovrapponendo agli interessi personali, di gruppo, di classe, di partito, l'interesse superiore della comunità organizzata e subordinando quest'ultimo al bene comune di tutti gli uomini.

46. L'educazione filosofica. Con l'educazione filosofica il giovane deve essere messo in grado di porre e risolvere i massimi problemi della vita e del mondo ragionando sulle realtà e sviluppando coll'esercizio le sue facoltà di critica e di giudizio.

L'educazione filosofica non deve ridursi a far studiare, senza aver data una preparazione sistematica fondamentale, gli svariati sistemi discordanti, opposti, spesso difficili ad intendersi, avulsi dalla vita e dalla realtà ed incapaci di darne esauriente spiegazione.

L'educazione filosofica, a chiunque impartita nelle scuole, comprenderà l'insegnamento delle verità necessario alla vita morale e sociale dell'uomo, fra le quali per generale consenso sono riconosciute fondamentali l'esistenza di Dio, la libertà e responsabilità dell'uomo, l'immortalità dell'anima. Impugnare queste verità fondamentali davanti ai giovani, che ancora non si sono impossessati attivamente di un criterio valido di giudizio, significa compromettere il fondamento della loro formazione morale.

I giovani cattolici che frequentano una scuola di filosofia hanno il diritto di apprendere una sistematica filosofia cristiana e la comunità ha il dovere di offrire loro la possibilità di tale insegnamento.

Coll'educazione filosofica cristiana si deve badare a far raggiungere quella robustezza razionale e nello stesso tempo quella umiltà che accompagnate dalla illuminazione della Grazia servono di preamboli e di preparazione ad un sempre più maturo e pieno atto di fede.

47. Fondamenti e didattica della educazione letteraria e scientifica. Perché l'educazione letteraria e scientifica rispondano ai loro fini personali e sociali, esse devono accompagnarsi ad una corrispondente ed adeguata formazione filosofica e religiosa e ad una informazione storica seria e approfondita.

a) educazione letteraria. L'educazione letteraria promuove la perfezione della persona in quanto la stimola e l'abitua alla scelta sapiente della parola nella sua funzione di indicare con esattezza la realtà esterna ed interiore, la induce a contemplare e ad amare i valori ideali attraverso la parola trasparente e suggestiva degli scrittori e specialmente dei poeti, e finalmente ne coltiva l'attitudine a esprimere a sua volta con particolare efficacia i valori ideali ch'essa coglie nella realtà quando giunga a viverli nel sentimento e nella fantasia, cioè poeticamente.

Nelle due prime funzioni, una educazione letteraria, proporzionata alle mansioni di ciascuno, è necessaria per tutti. Nella terza è necessaria a quelle persone le quali, o perché si preparano a una missione educativa, o perché dotate di una singolare capacità sentimentale e fantastica sono chiamate a comunicare agli altri o con l'insegnamento o con la forza suasiva dell'eloquenza o con l'incanto della contemplazione poetica i valori ideali da esse colti e originalmente rivissuti.

Attraverso questa azione formativa l'educazione letteraria avvicina la persona al suo fine ultimo, Dio, sia direttamente, sia mediante il servizio reso alla società.

Nell'educazione letteraria occorre evitare che la suggestione della parola comunichi verità dannose o inutili a sapersi, e persuada ad amare e ad ammettere come bello e buono ciò che è moralmente brutto e cattivo.

b) educazione scientifica. Nella educazione scientifica degli adolescenti dev'essere tenuto presente che la natura è opera di Dio e da Lui, insieme con l'uomo, dipende; che attraverso la natura l'uomo deve adorare Dio; che l'uomo domina la natura perché dotato di facoltà spirituali e di fronte al misterioso ordine della natura esso deve tenere un atteggiamento di umiltà; che l'ansia continua che si manifesta nella ricerca della verità scientifica è un aspetto ed un riflesso del moto dell'anima verso Dio.

La conoscenza scientifica deve essere considerata non come un godimento o un privilegio individuale, ma come una conquista che mentre aiuta il perfezionamento personale mira a rendere un servizio agli uomini in quanto li porta al dominio delle forze naturali e, per mezzo di questo dominio, alla liberazione da fatiche e da pene e alla elevazione del tono di vita.

48. L'educazione tecnica e il lavoro nell'educazione. Essendo la tecnica scienza ed arte dei mezzi, l'educazione tecnica deve avere, come fine immediato, quello di far prendere possesso del fondamento strumentale delle capacità professionali dei singoli, per renderli così veramente idonei ad adempiere, nel modo migliore possibile, il loro compito nella società.

L'educazione tecnica non deve perciò essere fine a se stessa, ma poggiando su un solido fondamento scientifico ed accompagnandosi ad una specifica preparazione spirituale, deve mirare a far intendere ai tecnici la funzione finalistica della loro professione, la sua sottomissione alle leggi morali e la grande responsabilità personale nell'impiego della medesima al servizio della società.

Nell'educazione tecnica si deve evitare sia il pericolo di indurre alla idolatria del mezzo, proponendolo come fine o celebrandone smodatamente la potenza, sia quello di farla considerare come strumento per l'acquisto di ingiuste ricchezze, di privilegi o di un potere egoistico che prescinda dalla giustizia e dalla carità.

Uno dei mezzi per attuare l'educazione tecnica è il lavoro introdotto nella educazione in forme concrete comportanti attività manuali e tecniche: esso favorisce con l'acquisto di esperienze dirette e con lo stimolo vivo alla riflessione, l'apprendimento di fondamentali nozioni ed atteggiamenti pratici circa la natura e i compiti dell'uomo nella società ed offre all'educatore l'occasione per servirsi di preziosi valori educativi; il lavoro come attività fisica e spirituale dell'uomo impegna nella sua esecuzione l'intelligenza, la volontà, la libertà, la responsabilità; comporta il conseguimento di conoscenze più profonde e sicure, sottoponendole al vaglio immediato della realtà pratica – risveglia nell'esercizio e nelle sue esigenze organizzative abitudini di ordine, di precisione, di disciplina, di collaborazione; promuove le virtù della giustizia e le altre virtù sociali.

L'organizzazione didattica della attività lavorativa deve poter disporre di adeguati sussidi strumentali e tecnici e di insegnanti professionalmente preparati; essa deve evitare la adozione di forme dilettantesche, male organizzate, monotone, eccessivamente elementari o complesse o faticose, atte più a provocare il disinteresse degli alunni che la loro attiva partecipazione.

I principi suddetti si applicano, con i necessari adattamenti, anche a tutte le scuole di carattere professionale, tecniche, di addestramento di specializzazione per le maestranze ed agli apprendistati per giovani operai, e simili, organizzati da associazioni e da aziende singole nelle quali il lavoro occupa una parte preponderante o costituisce il fine principale della scuola: in ogni caso tale fine non deve mai essere esclusivo, ma deve sempre tenersi presente l'educazione umana e sociale degli allievi.

49. L'educazione fisica. L’educazione fisica è l'esercizio ordinato, proporzionato e progressivo delle forze fisiche del fanciullo, dell’adolescente e del giovane affinché esse possano conseguire il loro pieno ed armonico sviluppo. Serve il perfezionamento della persona umana in quanto lo spirito, sostanzialmente congiunto al corpo si avvantaggia della sanità e dello sviluppo del corpo e riceve danno dal suo malessere, dalla sua debolezza e dal suo mancato sviluppo; essa perciò deve essere diligentemente curata e svolta con criteri medici scientifici.

Dagli ordinamenti che riguardano l'educazione fisica deve essere bandito ogni eccesso che distolga dal raggiungimento della sua prima finalità come sono l'atletismo precoce, l'esibizionismo, il malsano antagonismo, e ogni forma sportiva che faccia perdere invece che acquistare la salute. Del pari da escludere è ogni precoce forma di educazione militaristica che si valga della educazione fisica come mezzo.

50. Compito, doveri e formazione dell'insegnante. L'educatore che voglia tradurre in pratica didattica i principi enunciati deve costantemente e in tutti i modi convenienti fare appello alla collaborazione attiva del suo discepolo e servirsi dell'insegnamento di ogni disciplina più che per condurre al possesso di nozioni staccate, poco durevoli e poco formatrici, per far raggiungere al suo alunno un grado di perfezione interiore ed umana e di libertà che ne aumenti il valore spirituale.

Il maestro è nella scuola per provocare l'atto vitale e personale col quale il discente reagisce all'insegnamento, per renderlo più profondamente vitale e più intelligentemente personale.

Per non offendere la persona umana e lo spirito educativo cristiano ogni educatore deve attentamente escludere dalla sua condotta sia nell'insegnamento come nell'esercizio dell'autorità ogni forma di ingiusta o esagerata coercizione, poiché essa è sempre causa di mortificazione per l'intelligenza, di ribellioni da parte della libera volontà del soggetto e di nausea nella pratica della vita religiosa.

Il miglior maestro sarà sempre colui che si ispirerà agli esempi del Divino Maestro e ricaverà dalla miniera sempre nuova del Vangelo le risorse pedagogiche per la sua attività didattica.

Perché gli insegnanti di ogni grado abbiano consapevolezza dei loro doveri e siano in grado di assolverli è necessario che sia data loro, oltre a quella propriamente scientifica e tecnica, anche una formazione morale e religiosa lungo tutto il corso dei loro studi preparatori; ad essa porterà un efficace contributo lo studio della teologia durante gli anni universitari.

51. Educazione alla castità. Riprovato il metodo così detto dell'iniziazione sessuale specie se collettivamente impartita, l'istruzione personale sulle intimità della vita sessuale e l'educazione e direzione dei singoli giovani alla consapevole e virile virtù della castità, appartiene di pieno diritto ai genitori ed a coloro che ne fanno le veci, in rapporto alla loro corrispondenza alla missione familiare.

Questo compito delicatissimo richiede nei genitori ed educatori della gioventù, soprattutto nei convitti, una accurata preparazione, una comprensione amorosa e sollecita per le inquietudini dei giovani, una oculata vigilanza per allontanare da un lato dai giovani tutti quei precoci stimoli ed eccitamenti ambientali che vengono a turbare la serenità della loro vita e dall'altro per soddisfare con sincerità e verità, ma con cauta prudenza, i dubbi e il desiderio di apprendere che l'età a mano a mano va suscitando nella mente dei giovani, ispirando loro quell'avversione alla colpa e quel rispetto sacro per il mistero della vita che il concetto cristiano della castità e dei fini del matrimonio comportano.

52. L'educazione della donna. Nella educazione della donna è necessario tener conto sia degli elementi comuni all'uomo in quanto propri della comune natura umana, sia di quelli che la differenziano per la condizione del suo sesso e per la missione che naturalmente gliene deriva nella famiglia e nella società.

Gli elementi comuni esigono che sia assicurata alla donna piena parità di diritti, come negli altri campi della vita civile, così in quello educativo, e più precisamente scolastico. Nessun corso di studi, come nessuna professione o nessun mestiere possono, in linea di principio, essere preclusi alla donna, (salvo naturalmente specifici casi di impedimento o di inopportunità, analogamente validi anche per gli uomini) senza ledere i fondamentali diritti della natura umana di svilupparsi e di perfezionarsi in servizio di Dio e della società, secondo le particolari tendenze di ogni individuo.

In pratica, in determinate circostanze, tenendo conto che la donna coniugata esercita nella famiglia la sua naturale funzione anche nei riguardi della società, sono talora opportune determinate restrizioni nei casi di professioni e mestieri meno adatti alla natura femminile, o per ovviare a temporanei inconvenienti, come quello della disoccupazione maschile in certe professioni. Tuttavia nelle attuali condizioni della società, grave ingiustizia sarebbe qualunque sistematica e permanente discriminazione, poiché un numero considerevole di donne, o non si forma una famiglia propria, o deve contribuire a mantenere la famiglia d'origine, o, anche nel matrimonio, è costretta a svolgere, oltre alle mansioni domestiche, un'altra attività direttamente retribuita (v. art. 60).

Gli elementi differenziali del sesso femminile pongono problemi particolari. Lo sviluppo più precoce e le diverse caratteristiche psicologiche della donna, richiedono un'educazione diversa e quindi distinta da quella dei maschi. Occorre dunque procurare che le alunne siano educate in istituti o per lo meno in classi separate da quelle maschili, dal momento che i pochi vantaggi presentati dalle classi miste sono in genere superati dagli svantaggi, non solo morali, ma didattici.

Inoltre se tutte le carriere scolastiche e le professioni devono essere di diritto aperte alle donne non meno che agli uomini, tuttavia la funzione speciale della donna come moglie e come madre nella famiglia e di riflesso nella società deve avere un posto primario nella sua educazione, e richiede perciò l'istituzione di corsi speciali che indirizzano le giovani alla direzione della famiglia ovvero ai mestieri più convenienti alla natura psico-fisiologica della donna.

53. L'educazione del popolo: stampa, teatro, radiodiffusione, cinematografo, pubblicità. Oltre l'ambito della famiglia si svolge con particolare intensità nella attuale fase della vita sociale l'azione di potenti mezzi collettivi di espressione (quali la stampa, il teatro, la radiodiffusione, il cinematografo, la pubblicità) capaci di incidere profondamente sulla formazione intellettuale morale e sociale dei singoli e del popolo e in particolare della gioventù.

Di fronte a possibili invadenze nella sfera della autonomia personale e agli abusi che i privati, i gruppi e la stessa autorità possono compiere, avvalendosi come strumento di propaganda dei suddetti mezzi espressivi è dovere di ciascuno e in particolare dei genitori e degli educatori difendersi, coltivando un assiduo abito critico e vigilando con ogni cura le letture, le radioaudizioni, la partecipazione agli spettacoli sia proprie sia delle persone della cui educazione si è responsabili.

Ogni forma di difesa collettiva, quale può aversi mediante adatte associazioni di segnalazione e vigilanza, specialmente fra padri di famiglia ed educatori, va con ogni possibile mezzo promossa e favorita.

Un compito di primaria importanza spetta tuttavia in questo campo alla comunità che deve ispirare la sua azione ai seguenti principi:

  1. non porre ostacolo alla libera manifestazione dei mezzi espressivi individuali o collettivi e alle attività economiche e industriali che vi sono connesse nella moderna organizzazione sociale, quando sia da escludere ogni forma di tendenziosa efficacia o di propaganda suggestionatrice non rispettosa della libertà individuale di pensiero e di opinione o contrastante col bene comune;
  2. vietare, mediante un attivo e organizzato controllo, nel quale abbiano parte, oltre alla pubblica amministrazione, legittime e organiche rappresentanze degli interessati, le manifestazioni contrarie alla legge, alla morale e al buon costume, i più gravi attentati alla buonafede del pubblico o l'impiego per fini particolari di mezzi di diffusione e propaganda che per il loro carattere collettivo debbono essere considerati destinati all'uso nell'interesse comune;
  3. non fare dei moderni mezzi collettivi di espressione e diffusione lo strumento per una pregiudizievole e unilaterale opera di propaganda dello stato verso le masse e particolarmente verso la gioventù: tale indirizzo anche se apparentemente volto a fini di interesse generale, si risolve nella suggestione dei vari particolarismi di nazione, di razza o di classe e contrasta col compito di educazione e formazione alla libertà e alla responsabilità individuale e al sentimento della comunità umana che spetta ad ogni bene ordinata organizzazione sociale.

Per raggiungere in concreto le finalità suddette lo stato potrà intervenire in casi determinati e sotto il controllo degli organi rappresentativi:

  1. per garantire la necessaria indipendenza da vincoli e legami finanziari alla espressione - specialmente mediante la stampa quotidiana - di forze e di interessi culturali o politici debitamente riconosciuti, con particolare riguardo a quelle correnti che, per fare capo ai ceti meno abbienti, vengono a trovarsi per questo solo motivo in condizione di grave e spesso insuperabile disparità rispetto ad altre correnti che si valgano del loro potere economico per monopolizzare i più efficaci mezzi di propaganda;
  2. per sottrarre alla iniziativa privata determinati mezzi collettivi di espressione, quali la radiodiffusione, che, anche per ragioni tecniche, non comportano la libera coesistenza di varie iniziative private e d'altra parte debbono essere sottratte a ogni influenza particolaristica e indirizzate esclusivamente ai fini del bene comune;
  3. per controllare e disciplinare le attività industriali connesse con lo sviluppo dei mezzi collettivi di espressione,  quali  soprattutto  il  cinematografo  (produzione  ed  esercizio),  onde  evitare  che  il perseguimento dei soli fini di lucro o di un puro attivismo produttivo porti a trascurare e a violare i principi sopraesposti.

54. Ricerca scientifica e cultura superiore. La cultura superiore, in quanto vengono per essa a mancare talune funzioni proprie della famiglia e della scuola ed in rapporto allo sviluppo sempre più largo della ricerca organizzata, alla adozione sempre più estesa di metodi di studio collettivi, alle esigenze sempre maggiori di grandiosi e costosi strumenti di ricerca, specialmente nel campo delle scienze tec-niche, richiede un particolare intervento della comunità.

L'azione comunque volta al coordinamento delle iniziative e al promovimento della cultura intesa come mezzo di perfezione individuale al servizio della comunità, deve far salvi in ogni caso gli incomparabili valori legati alla libertà della cultura e della ricerca scientifica.

In particolare l'autorità potrà disporre ed organizzare – qualora l'iniziativa privata o associata non vi abbia già provveduto - la istituzione di organismi di studio e di ricerca collettiva e di alta cultura scientifica, tecnica, storica, economica e politica, assicurandone peraltro la possibilità di vita autonoma e la indipendenza da ogni indebita influenza politica o della pubblica amministrazione.

Lo stato dovrà poi tendere a far sì che l'accesso e il compimento degli studi superiori siano resi indipendenti dalle condizioni economiche e sociali dei singoli e avvengano esclusivamente in base alle attitudini e alle capacità, in armonia con i dettami della giustizia sociale e con i veri interessi della cultura.

IV - Il Lavoro

Il Capitolo sul Lavoro è stato redatto dal Ezio Vanoni unitamente a Pasquale Saraceno e Sergio Paronetto.

55. Diritto al lavoro; sua dignità. Risponde a un principio di giustizia naturale che ogni uomo possa attingere ai beni materiali disponibili sulla terra quanto necessario per un pieno sviluppo delle sue energie individuali e di quelle dei familiari ai quali egli deve provvedere. Una società bene ordinata deve dare perciò a ciascun uomo la possibilità di esplicare nel lavoro la sua energia e di conseguire un reddito sufficiente alle necessità proprie e della propria famiglia.

Il lavoro, come mezzo voluto da Dio per il perfezionamento della persona umana e per il dominio dell'uomo sul mondo ha una sua dignità che non può essere sminuita ne dalla fatica che esso comporta ne dalle particolari modalità con le quali esso deve essere svolto.

Dal posto assegnato al lavoro nell'umana società, deriva all'uomo il dovere del lavoro, e ciò in via indipendente dal fatto che egli possa trarre da altre fonti i mezzi che gli occorrono.

Le nobili prerogative del lavoro, la sua funzione al tempo stesso individuale e sociale, il fatto che il rapporto di lavoro riguarda direttamente la persona umana, possono richiedere interventi della comunità diretti a:

  1. regolare l'esercizio dei diritti e in particolare del diritto di proprietà in modo da indurre anche quei mèmbri della comunità che si limitano a trarre dalla loro proprietà i mezzi di sussistenza loro occorrenti ad assumere il peso e la responsabilità di un lavoro, ferma restando la libertà di adempiere al dovere del lavoro attraverso una libera scelta dello stato professionale;
  2. creare condizioni perché ogni individuo professionalmente capace abbia possibilità di conveniente occupazione nei casi in cui tali condizioni vengano durevolmente a mancare indipendentemente dalla volontà dei lavoratori disoccupati;
  3. consentire al lavoratore di partecipare effettivamente ed attivamente attraverso appropriati istituti, alla formulazione delle condizioni di lavoro ed alla determinazione dei criteri di retribuzione.

Detti interventi sono giustificati da esigenze che attengono alla funzione individuale e sociale assolta dal lavoro e non soltanto da rilevanti, seppure opinabili, motivi di convenienza economica .

56. Il lavoratore nella organizzazione produttiva: agricoltura e industria. Il lavoro è in sé in ogni caso mezzo di elevazione e di perfezionamento della persona; tuttavia questa provvidenziale possibilità varia notevolmente da lavoro a lavoro a seconda delle diverse modalità tecniche con le quali il lavoro stesso deve essere svolto.

Tra le forme di attività economica nelle quali si armonizzano più naturalmente e più comunemente le esigenze tecniche ed economiche della produzione con le esigenze di sviluppo della persona del lavoratore, vanno ricordate quelle agricole, specie là dove il lavoratore è titolare di una impresa agraria familiare, dalla quale, con il concorso delle forze di lavoro disponibili nell'ambito della famiglia, egli può trarre un reddito adeguato ai suoi bisogni. Lo stesso può dirsi per le attività artigianali svolte nell'ambito della famiglia e della bottega. Si realizzano così quelle forme ideali di lavoro che trasformano l'attività economica, da mera ed impersonale applicazione di uno sforzo inteso a realizzare un particolare atto produttivo, in un'attività dove l'atto economico è perennemente vivificato e permeato dal senso di una piena responsabilità personale.

Nella attività agricola così intesa, nella quale il lavoro manuale è accompagnato da una molteplicità di decisioni prese in piena indipendenza e da una intensa attività intellettuale e può anche integrarsi più facilmente con la meditazione e con lo studio, tutte le facoltà dell'uomo possono più spontaneamente

applicarsi e svilupparsi. Appare quindi possibile realizzare in essa nel modo più esteso forme moralmente elevate di vita economica.

La naturale aspirazione dell'uomo ad ottenere con minor sforzo e in maggior copia i prodotti atti a soddisfare le molteplici esigenze della sua vita ha peraltro dato luogo in ogni tempo a forme di organizzazione della produzione nella quale gruppi anche molto numerosi di lavoratori sono associati in una attività svolta secondo una sola direttiva.

L'accentramento della produzione di una collettività di lavoratori in una sola unità produttiva è fatto che se non può assumere, per ragioni naturali, rilevanti proporzioni nell'attività agricola, domina invece la produzione industriale, nella quale detto accentramento permette di moltiplicare il rendimento del lavoro umano.

Sorgono così strutture organizzative nelle quali, specialmente quando esse comportano l'impiego di macchine costose e complesse, i compiti del lavoratore devono essere analiticamente predeterminati e rigorosamente controllati: in tale situazione l'uomo può esplicare solo una parte, talvolta molto piccola, delle molteplici facoltà di cui Dio lo ha dotato. Ed il lavoro nella sua monotonia non è più efficace strumento di affinamento della personalità del lavoratore e in particolare del suo senso di iniziativa e di responsabilità.

Inconvenienti non lievi derivano anche dall'accentramento nell'ambito di una sola organizzazione di grandi masse di lavoratori e dal collettivizzarsi della loro vita in una anonima uniformità.

Tali gravi inconvenienti possono essere eliminati - come è testimoniato dalla evoluzione in corso nelle condizioni di molte classi lavoratrici dei paesi più progrediti - attraverso la riduzione delle ore di lavoro, l'integrazione del riposo festivo con periodi più lunghi di vacanze retribuite e mediante una appropriata organizzazione sociale che dia modo al lavoratore di dedicare il tempo non impegnato nel lavoro in attività atte ad elevare sempre più la sua personalità.

In questa opera, che dovrà permettere anche al lavoratore inserito in una rigida organizzazione produttiva di sviluppare la sua vita personale e che dovrà quindi, in contrasto con le manifestazioni più moderne della organizzazione produttiva, rifuggire dalla uniformità e dal livellamento collettivistico, si manifesterà il senso di solidarietà cristiana di tutti; essa costituisce uno dei principali campi d'azione delle comunità intermedie (in particolare delle associazioni professionali) e deve richiamare l'interesse a ottenere il contributo delle aziende. E lo stato, quale supremo tutore del bene comune, deve promuovere e integrare questa complessa azione diretta a difendere e a potenziare la personalità del lavoratore, conciliandone le esigenze con quelle, pure conformi al bene comune, di trarre dalle risorse terrestri, con i metodi più efficienti la maggior copia possibile di beni materiali.

57. Elementi del giusto salario. La natura dei bisogni umani non consente di indicare in via assoluta la quantità di sussistenze indispensabile all'uomo, e quindi la retribuzione minima del lavoratore; non vi è dubbio, d'altro canto, che in una data situazione storica, le condizioni economiche generali indicano il livello di retribuzione al di sotto del quale la giustizia sociale non permette di scendere.

Quando vicende economiche o particolari andamenti aziendali non permettono di mantenere tale livello nei riguardi di gruppi di lavoratori, è doveroso un intervento dell'autorità inteso a modificare la ripartizione del reddito complessivo tra i mèmbri della comunità, così da riportare le retribuzioni insufficienti a un livello non inferiore a quello giudicato equo.

Risponde a giustizia che la differenziazione delle retribuzioni al disopra del livello minimo avvenga in rapporto al rendimento del lavoratore. Questo principio è il meglio atto a sviluppare le qualità individuali del lavoratore e concorre potentemente a fare del lavoro un effettivo mezzo di elevazione dell'uomo.

Le condizioni in cui presentemente si svolge l'attività produttiva spesso non permettono ai singoli lavoratori di differenziarsi individualmente nell'esplicazione del proprio lavoro e dare così l'intera misura delle loro possibilità; in molti casi poi è difficile procedere a una concreta valutazione delle differenze di rendimento.

Nel primo caso il passaggio a compiti meglio retribuiti dovrà essere agevolato ai lavoratori più meritevoli; nel secondo caso si dovranno adottare indici sostitutivi del rendimento quali sono l'età e l'anzianità nel lavoro.

Ogni cura deve comunque essere data perché si addivenga a obbiettive valutazioni individuali delle prestazioni di ciascun lavoratore, onde alimentare in ogni momento il suo naturale senso di responsabilità individuale e permettere tra l'altro di commisurare la sua retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro fornito.

Infine, in quanto i lavoratori di una azienda formano una comunità ordinata ad un obbiettivo comune, i lavoratori che volontariamente hanno accettato di farne parte hanno il dovere di adoperarsi per il buon andamento aziendale, anche al di fuori dello specifico compito ad essi assegnato; corrispondentemente occorre tendere a render partecipe la comunità dei lavoratori, con opportune forme tecniche, dei sopraredditi conseguiti dalla azienda.

58. Risparmio individuale e provvidenze della comunità per la disoccupazione, invalidità e vecchiaia dellavoratore. Il senso di responsabilità personale che manifesta nell'uomo l'autonomia e la dignità della suapersona impone al lavoratore di tener conto, nel distribuire tra i vari consumi i propri redditi, della necessità di provvedere per sé e per la propria famiglia alle eventualità non favorevoli che po-tranno verificarsi nella sua vita, in particolare per far fronte alle diminuzioni di reddito e agli aumenti di spese derivanti dalla mancata o inadeguata occupazione o da minorazioni fisiche che a motivo di vecchiaia, malattia o infortuni diano luogo a inabilità al lavoro temporanea o permanente, parziale o totale.

Peraltro tali sfavorevoli situazioni nella vita del lavoratore comportano molto spesso degli oneri che eccedono le disponibilità finanziarie che può ragionevolmente accumulare un lavoratore anche congruamente retribuito, e che pure abbia fatto il possibile per coprirsi autonomamente dai rischi che incombono su di lui.

Le difficoltà che incontra il lavoratore a fronteggiare con le sole sue forze le avversità della vita sono rilevanti e spesso insormontabili nell'attuale stadio di organizzazione produttiva nel quale, per gran parte degli uomini, la prestazione di un lavoro è disgiunta dalla proprietà dei relativi beni strumentali. L'accumulazione dei frutti del lavoro non può risolversi in tal caso per il lavoratore in un potenziamento dei propri strumenti di lavoro e da luogo invece, sempre che il salario lo consenta, a risparmio di denaro, che il lavoratore non può che affidare alla perizia e all'onestà di terzi, sul cui conto egli non ha modo di farsi direttamente un esauriente giudizio.

In relazione a tali circostanze è doveroso l'intervento dell'autorità volto a:

  1. tutelare il risparmio della comunità assicurando una corretta gestione degli istituti bancari, assicurativi e finanziari che hanno il compito di convogliare il risparmio monetario della collettività verso impieghi produttivi, assumendo con ciò la funzione che in una economia più semplice veniva svolta dallo stesso risparmiatore;
  2. regolare il processo di ripartizione del reddito della comunità in vista di assicurare al lavoratore, anche con suo contributo, un complesso di prestazioni integrative della retribuzione che siano adeguate al grado di sviluppo civile ed economico della comunità e che consentano al lavoratore di superare in caso di disoccupazione involontaria, malattia, infortunio e durante la vecchiaia situazioni avverse per sé e per la propria famiglia cui non ci si può ragionevolmente attendere che egli possa provvedere con le sole sue forze. E ciò indipendentemente dall'opera della carità pubblica e privata alla quale imprevidenze e insufficienze di singoli, difficoltà e situazioni particolari e in genere gli infiniti casi che non possono rientrare in una considerazione d'insieme del problema, offriranno in ogni tempo e in ogni luogo occasioni per provvidamente esplicarsi.

Le pensioni, gli assegni, i sussidi di invalidità, disoccupazione involontaria e vecchiaia, dovrebbero tendere a che il lavoratore possa continuare a disporre del reddito di cui precedentemente fruiva in via normale. Il loro ammontare dovrebbe in ogni caso tanto più avvicinarsi a tale livello quanto più basso esso era e quindi minori le riserve che il lavoratore, con il risparmio, avrebbe ragionevolmente potuto costituire durante il periodo di piena occupazione. In quanto tale risparmio venga obbligatoriamente convogliato verso istituzioni di carattere assicurativo, queste, con l'applicazione del principio sopra detto, potranno garantire al lavoratore in ogni contingenza la continuità dei suoi redditi normali.

L'opera degli istituti assicurativi, i quali per ragioni tecniche e finanziarie raggiungono spesso cospicue dimensioni, sarà tanto più provvida ed efficiente quanto più saranno adottate strutture organizzative decentralizzate, atte a consentire ai lavoratori di partecipare alla gestione dei fondi raccolti nel loro interesse e con il loro contributo: con ciò verrà conseguito anche il risultato di affinare il senso di responsabilità individuale e di solidarietà sociale dei lavoratori e di esercitarli a una sempre più intensa partecipazione alla vita sociale.

59. Tutela della salute fisica del lavoratore. È dovere ed in genere è anche interesse della comunità tutelare e rafforzare la salute fisica dei suoi membri. È dovere in linea generale per il rapporto di solidarietà sociale che lega gli uomini tra di loro, in linea particolare perché la comunità beneficia spesso di prestazioni che i lavoratori sono costretti a dare in condizioni non favorevoli alla loro salute per quanto riguarda sia le modalità del lavoro prestato, sia le abitazioni disponibili nel luogo ove il lavoro viene effettuato.

È poi interesse della comunità, in quanto il costo sociale di una illuminata opera di tutela della salute pubblica può risultare inferiore al costo sociale del minore rendimento economico di una popolazione fisicamente minorata.

La comunità deve quindi tener conto che le vaste possibilità di cure offerte dal progresso della scienza medica non possono essere utilizzate dai singoli se non sopportando spese rilevanti, che spesso eccedono le disponibilità finanziarie del lavoratore anche se congruamente retribuito e che pur si faccia carico, come è suo dovere, di tener conto, nella erogazione dei propri redditi, delle eventualità non favorevoli della sua vita.

La comunità deve quindi adoperarsi affinché tutti i propri mèmbri siano posti in condizioni di tutelare la propria salute e di ricevere, quando questa sia compromessa, la necessaria assistenza medica e chirurgica.

L'organizzazione che a tale fine sarà predisposta dovrà rifuggire da ingiustificate centralizzazioni; ed opportunamente essa potrà essere enucleata intorno alle minori comunità professionali, aziendali e locali alla cui vita il lavoratore è direttamente interessato.

Per la vita degli enti così creati, ai lavoratori non si dovrà chiedere soltanto un contributo economico, ma si dovrà consentire loro ed anche chiedere una attiva personale partecipazione: ciò oltre che ridurre le inefficienze degli organismi all'uopo creati, varrà ad esercitare in una attività concreta lo spirito di solidarietà e il senso di responsabilità di coloro che vi partecipano.

60. La donna e il lavoro svolto fuori dell'ambito familiare - Il salario e la famiglia. L'accentramento della produzione nella fabbrica, alla cui attività i lavoratori non possono partecipare che individualmente, ha avuto tra l'altro come conseguenza di diminuire l'importanza della famiglia considerata come unità produttiva.

Il fatto che il capo di famiglia debba ricercare le fonti di sostentamento all'infuori dell'ambito familiare, diminuisce per gli altri membri della famiglia la possibilità di svolgere attività produttiva nell'ambiente della famiglia stessa e limita spesso alle sole cure domestiche l'attività che le donne possono svolgere.

Le famiglie dei lavoratori impiegati presso terzi utilizzano solo parzialmente le forze di lavoro di cui la comunità familiare dispone: il reddito del capo famiglia può risultare allora insufficiente ai bisogni familiari. Per di più, ove manchi per morte, malattia od altro motivo il reddito di lavoro del capo di famiglia, la donna non può in alcun modo supplire a tale mancanza sostituendosi, sia pure parzialmente, nell'attività svolta dal capo di casa.

Il dovere che compete ad ogni persona di procurarsi i mezzi necessari per la propria vita e per quella dei familiari si risolve quindi oggi in misura sempre più larga nella necessità per la donna di ricercare una occupazione all'infuori dell'ambito familiare. Questo fenomeno, in quanto toglie la donna dalla casa, nella quale essa deve svolgere la sua missione di madre e di educatrice, in quanto le attribuisce in certi casi dei compiti cui essa per la sua natura è fisicamente e spiritualmente inadatta ed in fine in quanto priva la personalità della donna, per buona parte della giornata, dell'impareggiabile presidio costituito dalla propria casa, trasferendola nei più svariati ambienti a lei estranei, suscita un problema tra i più gravi e delicati del tempo presente.

L'impiego della donna fuori della propria casa, ove non vengano osservate certe condizioni, può infatti compromettere lo sviluppo e la vita stessa della famiglia e con esso l'instaurazione di un sano ordinamento sociale, del quale l'integrità della famiglia è condizione prima.

L'obbiettivo di tutelare sopra ogni altra cosa la missione che la donna è chiamata a svolgere nella propria casa, si pone quindi come esigenza essenziale di difesa del bene comune: tale fondamentale presupposto esige che la donna madre di famiglia non sia costretta ad abbandonare il focolare domestico per ricercare in una occupazione presso terzi un'integrazione del reddito del capo famiglia.

E poiché, ove alla madre di famiglia fosse preclusa la possibilità di conseguire un reddito fuori di casa, non si potrebbe esigere dall'azienda che il salario del capo famiglia fosse commisurato sempre alle sue necessità familiari, la difesa del bene comune richiede che la collettività intervenga nel processo di distribuzione del reddito sociale con il fine di attribuire al capo famiglia una integrazione di re-tribuzione adeguata alle sue necessità familiari, tale da non costringere la madre ad abbandonare la sua casa e a trascurare la missione cui è chiamata.

La collettività deve inoltre assicurare una nuova fonte di reddito alla famiglia quando a questa venga a mancare quella fornita dal lavoro del suo capo, e altri mèmbri della famiglia stessa non siano in grado di sostituirsi al capo con il proprio lavoro.

Motivi così gravi di incompatibilità con una occupazione svolta fuori della propria casa non sussistono evidentemente per la donna che non sia madre di famiglia o che per l'età dei figli possa ritenere esaurita la parte più delicata della sua missione di educatrice.

Assume in questo caso importanza preminente la considerazione che anche la donna, non meno dell'uomo, trova nella vita operosa un mezzo di elevazione e un presidio all'autonomia della propria persona, mentre nell'ozio di una vita non intensamente impegnata neppure da cure domestiche sta il rischio di gravi cadute. La comunità, che nell'unità produttiva familiare ha chiesto anche alla donna il concorso del suo lavoro, non potrebbe senza danno, avendo mutato la organizzazione produttiva, rinunciare a chiedere in altre forme tale concorso. Infine non va dimenticato che molte attività caratteristiche dell'economia produttiva moderna e non assolvibili che lontano dal focolare domestico possono più opportunamente essere assunte dalla donna che dall'uomo.

L'impiego della donna isolata dalla famiglia alle dipendenze di terzi è fatto quindi abituale nella società moderna: esso deve però avvenire in condizioni che tutelino la personalità fisica e morale della donna in vista di conservare intatte le prerogative che la donna ha ricevuto da Dio per assolvere la missione familiare.

61. La casa, elemento di difesa e di sviluppo della personalità del lavoratore. La disponibilità da parte del lavoratore di una casa nella quale egli possa vedere degnamente allogata la propria famiglia e adempiere adeguatamente al suo compito di capo e di educatore della società familiare e alla quale si senta attratto oltre che dal legame familiare e dalla prospettiva di un sano riposo, anche dalla possibilità di sviluppare la propria naturale operosità in occupazioni alle quali egli sia particolarmente portato, costituisce il mezzo più efficace per tutelare e potenziare la personalità del lavoratore; che l'organizzazione produttiva moderna talvolta mortifica nei propri vincoli livellatori.

Il lavoratore staccato dalla famiglia per la parte migliore della giornata e aggregato a masse in genere numerose e fluttuanti di altri lavoratori spesso a lui estranei, può applicare nel lavoro una parte soltanto delle molteplici facoltà di cui Dio ha arricchito la persona umana; per questo egli deve poter trovare nella propria casa elementi sufficienti per ridare una armonia fisica e spirituale alla sua vita: fra tali elementi importanza rilevante assume per molti la disponibilità di un terreno nel quale la famiglia del lavoratore possa svolgere una certa attività agricola, stimolatrice sempre di elementi fisicamente e moralmente risanatori, fonte spesso di apprezzabili integrazioni del reddito principale del capo famiglia.

Ai vantaggi attinenti alla disponibilità da parte del lavoratore di una degna abitazione, altri se ne possono aggiungere dando modo al lavoratore di divenire proprietario di una casa adeguata ai bisogni della sua famiglia: la proprietà del luogo nel quale il lavoratore gode i frutti del suo lavoro consente all'uomo di ordinare più stabilmente gli elementi da cui dipendono l'affermazione della sua personalità e il benessere della sua famiglia e costituisce quindi uno stimolo ulteriore a sviluppare i propri valori individuali.

Alla soluzione del problema, particolarmente grave nell'attuale situazione storica, di dare al lavoratore la disponibilità di una degna abitazione devono essere rivolte le migliori energie sia delle aziende sia della collettività, che dovrà favorire e promuovere ogni iniziativa in tal senso e, se occorre, provvedere direttamente. E le soluzioni adottate dovranno tener conto della opportunità che delle case così apprestate i lavoratori possano divenire proprietari, evitando peraltro che ciò avvenga a condizioni che menomino la libertà del lavoratore di cessare il suo rapporto di lavoro con l'azienda e di ricercare in una nuova occupazione un campo che egli ritenga più adatto.

62. Il decentramento urbano, condizione per una sana vita familiare e sociale del lavoratore. L'accentramento di gran numero di attività produttive e di organismi pubblici e privati in un solo luogo non permette di dare soddisfacente soluzione al problema dell'abitazione del lavoratore oppure rende inefficaci le soluzioni adottate in quanto, ponendo la casa del lavoratore in luoghi lontani da quelli di lavoro, lo costringe ad impiegare in estenuanti trasferimenti quotidiani il maggior tempo lasciato a sua libera disposizione dalle riduzioni di orano consentite dalla organizzazione produttiva moderna. L'urbanesimo è fonte poi di altri gravi, dolorosi inconvenienti: tra l'altro esso, isolando il lavoratore dalle varie comunità locali e professionali alle quali egli dovrebbe interessarsi, ne mortifica il naturale senso di so-cialità e d'altro canto impedisce quel fervido sviluppo delle minori comunità intermedie che costituiscono il più valido presidio della libertà.

Accentramento della produzione nella fabbrica e urbanesimo, se sono due fatti storicamente legati, il secondo come effetto in gran parte del primo, non sono due fenomeni necessariamente connessi.

L'urbanesimo comporta anzi dei costi sociali che in molti casi eccedono certamente il totale dei benefici che le singole aziende ritengono di conseguire, ognuna dal proprio punto di vista, accentrandosi in determinate località: in tali casi un decentramento o quanto meno un arresto del processo accentratore è senza dubbio

anche economicamente conveniente. Tale convenienza, non potendo essere sentita dalle singole aziende, legittima sotto ogni riguardo e quindi impone interventi dell'autorità.

In altri casi la convenienza economica de! decentramento appare dubbia o addirittura inesistente, in quanto i costi sociali dell'accentramento urbanistico sono reputati inferiori ai benefici che le aziende conseguono accentrandosi in un solo luogo.

Anche in questo caso peraltro un intervento dell'autorità che, prescindendo dai risultati di un calcolo di stretta convenienza economica, sia inteso a limitare od anche a invertire la tendenza accentratrice può essere giustificato dalla esigenza del bene comune, minacciato, a prescindere dagli altri gravi inconvenienti sopra ricordati, in uno dei suoi elementi essenziali: l'integrità fisica e morale dei lavoratori e delle loro famiglie ostacolati nella naturale aspirazione di attuare una sana vita familiare.

63. L'uomo e la macchina. La naturale tendenza dell'uomo ad ottenere con minor sforzo e in maggior copia i prodotti occorrenti per soddisfare i suoi bisogni si è manifestata, in gran parte dei settori produttivi, attraverso continue invenzioni di nuovi tipi di beni strumentali e un progressivo aumento delle dimensioni e della complessità dei beni strumentali preesistenti.

Ricerca scientifica, progresso tecnologico, evoluzione nelle concezioni organizzative, indicano sicuramente che tali due tendenze sono tuttora in atto: e la seconda, l'aumento di dimensioni, potrebbe anzi potentemente svilupparsi quando cadendo o anche attenuandosi le barriere che impediscono a tutti i popoli di partecipare alla utilizzazione dei beni della natura, sorgesse la convenienza di costruire beni strumentali aventi dimensioni in cui tutte le risorse della scienza, delle tecnologie e della tecnica organizzativa possano essere pienamente applicate.

Il contributo dei beni strumentali all'ottenimento dei beni di consumo va quindi continuamente aumentando rispetto al contributo rappresentato dall'opera dell'uomo: d'altra parte tale opera viene richiesta con modalità nuove e continuamente mutevoli, mentre vengono a cadere taluni ordini di compiti che tradizionalmente erano svolti dall'uomo e che gradualmente sono assunti dalla macchina.

La diffusione della macchina ha effetti molteplici sulla natura del lavoro umano: da un lato l'uomo viene sollevato da compiti gravosi che erano nocivi alla sua personalità fisica e spirituale, mentre fra i compiti nuovi molti ve ne sono che indubitatamente affinano le facoltà più elevate del lavoratore in misura non minore delle più nobili attività artigianali.

D'altro lato le condizioni in cui si svolge talvolta l'industria moderna e la natura di taluni ordini di compiti che sono affidati al lavoratore hanno dato luogo e potranno ulteriormente dar luogo a situazioni di grave pericolo per l'integrità fisica e spirituale del lavoratore.

In tale situazione sterile astrattismo è deprecare genericamente le ricordate tendenze della tecnica industriale moderna ed ostacolarne le manifestazioni più vistose, quali sono il taylorismo, la razionalizzazione, l'organizzazione scientifica del lavoro, la normalizzazione ecc.

Di fronte all'aumento della popolazione terrestre, alla entità e alla natura dei bisogni fondamentali che restano tuttora insoddisfatti presso vasti ceti della popolazione, non sarebbe lecito condannare o contrastare una tendenza che consente di utilizzare più completamente i beni da Dio profusi sulla terra.

Nella situazione complessa, ricca di elementi contrastanti e soggetta tuttora a una profonda evoluzione, un obbiettivo assume importanza pregiudiziale su ogni altro: la tutela della persona umana. In relazione a tale fondamentale presupposto i vantaggi portati nel campo del lavoro dalle nuove strutture produttive non possono far dimenticare ne considerarsi un compenso degli svantaggi che, nello stesso tempo, esse recano ad altri lavoratori.

Ove quindi le condizioni in cui si svolge l'attività produttiva siano specificatamente dannose per determinati lavoratori si deve far opera perché esse siano modificate in vista di eliminare tale danno, quali che ne siano gli effetti sulla produzione.

Inoltre, nella organizzazione del lavoro di fabbrica, nella determinazione delle sue modalità di esecuzione e della sua durata, e nello sfruttamento delle possibilità offerte dalle tecnologie, la ricerca dei massimi rendimenti deve conciliarsi con l'esigenza di creare un ambiente nel quale sia favorita una sana oltre che efficiente esplicazione dello sforzo produttivo, si tenda ad annullare il rischio di infortuni e in genere si tuteli prima di ogni altra cosa l'integrità fisica del lavoratore.

64. Orientamento professionale del lavoratore. La moltiplicazione dei tipi di beni strumentali e la loro crescente complessità fanno continuamente sorgere per il lavoratore nuovi tipi di compiti che comportano spesso prestazioni psichiche e fisiologiche diverse da quelle tradizionali: può così avvenire, ed è spesso avvenuto, che tali compiti si rivelino nocivi alla salute del lavoratore oppure richiedano, per poter essere svolti senza danno, determinate attitudini, oppure un particolare addestramento o allenamento.

Deve assolutamente evitarsi, quali ne siano gli effetti sulla produzione, che al lavoratore siano richiesti compiti che eccedano le sue capacità psichiche e fisiologiche: con il sussidio della psicologia e della fisiologia del lavoro, e in generale della medicina del lavoro, tale obbiettivo si consegue sia fornendo al lavoratore indicazioni utili ad orientarlo nella scelta della professione, sia procurando lo sviluppo delle attitudini richieste per la esecuzione dei compiti comportati dalla professione alla quale è stato ammesso.

L'azione dello stato e delle altre comunità volte a orientare l'avviamento professionale dei giovani, ferma restando la libertà della famiglia e dei singoli nella scelta della professione, può essere in tale situazione di grande vantaggio per il bene comune.

65. Specializzazione dei lavoratori e piena utilizzazione delle loro capacità. La moderna organizzazione della produzione comporta una grandissima differenziazione nei compiti assegnati ai lavoratori e la necessità di una selezione per le specifiche attività che essi devono svolgere.

A tale specializzazione si perveniva un tempo esclusivamente per via empirica attraverso un tirocinio fatto dall'apprendista al suo posto di lavoro sotto la guida di capi: ora invece le specializzazioni sempre più numerose e sempre più profonde vengono in buona parte conseguite attraverso l'istruzione professionale impartita prima ai giovani in apposite scuole, poi al lavoratore in specifici corsi di tirocinio svolti specialmente nell'ambito aziendale, interaziendale o ad opera delle associazioni professionali.

La gamma delle specializzazioni si è fatta estesissima e tende a svilupparsi sempre più: sorge così un nuovo elemento di delicatezza nella posizione del lavoratore che spesso fin dai banchi della scuola viene orientale verso una particolare professione. Col passare del tempo e l'accumularsi delle cognizioni e delle esperienze, mentre si approfondiscono le sue attitudini, si restringe sempre più il campo nel quale queste possono essere pienamente applicate. Dalla profonda conoscenza di un particolare mestiere il lavoratore trae indubbiamente motivi per valorizzare la sua persona; peraltro la lunghezza del periodo occorrente per apprendere un altro mestiere limita in maniera molto grave le sue possibilità di cambiare di occupazione senza peggiorare la sua posizione nell'organismo sociale e senza veder annullati i frutti di lunghi anni di studio e di esperienza.

Alla situazione di maggior rischio in cui si trova sotto questo riguardo il lavoratore dell'industria moderna non deve essere dedicata minor attenzione che agli altri due fenomeni della monotonia del lavoro e della sua eventuale insalubrità: e ciò specialmente per valutare il fenomeno della disoccupazione e della inadeguata utilizzazione delle forze di lavoro disponibili. Tali fatti della vita del lavoratore non sono attribuibili a sua ignavia, ma alla maggiore rigidità dell'organizzazione odierna della produzione, incapace di

assorbire senza gravi ripercussioni economiche e sociali le fluttuazioni della produzione e in particolare di utilizzare in tali fasi, fuori del loro campo, parte dei lavoratori disponibili.

Tale situazione oltre che richiedere l'interessamento della comunità nei problemi dell'orientamento professionale, può imporre nelle fasi di profonda e rapida trasformazione economica e sociale un intervento dello stato e delle altre comunità inteso a facilitare un assestamento delle forze di lavoro disponibili in strutture produttive diverse da quella esistente o di essa più confacenti al bene comune.

66. Azionariato del lavoro, cooperazione e partecipazione dei lavoratori. La attribuzione ai lavoratori della proprietà dell'azienda nella quale sono occupati - manifestazione integrale dell'azionariato del lavoro - o la loro associazione in cooperative di produzione e lavoro sono istituzioni auspicabili in quanto portano al più alto grado la solidarietà fra lavoratori e azienda e al tempo stesso, elevando il lavoratore al grado e alla funzione di proprietario, ne affinano il senso di responsabilità.

L'istituzione e l’avviamento di cooperative di produzione e lavoro devono pertanto essere favorite con opportune provvidenze tutte le volte che le condizioni tecniche del processo produttivo lo consentano e a condizione che siano salvaguardate in ogni caso le norme di una sana gestione e che la vita economica delle aziende cooperative non sia fondata sulla concessione di privilegi di diritto o di fatto.

Le altre forme di organizzazione aziendale nelle quali i lavoratori anziché attribuirsi la totalità dei redditi e della responsabilità di gestione vi partecipano secondo combinazioni varie insieme ai capitalisti sono da favorire in confronto della forma dominante che attribuisce redditi e responsabilità, nella loro interezza, ai soli capitalisti.

Una sostanziale effettiva partecipazione dei lavoratori al governo dell'azienda può attuarsi con carattere di generalità solo nella produzione agraria, nella quale, quando non convenga senz'altro promuovere la formazione della piccola proprietà coltivatrice, si può, sia attraverso la cooperazione sia con altre torme di conduzione agricola (mezzadria colonia parziaria, compartecipazione collettiva, ecc.) portare direttamente il singolo lavoratore ad occuparsi efficacemente dei problemi generali della gestione aziendale.

Nella produzione industriale invece la generalizzazione dell’azionariato del lavoro può incontrare maggiori difficoltà e riuscire meno efficace: nelle grandi aziende dove migliaia di lavoratori collaborano a un'attività estremamente complessa che sfugge alla loro diretta esperienza, esso può ridursi a manifestazione poco più che formale, e d'altra parte nelle piccole e nelle medie aziende l'azionariato del lavoro può sminuirne l'efficienza, in quanto ne menoma l'unita di comando e il carattere personale che costituiscono gli elementi di maggior forza di tali aziende.

Attraverso l'azionariato del lavoro non si perviene quindi facilmente a stimolare il senso di responsabilità del singolo lavoratore in forme che in qualche modo ricostituiscano nel salariato gli elementi più favorevoli allo sviluppo della persona che si ravvisano nella figura del proprietario e dell'artigiano.

In tale situazione, occorre evitare che auspicando genericamente una larga adozione dell'azionariato del lavoro, si rinunzi a realizzare altre forme di rapporti tra azienda e lavoratori, che interessando individualmente ciascun lavoratore alla gestione dell'azienda nell’ambito della sua personale esperienza, diano effettivamente modo alla sua personalità di affermarsi e di perfezionarsi e alla comunità aziendale di ricevere da ciascun lavoratore, m un clima di maggiore solidarietà un sostanziale contributo per un migliore andamento.

Tra le forme atte a far partecipare effettivamente il lavoratore alla gestione aziendale si ricordano:

  1. l'istituzione di organi quali i consigli di azienda e di sistemi atti a promuovere il senso di iniziativa dei singoli lavoratori e ad utilizzare i contributi che per tale iniziativa possono venire al miglior andamento della produzione;
  2. la partecipazione alla nomina degli organi di controllo dell'amministrazione, nomina che è ora generalmente riservata alle stesse forze che già designano gli amministratori;
  3. l'istituzione più estesa possibile ed il perfezionamento continuo di forme di salari a rendimento, sia individuali sia collettivi, tali che i lavoratori vedano una chiara ed equa corrispondenza tra la retribuzione e il lavoro da ognuno di essi svolto, non siano posti in posizione di antagonismo rispetto ai compagni di lavoro e non vedano devoluto solo all'azienda, attraverso variazioni delle tariffe di cottimo, il frutto della loro maggiore laboriosità;
  4. la partecipazione alla formazione delle norme disciplinari e dei regolamenti interni ed agli organi incaricati di applicare le norme stesse;
  5. la gestione degli istituti aziendali che hanno per fine l'elevazione e l'assistenza dei lavoratori, quali le istituzioni mutualistiche di cura, le mense, gli spacci, gli istituti di educazione, i luoghi di svago e di riposo e le opere sociali in genere.

Tutte le forme di partecipazione e di collaborazione tra i diversi protagonisti del fatto produttivo dovranno tendere a costituire nell'azienda una operante comunità di lavoro nella quale siano rispettate le singole personalità, attribuendo a ciascuno una sua sfera di autonomia e perciò di responsabilità e siano al tempo stesso soddisfatte le esigenze della organizzazione, della gerarchia e della disciplina.

67. Fini delle associazioni professionali. La libertà di associazione per tutte le categorie professionali di datori di lavoro, lavoratori ed esercenti libere professioni è riconosciuta come particolare manifestazione della libertà generale di associazione per scopi non contrari ai principi della morale, del bene comune e dell'ordine pubblico. Gli aggruppamenti professionali debbono considerarsi espressione autonoma di libere forze sociali e di naturale solidarietà fra i loro mèmbri e sono perciò dotate di autorità nei limiti riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

L'istituzione di associazioni professionali, mediante le quali lavoratori di determinate categorie perseguono collettivamente finalità comuni di tutela economica e di elevazione sociale, non contrasta d'altra parte con la libertà individuale del lavoratore ma è anzi strumento idoneo a ordinare e a potenziare le attività individuali dei membri di ciascuna categoria, oltre che a promuovere il bene comune nel campo dei rapporti di lavoro.

Le associazioni sindacali possono stipulare contratti collettivi per regolare i rapporti di lavoro ed economici in generale tra i mèmbri delle categorie, rappresentati dalle associazioni stesse attraverso libere elezioni. Inoltre dal concetto cristiano di comunità sociale deriva la opportunità di promuovere forme di collaborazione fra le associazioni di lavoratori e quelle di datori di lavoro, come pure di favorire per mezzo di tali associazioni il raggiungimento di comuni scopi di assistenza sociale, di istruzione professionale e simili.

Oltre le funzioni proprie, le associazioni sindacali possono esercitare quelle funzioni che ad esse siano delegate dallo stato o da altri enti. Esse potranno inoltre essere rappresentate negli organi legislativi e amministrativi.

68. Organizzazione delle professioni intellettuali e tecniche. Tutte le categorie di lavoratori hanno, in ragione della pari dignità e della funzione sociale di ogni genere di lavoro, dei doveri verso la società. Particolare importanza nella moderna organizzazione sociale ed economica spetta alle professioni che

richiedono l'esercizio di attività intellettuali, quali le professioni libere, quelle tecniche e quelle dei pubblici funzionari. Per tali professioni è prevalente il carattere di servizio reso alle altre categorie di lavoratori e alla comunità, rispetto al lavoro svolto a semplici fini personali. Inoltre il necessario carattere di libertà che deve essere lasciato all'esercizio delle facoltà intellettuali, impedendo ed anzi sconsigliando ogni controllo, facilita le deviazioni e l'irresponsabilità individuale.

Discende da tali principi che le associazioni di pubblici impiegati, quelle di esercenti libere professioni, i corpi professionali di tecnici, nel tutelare gli interessi particolari dei propri associati debbono considerarsi al servizio della comunità e non di partiti, di classi, o di gruppi particolari, ivi compresi quelli dei propri associati.

È pertanto legittimo l'intervento della autorità volto a garantire nel comune interesse e nel rispetto della naturale autonomia dei corpi professionali, una adeguata attuazione di tale principio.

Fra i compiti accessori di tali associazioni, oltre al perfezionamento tecnico e alla preparazione professionale, deve porsi la formazione e lo sviluppo di un'etica e di una deontologia professionale, onde rendere sempre meglio consapevoli i loro mèmbri dell'alta funzione e delle correlative responsabilità spettanti alla tecnica e alla professione per realizzare i fini dell'ordine e della giustizia sociali.

69. Unicità e pluralità delle associazioni professionali. L'unicità o la pluralità delle associazioni professionali è condizionata dalle tradizioni e dalla situazione dell'ambiente e delle singole professioni. Tuttavia, in linea generale, l'associazione professionale, se dotata della necessaria autorità ed autonomia e di un appropriato ordinamento che ne faccia genuina espressione della volontà degli interessati e delle aspirazioni degli appartenenti alla categoria, può assurgere - tra le collettività intermedie che debbono trovar posto tra l'individuo e lo stato - ad elemento di primaria importanza, con riconosciuto carattere pubblicistico. Le associazioni professionali possono in tal caso legittimamente ed utilmente svolgere in via esclusiva – vincolante cioè tutti gli appartenenti alla categoria anche non aderenti all'associazione – determinate funzioni sociali, quali la stipulazione dei contratti collettivi e la soluzione dei conflitti di lavoro.

In tal caso potranno rimanere attribuite alle associazioni professionali libere funzioni di assistenza sociale, mutualità, istruzione professionale, cultura, diporto e simili.

A fianco delle associazioni professionali con finalità sindacali, dovranno dai cattolici promuoversi dei liberi sodalizi fra lavoratori che si adoperino con diligenza ad educare profondamente i loro soci nella parte religiosa e morale, affinché questi possano di poi compenetrare le associazioni professionali di quello spirito cristiano con cui si devono reggere in tutta la loro condotta.

70. I conflitti di lavoro. Lo sciopero e la serrata, come ogni altro mezzo violento di difesa del proprio diritto, possono essere esclusi soltanto in uno stato rottamente ordinato, nel quale il ricorso a questi atti di forza possa onestamente proibirsi senza menomare i diritti e i legittimi interessi di alcuno.

A tale scopo i conflitti di lavoro sia individuali sia collettivi potranno essere sottoposti per legge in primo luogo a un obbligatorio tentativo di conciliazione e demandati quindi, in caso di mancata conciliazione, a magistrature dello stato con apposito ordinamento.

V - Produzione e scambio

71. La giustizia sociale principio direttivo della vita economica. I beni materiali sono destinati da Dio a vantaggio comune di tutti gli uomini. Nel campo economico, la giustizia sociale si risolve, fondamentalmente, nella attuazione di questo principio.

Appartiene quindi alla giustizia sociale di promuovere una equa ripartizione dei beni per cui non possa un individuo o una classe escludere altri dalla partecipazione ai beni comuni. A fondamento di tale equa distribuzione deve porsi una effettiva e non solo giuridica uguaglianza dei diritti e delle opportunità nel campo economico, per cui, tenuto conto delle ineliminabili differenze nelle doti personali, nell'intelligenza, nella volontà, sia attribuito a ciascuno il suo secondo giustizia e non secondo privilegi precostituiti o conferiti da un ordinamento che ostacoli taluni individui o gruppi sociali nello sforzo di migliorare le loro condizioni.

È proprio della giustizia sociale instaurare un ordine nel quale i singoli diano tutto quanto essi sono in grado di apportare al bene comune e ottengano quanto è necessario per un armonico sviluppo delle energie individuali, quale sia consentito dalle condizioni di ambiente, di tempo e di luogo.

In particolare, nel campo della produzione, è debito di giustizia sociale tendere a produrre tutti i beni necessari o utili ai fini sopradetti che si possono ottenere dalle risorse naturali, con l'impiego del lavoro umano e dei mezzi tecnici che l'uomo ha saputo apprestare.

Il raggiungimento dei fini comuni, propri della convivenza sociale, comporta una necessaria solidarietà e una sostanziale comunanza di interessi fra gli individui e tra i gruppi sociali fra i quali si distribuiscono le diverse funzioni sociali. È quindi dovere di giustizia sociale, necessario alla attuazione del bene comune, mantenere uno spirito di attiva e consapevole collaborazione in tutti i rapporti economici e in particolare nelle relazioni fra i diversi gruppi sociali e, nell'ambito delle singole unità produttive, fra tutti coloro che in varie posizioni vi collaborano.

La giustizia sociale si pone, perciò, quale concreta espressione del bene comune, come fine primario dello stato e di ogni altra autorità. Le esigenze della giustizia sociale legittimano dunque, in via primaria, l'intervento positivo dell'autorità nella vita economica, sia per promuovere, coordinare e limitare nell'interesse del bene comune le attività degli individui e delle comunità locali, regionali e professionali, sia per svolgere una diretta attività economica.

  1. Proprietà privata e proprietà collettiva. I beni materiali, la cui destinazione primaria è chiaritanell'articolo precedente, sono legati per natura all'uomo da due specie di rapporti:
  2. la proprietà privata, spettante ad una persona fisica, a una famiglia, ad una società volontaria di individui aventi fini privati;
  3. la proprietà collettiva, spettante allo stato e a persone etico - giuridiche distinte dai privati e aventi finalità generali e durature o di utilità pubblica, quali le comunità intermedie tra l'individuo e lo stato, le università di diritti e di persone, le associazioni professionali e di categoria e simili.
  4. Fondamento della proprietà privata: suo aspetto personale e sociale. Poiché la radice stessa dellasocietà è costituita dall'uomo come tale, primo soggetto del diritto originario di appropriazione dei beni materiali è la persona singola, che fa propri i risultati del suo lavoro. Tale primato della proprietà privata rispetto alla collettiva deriva inoltre dal fatto che la cura e la responsabilità dell'esistenza, della libertà e del benessere dei mèmbri della società spetta anzitutto alle singole persone e trova il suo principale fondamento nella possibilità di consolidare nel tempo i frutti del lavoro personale.

Il diritto di proprietà privata che ne deriva comporta la facoltà di trasferimento ad altro soggetto. Esso trova i suoi limiti naturali nell'eguale diritto di tutti gli uomini e nel dovere di ciascuno di promuovere la giustizia sociale evitando di escludere altri dalla partecipazione ai beni comuni.

La proprietà privata così intesa ha pertanto per sua natura un duplice aspetto: personale e sociale. Personale, in quanto costituisce un presidio al libero manifestarsi della persona e della famiglia, e un incentivo allo sviluppo delle facoltà individuali. Sociale, in quanto, contribuendo a stimolare la naturale operosità dell'uomo, favorisce lo sviluppo nello sfruttamento e nella utilizzazione dei beni materiali posti da Dio a disposizione di tutti gli uomini.

Le norme giuridiche positive regolanti la proprietà privata debbono tendere non solo a definire e tutelare il diritto dei singoli, ma anche ad assicurare l'adempimento della funzione sociale spettante ai proprietari. Esse possono accordare un uso più o meno circoscritto a seconda delle condizioni ambientali e storiche, a seconda della natura e quantità dei beni che ne sono oggetto e a seconda della persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà. Norme giuridiche che negassero qualsiasi riconoscimento del diritto di proprietà privata dei beni sarebbero in contrasto colla legge naturale.

74. La funzione sociale della proprietà dei beni strumentali. Riguardo alla proprietà dei beni occorre distinguere tra beni di consumo e di godimento destinati a soddisfare bisogni personali, familiari e collettivi, e beni strumentali destinati invece alla produzione di nuova ricchezza.

La proprietà privata dei beni strumentali ha una funzione sociale tanto più accentuata quanto più è rilevante la quantità e la qualità dei beni che l'impiego di detti strumenti permette di ottenere. Tale funzione sociale si manifesta, da un punto di vista tecnico, nella ricerca della più appropriata utilizzazione dei mezzi di produzione, nel loro sviluppo in relazione a bisogni comuni, e nella cessione a un giusto prezzo dei prodotti ottenuti.

75. Funzione sociale della proprietà dei beni strumentali in situazione di concorrenza. Quando i proprietari di beni strumentali concorrenti tra loro per l'ottenimento di un dato prodotto sono numerosi e indipendenti e la produzione possa adeguarsi rapidamente alla domanda, si può, sulla base della osservazione storica e della deduzione logica, fondatamente presumere che detti proprietari siano dal loro stesso interesse spontaneamente portati all'adempimento della funzione sociale che loro compete.

In tal caso può ritenersi che alla autorità non spetti altro compito che quello di garantire, nell'ambito del diritto comune, il mantenimento della situazione di effettiva concorrenza e di normali condizioni di mercato.

76. Funzione sociale della proprietà dei beni strumentali in situazione di non concorrenza. Quando manchi la remora di una efficace concorrenza tra i proprietari di beni strumentali, l'adempimento della funzione sociale dipende dalla volontà e dalla possibilità del proprietario di orientare l'impiego degli strumenti produttivi in vista di conciliare i propri interessi con quelli della comunità.

Tale conciliazione dipende dunque da due elementi, uno morale, la volontà del proprietario di autolimitarsi nel perseguimento del proprio interesse; uno tecnico, la consapevolezza nel proprietario della situazione produttiva in relazione alle esigenze del bene comune e la sua capacità di usare dei mezzi concreti per conciliare i due ordini di esigenze.

Ove tale conciliazione non si effettui, l'intervento della autorità è legittimo e spesso anche necessario.

Tale intervento può svolgersi in due modi principali:

1) escludendo che date categorie di beni strumentali possano essere oggetto di proprietà privata;

2) ponendo delle limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà di determinati beni strumentali quale era in precedenza concepito o quale è in atto per altri beni strumentali.

L'intervento della comunità nella attività produttiva può altresì aversi quando l'iniziativa privata si mostri manchevole o insufficiente a soddisfare determinati interessi collettivi. Tale intervento potrà svolgersi, a seconda dei singoli casi, sia agevolando l'iniziativa privata, sia associandosi ad essa con forme di proprietà mista, sia infine mediante la gestione diretta di beni strumentali posti nell'ambito della proprietà collettiva.

L'attribuzione del diritto di proprietà di beni strumentali ai lavoratori occupati nell'azienda che utilizza i beni stessi (v. art. 66) è da auspicare in quanto porta al più alto grado la solidarietà fra lavoratori ed azienda; ma essa risponde ad esigenze che interessano direttamente la sola comunità dei lavoratori dell'azienda, esigenze diverse da quelle che inducono lo stato e le altre comunità intermedie ad intervenire nella vita economica allo scopo di conciliare gli interessi dei produttori con il bene comune e in particolare con gli interessi dei consumatori.

77 La produzione agraria. L'esistenza e il permanere della piccola impresa agraria familiare condotta dal proprietario del suolo oppure da un affittuario o da un mezzadro, mentre costituisce una forma di produzione rispondente tanto alle esigenze della persona quanto a quelle del bene comune, non contrasta necessariamente con il progresso della tecnica agricola. Infatti quando tali forme di organizzazione della produzione siano assistite da efficienti forme di cooperazione tra i piccoli produttori e siano dedicati mezzi sufficienti all’istruzione professionale esse possono sostenere, a differenza di quanto generalmente accade per la produzione industriale, la concorrenza delle imprese capitalistiche. Ciò sia perché il piccolo imprenditore si dedica a produzioni che richiedono lavoro assiduo, diligente, interessato, sia perché la piccola impresa agricola può in generale superare più facilmente i punti morti delle crisi economiche.

La piccola azienda agraria rappresenta quindi oltre che il campo di applicazione di forme tra le più nobili e complete del lavoro umano (vedi art. 56) anche un elemento di stabilità sociale e un organismo tecnico ed economico efficiente: là dove essa può tecnicamente realizzarsi senza diminuire sensibilmente il rendimento della produzione ne ostacolare il progresso agrario, la piccola impresa agraria va tutelata e promossa, e se occorre imposta dalla autorità, sia pure con la gradualità comportata dalle esigenze tecniche di una trasformazione agraria; e ciò specialmente per conseguire la forma più alta rappresentata dalla piccola proprietà coltivatrice che meglio soddisfa le esigenze della persona umana.

Mentre da un lato è da promuovere la formazione del a piccola impresa familiare, anche là dove continua a permanere la grande proprietà terriera allo scopo di preparare le condizioni per il frazionamento fondiario, d'altro lato è da evitare l'eccessiva suddivisione dei fondi, che mette le unità aziendali in condizioni di non assorbire tutto il lavoro della famiglia e di non offrire un reddito adeguato a un normale tenore di vita. Sono quindi da promuovere istituti giuridici atti ad impedire l'eccessivo frazionamento e a ricostituire unità più efficienti là dove tale frazionamento sia già avvenuto.

Nelle zone dove l'alto progresso tecnico è associato con un regime produttivo che richiede rilevanti capitali e grandi dimensioni delle unità aziendali, è da favorire, nei confronti del salariato, la diffusione dei contratti con retribuzione in natura e con compartecipazione dei lavoratori alle colture; cosicché là dove condizioni tecniche non consiglino la formazione della piccola impresa familiare, si possano creare condizioni atte a favorire la gestione collettiva da parte dei lavoratori addetti al fondo stesso, particolarmente se riuniti in forma cooperativa con efficiente direzione tecnica.

78. Funzione sociale della proprietà dei beni di consumo. Il proprietario dei beni di consumo deve poterne scegliere l'impiego entro l'ambito del diritto vigente e l'autorità - una volta stabiliti i limiti del diritto di proprietà - non può costringere il proprietario a un impiego determinato.

L'autorità peraltro, quando lo richieda il bene comune:

  1. può delimitare l'uso che i proprietari potranno fare dei propri beni di consumo;
  2. deve apprestare o procurare, a spese della comunità, beni di consumo, facendone oggetto di proprietà collettiva per porli ove necessario a disposizione gratuitamente o contro compenso, dei mèmbri della collettività. Tale proprietà collettiva può avere per oggetto sia beni di uso durevole, come case di abitazione, luoghi di riposo, di ricreazione e di cura, ecc., sia beni di consumo immediato in vista di favorire un ordinato svolgersi del processo di distribuzione e un razionale approvvigionamento dei beni stessi da parte dei singoli mèmbri della collettività.
  3. La cooperazione nel processo di distribuzione dei beni di consumo. La istituzione di cooperative perl'acquisto e la distribuzione fra i soci di beni di consumo può costituire un notevole apporto per una più equa ripartizione della ricchezza e per difendere il consumatore dalle conseguenze di un difettoso funzionamento del mercato.

L'autorità può pertanto favorire con opportune provvidenze l'istituzione e l’avviamento di cooperative fra consumatori, a condizione che siano salvaguardate in ogni caso le norme di una sana gestione, e che non abbiano a costituirsi a favore dei soci situazioni di privilegio che non potrebbero che ripercuotersi a danno del complesso degli altri consumatori e cioè del bene comune.

80. Inconvenienti degli eccessivi accentramenti di ricchezza. L'adempimento della funzione sociale della proprietà privata riguarda tutti i beni, ma in modo particolare e diretto i beni non necessari al proprietario.

Rilevanti accumulazioni di beni nelle mani di singoli in quanto determinino lo strapotere di pochi, ovvero la loro coalizione per la difesa politica del privilegio così acquistato, ostacolano un libero ed ordinato svolgersi della vita sociale, alterano una razionale destinazione delle risorse naturali, degli strumenti tecnici e del risparmio della collettività alla produzione dei più necessari beni di consumo e impediscono infine una equa distribuzione dei beni di consumo disponibili.

Se questo stato di cose non si ritiene possa essere rapidamente corretto attraverso una naturale evoluzione della struttura economica, un razionale intervento dell'autorità atto ad eliminare gli eccessivi accentramenti di ricchezza e le maggiori disparità economiche è imposto dalla tutela del bene comune ed è quindi pienamente legittimo.

81. Funzione sociale della proprietà costituita con capitali presi a prestito. Gli odierni ordinamenti economici e finanziari e lo sviluppo assunto dal risparmio monetario di cui il risparmiatore non è in grado di curare direttamente l'investimento, permettono a singoli mèmbri della collettività di attribuirsi la proprietà e il controllo di grandi concentrazioni di beni con un apporto relativamente modesto di capitale proprio: le banche, gli istituti di assicurazione, le grandi aziende e i gruppi industriali e finanziari rappresentano le manifestazioni più importanti di questo fenomeno.

La funzione sociale della proprietà assume in questi casi preminente rilievo, anzitutto perché tale proprietà è formata in gran parte con risparmio che in effetti appartiene a terzi ed è stato affidato a persone o ad enti che ne dispongono come proprietari per l'investimento; in secondo luogo perché tali proprietari, valendosi di opportuni meccanismi finanziari, influiscono, spesso con limitato rischio personale, sullo sviluppo dei mezzi di produzione a disposizione della comunità e quindi sul modo di soddisfare i bisogni della comunità stessa, nonché sull'impiego delle forze di lavoro e dei beni strumentali disponibili.

È ammesso quindi l'intervento della comunità, volto sia a porre riparo alle conseguenze di una cattiva gestione di tale proprietà, sia a vigilare perché la funzione sociale di tale proprietà sia tenuta sempre ben presente e soddisfatta da coloro che hanno la grave responsabilità di esercitarla.

Possono legittimamente estendersi a tali beni le forme di intervento della collettività ammesse per i beni strumentali in situazioni non di concorrenza di cui all'art. 76.

82. La proprietà non acquistata con adeguato e lecito lavoro. In quanto il lavoro è all'origine di ogni proprietà, l'acquisizione di beni che non trovi corrispondenza in un adeguato e lecito lavoro o nella legittima e libera volontà del precedente proprietario rappresenta un indebito arricchimento effettuato impoverendo altri uomini.

Un ordinamento giuridicamente ed economicamente sano non deve consentire il formarsi di tali possibilità di arricchimento; e nel caso in cui tali arricchimenti non si siano potuti evitare è legittimo l'intervento dell'autorità atto a correggere gli effetti che ne sono risultati nella ripartizione dei beni esistenti tra i mèmbri della comunità e mirante ad impedire il loro rinnovarsi.

83. La trasmissione ereditaria dei beni. Dal diritto che ha l'uomo di far propri nel tempo i frutti del suo lavoro e dalla naturale solidarietà che lo lega alla comunità familiare, deriva il diritto di trasmissione ereditaria e di donazione, il quale altro non è, pertanto, che un particolare aspetto del diritto di proprietà.

In relazione al fatto che l'uomo ha interessi limitati nel tempo e che, d'altra parte, occorre evitare che la possibilità di ricevere intatto il patrimonio accumulato con il lavoro altrui renda meno sentito, specie in chi già dispone di mezzi materiali, il dovere di assumere la responsabilità di un lavoro, risponde a giustizia che i beni di proprietà privata siano trasmissibili ad altri solo con limitazioni determinate dalla legge.

Nei casi poi in cui motivi di giustizia sociale esigano di correggere l'esistente ripartizione dei beni oggetto di proprietà privata, una conciliazione degli interessi di ogni singolo proprietario con l'interesse generale può essere ottenuta rinviando tale correzione al momento in cui la proprietà dei beni si trasferisce per successione o per donazione.

Molteplici elementi legittimano quindi il trasferimento alla comunità di una parte dei beni che sono oggetto di trapasso a titolo gratuito. Il regolamento giuridico di tali trasferimenti deve tener presenti congiuntamente i seguenti ordini di circostanze:

  1. i rapporti intercorrenti tra le persone tra le quali si effettua il trasferimento, dovendosi riconoscere un trattamento più favorevole ai trasferimenti tra parenti e in particolare a quelli tra i componenti la comunità familiare in senso stretto;
  2. l'entità della quota che è oggetto del trasferimento, essendo giustificati da parte della comunità prelievi più elevati quanto più ingente è il patrimonio del testatore;
  3. l'entità del patrimonio del beneficiario della successione o della donazione, essendo legittima una devoluzione alla comunità di quote tanto più rilevanti, quanto più è ingente tale patrimonio;
  4. la situazione generale economica e sociale, in relazione alla quale variano le modalità con cui si debba procedere alla correzione dell'esistente distribuzione dei beni oggetto di proprietà privata.

Data la natura della comunità familiare, il diritto personale del proprietario di disporre dei suoi beni è limitato altresì dal diritto della famiglia di averne riservata una quota in caso di trasferimento di proprietà a titolo gratuito: tale quota è stabilita dai singoli ordinamenti giuridici in relazione agli ordini di circostanze sopra indicate e alle condizioni della organizzazione familiare.

Nel caso di trasferimento delle piccole aziende e delle minori unità terriere, è opportuno evitare con mezzi vari, quali le agevolazioni fiscali e creditizie, il loro frazionamento.

Nel caso di aziende di vaste dimensioni, che occupano ingenti forze di lavoro, impiegano rilevanti capitali altrui e soddisfano a importanti bisogni della comunità, l'autorità può legittimamente intervenire, sia in linea generale che in linea particolare, per garantire che l'attività economica legata alla proprietà della azienda stessa continui a svolgersi efficacemente, pur quando essa venga per successione ereditaria o per donazione trasmessa ad altra persona.

84. La giustizia sociale e la comunità internazionale dei beni: commercio internazionale ed emigrazione. I beni materiali da Dio posti sulla terra sono destinati al soddisfacimento dei bisogni di tutta la famiglia umana; data questa comune destinazione delle risorse terrestri e la loro varia distribuzione nelle diverse regioni del mondo, risponde a un principio di diritto naturale l'aspirazione degli uomini di partecipare direttamente o per mezzo di scambi alla utilizzazione di tutti i beni della terra.

Tale principio implica da un lato la libertà per gli uomini di trasferirsi là dove la disponibilità di materie prime permette loro di applicare più profittevolmente la loro operosità, dall'altro la possibilità di scambiare materie prime e prodotti ottenuti dalla elaborazione delle materie stesse.

In relazione al dovere di solidarietà che incombe su tutti gli stati ed alla sempre più accentuata interdipendenza dei fenomeni economici, la vita economica internazionale deve tendere ad essere ordinata in un organismo nel quale l'attività economica risulti ripartita tra i vari paesi in vista di farne delle parti complementari nelle quali le capacità della popolazione e le materie prime disponibili ricevano la più efficace utilizzazione.

Gli sviluppi assunti dalla economia produttiva ed i progressi delle comunicazioni hanno più largamente integrato e avvicinato le varie regioni della terra ed hanno reso profondamente solidali e strettamente interdipendenti le varie economie nazionali; si fa quindi sempre più sentita l'esigenza di dare un assetto giuridico a quell'aspetto della società naturale degli stati che è costituito dalla economia internazionale. Finché tale auspicato assetto giuridico non sarà efficacemente realizzato, una maggiore attuazione della giustizia sociale sul piano internazionale riposa solo su un sentimento di solidarietà cristiana che, illuminando l'azione dei singoli stati, li renda consapevoli sia dell'esigenza di un generale bene comune, sia del vero contenuto del bene comune nazionale che essi più particolarmente perseguono.

Il complesso problema di dare una autorità alla società naturale degli stati nel campo economico può essere avviato a soluzione mediante accordi fra stati miranti a regolare la vita economica internazionale o taluni suoi settori, e tendenti a creare appositi istituti di carattere internazionale alle cui decisioni e direttive gli stati aderenti si impegnino lealmente di ordinare sia i rapporti economici con gli altri stati, sia la politica economica interna.

L'attività che detti istituti potranno svolgere in campi molteplici (quali la regolamentazione del lavoro, il credito e la moneta, il movimento dei capitali, l'utilizzazione delle materie prime, lo scambio dei prodotti, le comunicazioni, il sostegno alle economie più arretrate e a quelle colpite da particolari crisi e calamità) dovrà anche tener conto dell'utilità che gli scambi internazionali non siano monopolizzati da organi statali, ma diano modo alle singole persone di liberamente esplicare iniziative individuali anche al di là dei confini nazionali e ciò sia per meglio promuovere la messa in valore, a vantaggio comune, delle risorse terrestri, sia per favorire una diretta e reciproca conoscenza e comprensione anche fra i mèmbri più lontani della famiglia umana.

Dalla soluzione che ogni stato ritiene di dare al proprio particolare problema di bene comune deriva tra l'altro una determinata possibilità per gli uomini di trasferirsi da uno stato all'altro, e per le merci di essere scambiate; e poiché mezzo essenziale per realizzare il bene comune è procurare ai lavoratori disponibili una adeguata occupazione e tale obbiettivo, mancando la libertà di trasferimento, si raggiunge specialmente rinunciando ad acquistare in altri stati prodotti consumati nel paese, la limitazione nel movimento degli uomini e la limitazione degli scambi sono due fatti legati da relazione di causa ed effetto.

Questa correlazione unitamente alle diverse caratteristiche demografiche dei vari popoli da luogo al problema dell'emigrazione, nei confronti del quale si manifesta pure la opportunità di accordi internazionali, in attesa che una più diffusa coscienza del bene comune internazionale permetta di riconoscere incondizionatamente il naturale diritto di ogni uomo di trasferirsi ove meglio egli possa esplicare la sua personalità.

Tali accordi dovranno fondarsi sul principio che al paese di origine deve essere riconosciuto il diritto di assistere e tutelare i suoi emigranti nel periodo della loro prima sistemazione e del loro avviamento, mentre il paese di destinazione deve tendere ad abolire per gli immigrati ogni trattamento giuridico ed economico deteriore rispetto a quello dei suoi propri cittadini. Limitazioni e condizioni poste tanto alla emigrazione quanto alla immigrazione, che si fondassero sulla difesa di interessi particolari o sull'egoismo nazionale o di classe sono contrarie anche al bene comune rettamente inteso, che non può prescindere dal bene comune internazionale e dalle esigenze della pacifica convivenza dei popoli.

VI - Attività economica

85. Attività economica privata ed attività economica pubblica. I principi della giustizia sociale (art. 71) esigono che le singole attività economiche private, mediante le quali individui e gruppi tendono a realizzare i propri particolari fini, vengano armonizzate in relazione al comune interesse di impedire che le energie individuali rimangano puramente potenziali o siano ostacolate nel loro sviluppo.

L'armonizzazione nel senso sopra indicato dei contrastanti interessi economici deve attuarsi mercé l'azione delle stesse forze sociali, adeguatamente organizzate, nonché mediante l'attività economica pubblica ed in particolare dello stato; spetta a questo provvedere agli interessi comuni, sia curando gli interessi che soltanto con la collaborazione di tutti possono essere soddisfatti, sia intervenendo in relazione a determinate circostanze storiche per coordinare e per integrare l'azione degli individui e delle forze sociali al fine di realizzare particolari obbiettivi, non conseguibili per la mancanza di uno spontaneo od automatico adattamento dei singoli interessi privati all'interesse generale.

86. Fini specifici della attività economica pubblica. Gli obbiettivi di interesse comune cui nella vita sociale del nostro tempo deve tendere l'attività economica pubblica, ed ai quali conviene che anche l'attività economica privata sia ordinata, possono così riassumersi:

  1. indurre la generalità dei mèmbri della società ad assumere la responsabilità di un lavoro (art. 55) e far sì che le condizioni nelle quali i lavoratori danno la loro opera siano tali da consentire, pur nell'accentuarsi delle specializzazioni, un armonico sviluppo di tutte le facoltà di cui Dio ha arricchito l'uomo (art. 56);
  2. creare condizioni perché le forze di lavoro disponibili trovino un'adeguata occupazione (art. 55), promuovendo eventualmente attività economiche trascurate dalla iniziativa privata, giudicate profittevoli al bene comune (art. 76);
  3. influire a favore dei capi di famiglia, nel processo di ripartizione dei redditi della comunità così da assicurare alla famiglia la base economica necessaria al suo sviluppo e considerare l'attività della donna nella vita economica in modo che essa non venga impedita di svolgere la sua primaria funzione di madre e di educatrice (art. 60);
  4. creare condizioni atte a costituire intorno al lavoratore, al termine del suo lavoro, un clima e un ambiente tale che gli consentano di ritrovare, secondo le sue individuali concezioni ed inclinazioni, un equilibrio di vita fisico e morale rispondente alla sua dignità di uomo (art. 57); ed in particolare dedicare ogni cura e mezzi adeguati perché al lavoratore capo famiglia sia concesso di disporre e possibilmente di essere proprietario di una abitazione adeguata ai suoi bisogni (art. 61);
  5. assicurare un complesso di prestazioni integrative con carattere di generalità per tutti i lavoratori, che consenta in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortunio e durante la vecchiaia, di mantenere un sufficiente livello di vita al lavoratore ed alla sua famiglia (art. 58);
  6. impedire, quali che siano gli effetti sulla produzione, che al lavoratore siano richieste prestazioni nocive alla sua salute fisica e morale (art. 59) ed assicurare a tutti la possibilità di tutelare adeguatamente la propria salute fisica e di ricevere la conveniente assistenza medica e chirurgica (art. 63);
  7. disciplinare il processo di distribuzione territoriale delle attività produttive allo scopo di eliminare e prevenire gli inconvenienti dell'urbanesimo e in particolare di consentire al lavoratore una piena vita familiare e la partecipazione alla vita delle comunità intermedie, professionali e locali (art. 62);
  8. favorire nelle fasi di profonda e rapida trasformazione economica e sociale i processi di assestamento delle forze di lavoro (art. 65);
  9. favorire la formazione di una conveniente struttura agraria, fondata, a seconda delle esigenze tecniche, principalmente sulla piccola proprietà e sulla cooperazione tra i lavoratori addetti all'azienda agraria (art. 77);
  10. correggere le eccessive disparità economiche (art. 80), influire sull'ordinamento economico in vista di evitare eccessive accumulazioni di ricchezza ed ingiusti impoverimenti di alcuni a vantaggio di altri e riassorbire le situazioni di indebito arricchimento che si siano eventualmente verificate (art. 82);
  11. disciplinare nell'interesse comune la trasmissione ereditaria dei beni (art. 83);
  12. regolare l'uso e la distribuzione dei beni di consumo nei casi in cui non si svolgano in modo confacente all'interesse comune (art. 78);
  13. regolare nell'interesse dei consumatori l'attività produttiva che si svolge in situazione di non concorrenza (art. 76) e curare, negli altri casi, il mantenimento di condizioni di effettiva concorrenza (art. 75);
  14. tutelare il risparmio affidato a terzi per l'impiego (artt. 59 e 81) ed evitare variazioni nel valore economico dell'unità monetaria esistente (art. 89);
  15. promuovere e regolare i rapporti con le altre economie nazionali affinché i beni della terra raggiungano attraverso un'equa distribuzione la loro fondamentale destinazione a vantaggio di tutti gli uomini (art. 84).

Altro importante aspetto della attività economica pubblica è costituito dalla attività finanziaria dello stato e degli altri enti pubblici, mediante la quale si raccolgono e si impiegano i mezzi necessari per organizzare e per sostenere l'azione pubblica.

87. Coordinamento delle attività economiche pubbliche. L'attività economica pubblica nei suoi vari aspetti condiziona l'intera vita economica ed ha fini prossimi e remoti che sono realizzati da molteplici soggetti pubblici mediante molteplici forme e strumenti. Per questo lo svolgimento della attività economica pubblica rende necessario:

  1. di coordinare l'azione dei diversi enti, rimanendo sempre salva la naturale autonomia degli stessi, imprescindibile presidio della libertà e fondamento di definite responsabilità;
  2. di coordinare tra di loro i fini prossimi che vengono perseguiti nello stesso tempo, in modo da graduarli secondo la loro rispondenza al fine ultimo dell'attività economica pubblica;
  3. di tener conto degli effetti immediati e mediati delle varie attività, onde eliminare le eventuali incompatibilità ed evitare gli attriti, le fasi di inerzia e altri motivi di dispersione.

Posta questa sua struttura l'attività economica pubblica va sempre indirizzata secondo una visione unitaria, la quale deve ispirarsi al fine ultimo di ogni pubblica azione, che consiste nel creare le condizioni più favorevoli di vita sociale per un pieno sviluppo delle energie degli individui e dei gruppi.

88. Criteri informatori dell'attività economica pubblica. L'attività economica pubblica deve inspirarsi al principio fondamentale di procurare una utilità sociale maggiore di quella che i mezzi che l'alimentano avrebbero determinato se lasciati nelle mani dei singoli.

A questo fine si richiede una accurata valutazione dei vantaggi attuali e prospettivi dell'impiego dei mezzi a disposizione della azione pubblica. In particolare devono essere tenuti in evidenza:

  1. il necessario equilibrio tra investimenti produttivi e consumi, perché se una programmatica compressione dei consumi può portare a gravi danni sociali, un eccesso di consumi sull'accumulazione di nuovi mezzi di produzione prepara squilibri economici e quindi sociali alle generazioni future; mentre d'altro lato quanto più si accresce la sfera economica pubblica tanto più si afferma la responsabilità dell'azione pubblica per l'accumulazione del risparmio;
  2. un'equa attribuzione dei vantaggi offerti dall'azione pubblica ai vari individui ed alle varie classi e categorie sociali, da realizzarsi con particolare riguardo alle necessità dei singoli e delle categorie che meno sono in grado di soddisfarvi con le loro forze autonome, con l'esclusione di qualsiasi privilegio nel godimento delle utilità pubbliche;
  3. un armonico contemperamento fra la naturale autonomia ed indipendenza della sfera di libertà individuali, con particolare riguardo alla varietà delle aspirazioni, dei gusti, delle occorrenze dei singoli, e la valutazione sociale dei bisogni che si agitano nella società;
  4. una prudente scelta delle forme tecniche di organizzazione della azione pubblica sotto il profilo della rispondenza allo scopo, della semplicità e della economicità.
  5. Moneta e manovre monetarie. L'importanza fondamentale della moneta come strumento di scambio edi trasferimento dei valori nel tempo e nello spazio, rende necessario l'intervento dell'autorità pubblica nel suo governo, sia per fissarne il tipo e renderne così più sicuro e più facile l'impiego, sia per difendere la generalità dei cittadini contro l'abuso, la frode e l'inganno dei pochi, sia per valersene con le necessario cautele per promuovere il bene comune.

Le forme tecniche e le regole di tale intervento devono essere determinate e giudicate in rapporto alle condizioni concrete di ambiente e di tempo: ma devono in ogni caso considerarsi con particolare cura tutti gli effetti immediati e mediati dell'azione pubblica sulla moneta soprattutto allo scopo di far sempre salva l'uguaglianza nella distribuzione dei benefici e dei sacrifici.

In particolare debbono essere decisamente condannate le manovre dirette a procacciare entrate all'ente pubblico attraverso la riduzione del potere di acquisto della moneta, perché fondate sull'indiscriminato sfruttamento della pubblica fiducia esercitato nei confronti di chi difficilmente può difendersene e perché importano una distribuzione disuguale ed irrazionale del sacrificio tra gli individui e tra le categorie sociali. Se in particolari circostanze si sia prodotta una sensibile riduzione del potere di acquisto della moneta, vi è l'obbligo di riparare, mediante adeguati provvedimenti, alle ingiustizie che ne siano derivate per la illecita azione dell'autorità.

90. Patrimonio pubblico. La proprietà di beni patrimoniali da parte dell'ente pubblico si presenta sia come mezzo immediato per la prestazione di pubblici servizi, sia come strumento per attuare determinati interventi della collettività nella economia, sia infine come fonte di entrate finanziarie per l'ente stesso.

Le esigenze della giustizia sociale e del rispetto delle naturali autonomie nella società richiedono però:

1) che ove la proprietà riguardi beni di produzione, si ottenga da essi il massimo rendimento non potendosi giustificare eventuali inefficienze insite nell'esercizio pubblico con i vantaggi che attraverso tale esercizio si vogliono conseguire;

2) che siano adottate forme di organizzazione della proprietà pubblica che facciano salva la naturale autonomia e responsabilità delle forze sociali e che consentano di ridurre agevolmente l'estensione della proprietà dell'ente pubblico non appena questa non interessi più l'azione che esso deve svolgere.

91. Natura dell'attività finanziaria: il principio di uguaglianza e di generalità. La necessità di sostenere ed alimentare l'azione degli enti pubblici giustifica e spiega come una esigenza dell'esistenza stessa di quegli enti l'attività finanziaria, cioè l'attività-diretta alla raccolta ed alla distribuzione di mezzi economici tra i vari impieghi pubblici.

L'attività finanziaria in quanto agisce sulla vita economica sia nel momento della raccolta dei mezzi sia attraverso le forme e i modi del loro impiego, deve essere improntata alle esigenze della giustizia sociale.

Risponde a tal fine in primo luogo il principio di uguaglianza, secondo il quale ogni individuo deve concorrere ai carichi pubblici in rapporto alla propria capacità ed in modo che ad eguale situazione corrisponda eguale incidenza della finanza. Per lo stesso principio l'azione finanziaria deve prestare le utilità da essa procurate in rapporto al bisogno di ognuno, in modo che al maggiore bisogno corrisponda una maggiore prestazione di servizi pubblici.

Costituisce un particolare aspetto del principio di uguaglianza il canone della generalità, per il quale i sacrifici e le utilità recati dall'azione finanziaria spettano a tutti gli individui appartenenti alla comunità organizzata dall'ente pubblico in rapporto alla loro capacità ed al loro bisogno: vanno pertanto evitati i privilegi e le ingiustificate differenze sia nel sacrificio che nel godimento dei vantaggi da parte di individui e di categorie sociali.

92. Limiti dell'azione finanziaria. Risponde a giustizia che i sacrifici richiesti dall'azione finanziaria siano mantenuti entro i limiti strettamente necessari per il conseguimento degli scopi di utilità sociale che la stessa si propone di raggiungere:

Dipende da ciò:

  1. che i sacrifici debbono essere chiesti ed imposti nelle forme e nei tempi che ne rendono meno grave la sopportazione da parte dei soggetti. Le formalità, le prestazioni accessorie, le sottigliezze di applicazione, devono essere ridotte al minimo, onde evitare inutili aggravi e sofferenze;
  2. che nella esazione e nell'amministrazione del denaro pubblico devono seguirsi i sistemi meno complessi e più economici possibili;
  3. che l'altezza dell'imposizione deve essere regolata in modo da non opprimere il soggetto e da lasciargli in ogni caso la possibilità di provvedere onestamente ai bisogni suoi e della sua famiglia ed alla elevazione propria e dei propri familiari, secondo le necessità dell'ambiente in cui vive;
  4. che gli investiti della pubblica amministrazione debbono in ogni momento inspirare la loro azione al principio fondamentale che il denaro pubblico è inviolabile ed alla considerazione essenziale che chi disperde, male amministra o si appropria di denaro pubblico pecca contro la giustizia.
  5. Funzione extra-fiscale del tributo. Il tributo, determinando il passaggio di beni economici dal privatoall'ente pubblico e quindi sottraendo beni alla spesa privata per sostenere la spesa pubblica, opera per sua natura una redistribuzione di beni disponibili tra i vari impieghi e consumi.

Pertanto il tributo, accanto alla sua funzione immediata di procurare mezzi per la spesa pubblica, esercita la funzione mediata di concorrere a modificare secondo i principi della giustizia sociale la distribuzione della ricchezza e l'organizzazione della vita economica e sociale.

Questa funzione mediata può essere di proposito esercitata quando si tratta:

  1. di correggere ed attenuare ingiustificate disuguaglianze nella ripartizione della ricchezza ed eccessive accumulazioni di beni;
  2. di reprimere e di limitare manifestazioni di lusso o di prodigalità moralmente e socialmente dannose, o di indurre a graduare i consumi secondo una scala di utilità sociale;
  3. di disciplinare, proteggendole od ostacolandole, determinate attività in funzione della loro utilità sociale.

L'importanza e la delicatezza dei compiti extra-fiscali del tributo impongono peraltro:

  1. che la valutazione delle utilità sociali, che si vogliono conseguire, sia fatta dalla legittima rappresentanza politica tenendo rigoroso conto delle necessità e condizioni delle singole forze sociali e del rispetto delle naturali libertà di esse, cioè della necessità del loro autonomo sviluppo secondo le leggi proprie alla loro natura;
  2. che nella determinazione del tributo anche se diretto a fini extra-fiscali sia sempre salvo il principio dell'uguaglianza e della generalità, sia in senso assoluto, in quanto individui che si trovano in uguale condizione siano ugualmente soggetti all'imposizione, sia in senso relativo, in quanto l'imposizione di individui che si trovano in diverse condizioni sia graduata in ragione di tale diversità.
  3. Dovere tributario. È dovere morale, oltre che giuridico, di soddisfare alle imposte esattamente, entro ilimiti fissati dalle leggi: l'evasione tributaria contrasta a tale dovere e deve essere condannata.

La legge non deve però, nell'ordinamento del tributo e soprattutto nella fissazione delle aliquote, essere ispirata al pensiero che le evasioni sono inevitabili ma deve stabilire aliquote giuste e provvedere ad accertamenti regolari. In caso contrario l'ipocrisia del legislatore giustifica l’evasione e l'inadempienza del contribuente e mette in pericolo l’ordinata disciplina del tributo, che viene sopportato in misura diversa dai contribuenti onesti o timidi e da contribuenti scaltri o poco coscienziosi. Le sperequazioni che nascono in tal modo tra contribuente e contribuente inficiano nella sua applicazione qualsiasi piano, per quanto ben congegnato, di distribuzione delle imposte.

VII - Vita Internazionale

  1. Sviluppo internazionale delle forze sociali. La maggior parte degli interessi dal cui complesso nasce lavita sociale hanno natura e capacità di svolgimento che superano l'ambito delle realtà nazionali e dei singoli stati e possono trovare piena applicazione o appagamento solo in soluzioni conformi alla loro natura e cioè di carattere internazionale. Per conseguenza le forze sociali che provvedono a questi interessi sono per loro natura libere di dare vita a forme di organizzazione internazionale nelle quali i vari popoli possano comunicare in una libera esperienza comune, la quale costituisce il primo passo per la creazione di una vera comunità internazionale.
  2. La comunità internazionale delle forze sociali. La creazione di una vita comune internazionale operataattraverso la cura e la gestione di interessi comuni ai vari popoli è la premessa ed il supposto indispensabile per la formazione di una società politica internazionale avente per finalità la armonia e la solidale e ordinata convivenza di queste libere forze e la loro azione comune e quindi la creazione di un vero e non fittizio o formale ordine giuridico che subordini o conformi la politica degli stati alla superiore esigenza della comune vita dei popoli. Solo e soprattutto con la formazione di questa libera società internazionale delle forze sociali nella piena espansione della loro natura, potrà essere superato effettivamente e nella realtà storica il falso dogma della sovranità assoluta dello stato, fonte e premessa di ogni ingiustizia e di ogni violenza internazionale e ragione precipua delle crisi e dei fallimenti avvenuti in tutti i tentativi di organizzazione di una comunità internazionale.
  3. Fondamenta, morale e principi dell'ordine internazionale. Secondo l'altissimo monito di Pio XII "il nuovo ordinamento che tutti i popoli anelano di vedere attuato, dopo le prove e le rovine di questa guerra, ha da essere innalzato sulla rupe incrollabile ed immutabile della legge morale. Una legge morale la cui osservanza deve venir inculcata e promossa dall'opinione pubblica di tutte le Nazioni e di tutti gli stati con tale unanimità di voce e di forza, che nessuno possa osare di porla in dubbio o attenuarne il vincolo obbligante".

Tale suprema legge morale della vita internazionale si concreta nei seguenti principi fondamentali dettati da Pio XII:

  1. deve essere assicurata la libertà, l'integrità, l'indipendenza di tutte le nazioni, quale che sia la loro estensione territoriale e la loro capacità di difesa: la volontà di vivere di una nazione non deve mai corrispondere alla sentenza di morte per un'altra;
  2. deve abbandonarsi il funesto principio che i rapporti internazionali siano rapporti di forza, che la forza crei il diritto e che Futilità sia la base e la regola dei diritti e della politica delle nazioni. Deve invece subentrare il riconoscimento della solidarietà giuridica ed economica e della collaborazione fra le nazioni, fatte sicure della loro autonomia e della loro indipendenza. Tale riconoscimento comporta la definitiva rinuncia a sistemi e pratiche che mirino a diffondere l'odio fra i popoli, rappresentando le altre nazioni sotto una luce falsa e oltraggiosa;
  3. tenendo conto delle esperienze del passato e delle loro lacune e deficienze, occorre dar vita ad adatte istituzioni internazionali, che sappiano acquistarsi il generale rispetto, mirino ad organizzare in molteplici forme la necessaria cooperazione che nasce dalla solidarietà e dalla interdipendenza fra i popoli, servano a garantire la leale e fedele attuazione delle convenzioni e, in caso di bisogno, a rivederle e correggerle, per evitare arbitrarie e unilaterali lesioni ed interpretazioni;

dei trattati. Deve in ogni caso evitarsi la oppressione aperta o subdola delle peculiarità culturali e linguistiche delle minoranze nazionali per l'impedimento e la contrazione delle loro capacità economiche, per la limitazione o l'abolizione della loro naturale fecondità;

  1. eliminati i più pericolosi focolai di conflitti armati, le nazioni debbono venir liberate dalla pesante schiavitù degli armamenti, procedendo con serietà ed onestà ad un effettivo disarmo mutuamente consentito, organico, progressivo, sia nell'ordine pratico che in quello spirituale;
  2. poiché per la ricostruzione dell'ordine internazionale si richiede così dall'uomo di stato come dall'ultimo dei cittadini la vittoria sull'odio e sulla sfiducia e il massimo di energie morali, la fede cristiana con la sua legge di amore e di fratellanza fra gli uomini potrà portare un contributo prezioso e insostituibile. Per questo non vi è posto in un nuovo ordinamento fondato sui principi morali per alcuna persecuzione della religione e della Chiesa.
  3. Doveri delle nazioni civili rispetto alle genti meno progredite e primitive. Importanza fondamentale perla formazione di un ordine internazionale hanno i rapporti delle nazioni socialmente progredite con le popolazioni coloniali, primitive o meno progredite. In questi rapporti, benché storicamente consueti, non sono inevitabili, tanto e forse più per la popolazione dominatrice quanto per quella soggetta, il metodo dello sfruttamento e l'uso della violenza.

È  trattamento di violenza anche il volere intervenire nel processo di sviluppo di una popolazione per imporle un ordine di vita civile non adeguato alle sue attuali capacità spirituali e sociali.

Èesigenza essenziale di giustizia non meno che di convenienza di fare ogni sforzo per conoscere, rendersi certi e compenetrarsi delle vere condizioni spirituali, religiose, civili, economiche di una popolazione cosiddetta inferiore, in modo da sceverare quelle idee di verità e leggi di moralità e di ragione che sono in ogni coscienza umana anche primitiva e in ogni ordinamento anche arretrato.

Sopra questi punti positivi di umanità, le nazioni più progredite debbono fondare la propria azione civilizzatrice, evitando i suddetti violenti interventi sovversivi che anche fatti con la intenzione di attuare forme superiori di vita sociale non hanno altra conseguenza che distruggere l'ordine esistente, senza creare un nuovo ordine che non trova terreno adatto per nascere e per vivere.

99. L'azione personale per l'ordine internazionale e per la pace. La premessa fondamentale per formare un ordine internazionale e quindi assicurare positive condizioni di pace all'umanità è di rifarsi alla vera idea dello stato e alla pratica della vita sociale e politica conforme alla legge del Decalogo e ai principi della verità, della giustizia e della libertà. Questa meta suppone ed implica la ricristianizzazione dei popoli civili, cioè la volontà degli individui di vivere in spirito e verità la vita di Cristo, il che è altresì la premessa per ogni opera civilizzatrice e missionaria a favore delle popolazioni primitive e non cristiane. Ogni cristiano deve sentirsi di fronte a quest'opera suprema di salvezza della civiltà un apostolo e un martire cioè un testimone, e quindi sentire in sé la responsabilità non solo della sua vita e di quella della sua famiglia o del suo gruppo, ma della salvezza della intera comunità umana. Ogni cristiano deve perciò mostrare con la sua condotta nella vita privata, professionale e pubblica la sua convinzione che l'idea evangelica può essere strumento di affermazione, liberazione e giustizia per i singoli come per i popoli e che la cattolicità al di sopra delle distinzioni di razza e di nazionalità, tende a realizzare concretamente la comunità del genere umano nella fraternità di tutti gli uomini.

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