DEMOCRAZIA CRISTIANA
AL DIRETTORE
DEL CORRIERE DELLA SERA
Sede
Richiesta di rettifica ai sensi della legge sulla stampa sulle gratuite ed infondate interpretazioni del prof. Nino Luciani su sentenze e contenziosi giudiziari e sul suo dichiararsi segretario della “vera”dc.
Spettabile Direttore del Corriere della Sera
Il Segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Renato Grassi, nella sua continuità con il partito che fu di De Gasperi e di Moro, e il Segretario amministrativo, legale rappresentante, Mauro Carmagnola,
Rilevato
che in data 27.03.2021, sul quotidiano nazionale, Corriere della Sera a pag.25 è pubblicata, nella rubrica “Confessioni”, un’intervista al prof. Nino Luciani, dal titolo “La DC? Mai morta, anzi sono 8, ma la mia è l’unica legittimata” un articolo che così tra l’altro riporta nel cappello“ Nino Luciani a 83 anni ha vinto in tribunale..”e poi così prosegue“..Il neo segretario della “vera DC...che inforca due occhiali da vista per leggermi le sentenze che fanno di lui l’unico erede legittimo di Mino Martinazzoli”.
E ancora a proposito della giusta domanda dell’intervistatore di un ricorso in Tribunale del Segretario amministrativo DC e legale rappresentante Mauro Carmagnola, così la risposta:”Bocciato il 25 gennaio dal giudice Guido Romano del Tribunale di Roma”.
Preso atto
di tante infondate e improprie affermazioni, i sottoscritti, ritengono doveroso puntualizzare, correggere e smentire quanto contenuto in questa intervista dal prof. Nino Luciani:
1) Non esiste alcuna sentenza finora che abbia mai sancito la legittimità e la fondatezza delle iniziative e di ogni attività, a oggi del tutto arbitrarie, e non conformi allo Statuto, con riferimento ad alcuna valida titolarità a rappresentarela DC da parte del prof. Nino Luciani.
2) Non esiste nessuna dichiarazione di nullità, a oggi, ad opera di qualsivoglia giurisdizione civile o amministrativa, nei confronti del partito Democrazia Cristiana, come esso legittimamente si riconduce alla DC di Sturzo, De Gasperi e Moro, rappresentata legittimamente dai sottoscritti nelle citate cariche.
3) Né esiste una qualsiasi legittima decisione degli organi statutari della DC, come si è ricostruita in attuazione del Decreto del giudice Guido Romano del 2016, in seguito a quelle specifiche indicazioni si celebrò il XIX Congresso il 13/14.10.2018, ove fu eletto segretario nazionale Renato Grassi, tutt’ora in carica, che ne abbia dichiarato la nullità di quel XIX Congresso.
4) La decisione presa dal giudice G. Romano del Tribunale di Roma, in sede cautelare, non da assolutamente riconoscimento e legittimazione alle attività e deliberazioni del prof.Nino Luciani, ma si limita a disattendere la sussistenza dei presupposti della domanda di sospensione delle iniziative del prof. Luciani, sicché la pronuncia che si è registrata è da connotarsi esclusivamente entro i confini dell’azione cautelare in quanto l’invocata gravità ed irreparabilità del pregiudizio non sono stati ritenuti sussistenti per la seguente testuale motivazione: "..Nel caso in esame la proposta domanda di inibizione/sospensione della convocazione e dello svolgimento del Congresso non può infatti di per sé produrre un danno grave ed irreparabile in quanto inidoneo a ledere situazioni giuridiche soggettive del ricorrente..".
Per tali ragioni
Appare del tutto arbitrario e destituito di ogni fondamento ogni sillogismo che se ne vuole trarre, secondo cui il giudice G. Romano, avendo respinto, con l’Ordinanza emessa il 25.01.2021, il ricorso cautelare di Grassi e Carmagnola volto a contestare la convocazione del Congresso del 24 ott. 2020, si possa pervenire impropriamente alla conclusione di un connesso riconoscimento della legittimità di quel Congresso e delle sue deliberazioni. Peraltro il ricorso verteva esclusivamente sugli effetti pregiudizievoli della convocazione e non sulla materialità e sulle decisioni del Congresso, tenuto dopo la presentazione del ricorso, che offre il fianco ad apposita azione, attesa la illegittimità, invalidità e totale difformità statutaria di tale Congresso e di ogni decisione in merito.
Null'altro può essere ricavato da quel provvedimento interinale che non dà fondamento a nessuna di queste pretese validazioni con riferimento a tutte le arbitrarie iniziative e decisioni del prof. Nino Luciani.
Mentre per contro, come se ne ricava agevolmente dal tenore dell’Ordinanza del 25gennaio scorso, trovano conferma e validazione “le situazioni giuridiche soggettive del ricorrente” ossia la personalità di associazione partito della Democrazia Cristiana nella sua continuità con l’azione politica del partito che fu di De Gasperi e Moro, così come è rappresentata da Renato Grassi Segretario politico e Mauro Carmagnola, Segretario amministrativo, legale rappresentante.
Insomma, in altre parole, il Giudice ha statuito come innocuo e inefficace il riverbero delle iniziative del prof. Luciani, inidonee a provocare grave e irreparabile pregiudizio, eventualmente rimediabile, più che con azione ex art.700 cpc, con le azioni specifiche, come previste per le associazioni non riconosciute, che tradotto in concreto significa riconoscimento allo stato delle posizioni giuridiche pregresse che hanno legittimato l’azione giudiziale da parte della Democrazia Cristiana rappresentata da Renato Grassi, Segretario nazionale e da Mauro Carmagnola Segretario amministrativo, legale rappresentante.
Inoltre appare opportuno sottolineare come la tesi della non sussistenza dei presupposti dell’azione cautelare con cui si è disattesa la tutela interinale per la inidoneità di quelle iniziative a procurare grave e irreparabile pregiudizio, sostenuta dal Giudice, trova invece indirizzo favorevole in altro filone giurisprudenziale, citato nella stessa Ordinanza, sebbene non seguito da quel giudicante, ma questa è materia dell’azione di merito.
Da tanta chiara ed inconfutabile allegazione testuale di passi dell’Ordinanza appare doveroso sottolineare il presupposto errato da cui parte ogni sillogismo del prof. Nino Luciani. Nessun riconoscimento di validità di quel preteso Congresso del 24 ottobre 2020 e delle cariche che ne sono seguite e nessuna legittimazione a rappresentare la DC storica ne scaturisce dal tenore dell'Ordinanza, in nessuno dei suoi aspetti motivazionali e in nessuna parte del testo.
Basterebbe una semplice e anche fugace lettura dell'intero testo di quella Ordinanza per escludere ogni conclusione in tal senso.
Pertanto ribadiamo, nessun riconoscimento di validità e legittimità del Congresso del24 ottobre 2020 e della pretesa elezione a segretario del prof. N. Luciani, trova traccia nell’Ordinanza o a favore di una qualsivoglia affermazione di legittimità di questa sua nuova formazione politica che pretende richiamarsi alla DC.
Così il provvedimento, circoscritto alla sussistenza o meno dei presupposti dell’azione cautelare, non investendo le questioni che riguardano il merito, che è una fase successiva a questo tipo di azione, non ha fatto alcuna valutazione o statuizione sulla validità e laconformità di questa sua formazione in cui si riconosce.
Insomma l’Ordinanza non ha né legittimato la regolarità rappresentativa dell’associazione facente capo al prof. N. Luciani che parla a nome della DC, né di qualsivoglia altro organo che a quell’associazione si riconnette, né legittimato la conformità statutaria delle iniziative contestate in ricorso.
Roma,27.03.2021
Il Segretario nazionale DC
Renato Grassi
Il Segretario amministrativo DC
Mauro Carmagnola